CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – SENTENZA 21 ottobre 2008, n.39411 E’ SCRIMINATA L’INGIURIA DEL MARITO VERSO L’EX MOGLIE QUANDO IL DIRITTO DI VISITA AL MINORE SIA CONDIZIONATO OLTREMISURA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con sentenza del 21.11.2007 il Tribunale di Montepulciano, in riforma della sentenza del G.d.p. della stessa città, appellata dall’imputato, ha dichiarato non punibile ai sensi dell’art. 599, comma 2, c.p. in ordine al reato di ingiuria commesso in danno di…costituitasi parte civile.

Contro la sentenza di appello la parte civile ha proposto ricorso per cassazione denunciando vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esimente della provocazione e l’erronea applicazione dell’art. 599, comma 2, c.p.

A sostegno del primo motivo la ricorrente deduce che la motivazione della sentenza impugnata è incompleta perché non tiene conto dei documenti acquisiti dal G.d.p. e, in particolare, del decreto in data 11.2.2003 con il quale il Tribunale per i minorenni aveva disciplinato le modalità di visita del…. alla figlia in tenera età avuta con la querelante né della circostanza che il giorno del commesso reato l’imputato si era recato a far visita alla figlia portando con sé sostanza stupefacente nascosta in un pacchetto di sigarette, come risulta dalla deposizione resa dal Carabiniere intervenuto su richiesta della famiglia <.'" J. Comportamento, quest'ultimo (seguito da altri analoghi) che ben giustificava le apprensioni della querelante, tanto che successivamente il Tribunale per i minorenni aveva disposto che le visite avvenissero «alla costante presenza di un operatore» del servizio sociale. Manca il requisito dell'ingiustizia della condotta tenuta dalla persona offesa la quale aveva ottemperato a provvedimenti dell'A.G. A sostegno del secondo motivo la ricorrente deduce che mancano i requisiti dell'esimente costituiti dall'ingiustizia del fatto altrui e dall'essere la reazione posta in essere "subito dopo", avendo il primo giudice correttamente evidenziato che il fatto andava considerato come frutto di stratificazione di pregressi sentimenti rancorosi. Osserva la Corte che il ricorso non merita accoglimento. Invero, il primo motivo - là dove non è inammissibile perché versato in fatto - è infondato perché il giudice del merito ha fornito adeguata giustificazione della decisione assunta. Ha osservato, tra l'altro, il Tribunale, che «nella circostanza in cui si è svolta la condotta oggetto del presente procedimento, il P. si era recato presso l'abitazione che la G. condivide con i suoi genitori e la figlioletta, per espletare visita alla minore in qualità di genitore non affidatario in ottemperanza al provvedimento del Tribunale di minori di Firenze che prescriveva che la bambina fosse visitata dal padre nel luogo di residenza della minore al fine di non allontanarla dal contesto di vita cui la bimba era abituata, tenuto conto della tenera età. L'esasperato conflitto tra …e…si incentrava sulla interpretazione del luogo di residenza indicato dal tribunale, con la conseguenza che per irremovibile volontà della e dei di lei familiari, tali visite dovessero esclusivamente svolgersi all'interno dell’abitazione della bambina, alla costante presenza della madre ovvero di altro familiare coabitante». La stessa querelante aveva ammesso che durante tali visite era sempre garantita la presenza di un altro familiare, al punto che se lei aveva necessità di allontanarsi dalla stanza ove gli incontri dovevano avvenire e svolgersi, era "sostituita" dal padre o dalla madre. Sennonché il…- consapevole del funzionamento dell'impianto di registrazione - aveva più volte chiesto che fosse spento ottenendo sempre risposta negativa da parte dei … Talché il Tribunale - con accertamento in fatto sorretto da logica e congrua motivazione - ha ritenuto la sussistenza dell'esimente della provocazione, dovuta allo stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui, ravvisabile ogniqualvolta il soggetto ponga in essere la condotta astrattamente descritta dalla norma mosso da uno stato d'animo direttamente riconducibile al fatto altrui che, sebbene non illecito o illegittimo, si delinei quale atteggiamento contrario al vivere civile. E, nella concreta fattispecie, «condizioni così limitative ed umilianti imposte al per assolvere il suo dovere paterno certamente erano sofferte dallo stesso e vissute in modo tale da ingenerare nel medesimo uno stato d'ira che di volta in volta si rinnovava al rinnovarsi delle visite e delle imposizioni descritte». Pertanto, a ragione il Tribunale ha ritenuto «più che ragionevole» concludere che le ingiurie proferite dall'imputato all'indirizzo della fossero frutto di tale stato d'animo e reazione alla situazione ingiusta ed umiliante nella quale egli veniva a trovarsi sempre durante le visite alla bambina. «Situazione che, peraltro, non poteva non impedire la costruzione di un rapporto padre figlia fondato sulla genuinità e conoscenza reciproca». L'esattezza di tale conclusione, peraltro, è conforme all'insegnamento per il quale la stessa regolamentazione del ed. "diritto di visita" del genitore non affidatario debba far conto del profilo per cui «un tal "diritto" si configuri esso stesso come uno strumento in forma affievolita o ridotta per l'esercizio del fondamentale "diritto - dovere" di entrambi i genitori, di mantenere, istruire ed educare i figli, il quale trova riconoscimento costituzionale nell'art. 30, comma primo della Costituzione» (cfr. Cass. Civ., sent. n. 5714 del 2002). Il secondo motivo è infondato perché la sentenza impugnata è conforme all'insegnamento per il quale «sussiste la circostanza attenuante comune della provocazione (art. 62, n. 2, cod. pen.) anche quando la reazione iraconda non segua immediatamente il fatto ingiusto -a differenza di quel che richiede l'esimente di cui all'art. 599 cod. pen. nel delitto di diffamazione - ma consegua ad un accumulo di rancore, per effetto di reiterati comportamenti ingiusti, esplodendo, anche a distanza di tempo, in occasione di un episodio scatenante» (Sez. V, Sentenza n, 12860 del 2005). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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