Cass. pen., sez. VI 25-11-2008 (05-11-2008), n. 43885 Impossibilità assoluta a comparire – Infermità fisica – Patologia agli arti inferiori con difficoltà di deambulazione.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza di cui in epigrafe, che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitto di calunnia (art. 368 c.p.), per avere, con denuncia presentata ai Carabinieri, incolpato P.A., che sapeva innocente, del reato di peculato aggravato, consistito nell’avere usato un’autovettura di Stato senza averne titolo. Deduce che:
1.- illegittimamente e con illogica motivazione è stato escluso un legittimo impedimento dell’imputato a partecipare all’udienza fissata per la trattazione del giudizio di appello;
2.- illegittimamente sono state utilizzate nel giudizio le dichiarazioni predibattimentali di un teste chiave, sulla base della mera attestazione dei CC che lo stesso aveva abbandonato il suo domicilio, ed è stata respinta la richiesta di audizione di due testi della difesa;
3.- il fatto riferito nella denuncia non integrava un’effettiva ipotesi di reato, dovendosi escludere la configurabilità del peculato in relazione a un uso meramente occasionale di un bene pubblico;
4.- non è stata adeguatamente valutata l’incidenza, sul dolo del reato, della accertata condizione di alterazione psichica in cui versava l’imputato all’epoca del fatto;
5.- non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3 in materia di prescrizione.
DIRITTO
E’ fondato il primo motivo di ricorso, il cui accoglimento comporta l’assorbimento degli altri motivi.
La motivazione con cui, invero, il giudice d’appello (in contrasto con il P.G. di udienza) ebbe a disattendere, all’udienza del 20.02.2007, l’allegato impedimento dell’imputato a comparire in giudizio per motivi di salute, è radicalmente viziata. Da un lato, infatti, essa valorizza del tutto impropriamente il dato, puramente estrinseco, della identità, quanto a diagnosi e prognosi, della certificazione sanitaria prodotta con altra presentata in precedenza, laddove, com’è evidente, quello che rilevava era la portata, valenza e attualità intrinseca della ultima certificazione prodotta, relativa alle condizioni in atto del soggetto. Dall’altro, a fronte dell’attestazione di una sindrome algica lombo-sacrale acuta irradiata a entrambi gli arti inferiori, di grado severo, richiedente l’assunzione giornaliera di terapia analgesica con oppioidi forti e confinante il paziente a letto o su sedia, non poteva certo la Corte di merito limitarsi a rilevare, senza alcun accertamento diretto, che la patologia segnalata era sì indice di uno stato di malessere e di incerta deambulazione, ma non di totale impossibilità a comparire con idoneo accompagnamento, familiare o sanitario.
In tal modo la Corte d’appello, dando rilievo solo alla difficoltà deambulatoria dell’imputato, ha ritenuto fosse suo onere procurarsi ausilii idonei ad assicurarne il trasporto e la presenza in udienza.
Così facendo, però, ha inaccettabilmente inteso l’assoluta impossibilità a comparire derivante da infermità fisica come impedimento esclusivamente meccanico dell’imputato a fare ingresso nell’aula di udienza, senza considerare che la facoltà di comparire è estrinsecazione dell’esercizio del diritto di difesa, implicante che l’imputato sia in grado di presenziare al processo a suo carico in modo vigile e attivo (cfr. Corte cost. sent. n. 39 del 2004 e sent. n. 341 del 1999; Cass. n. 12836 del 06.04.2005; n. 4242, c.c. 20.06.1997).
La condizione patologica da cui era affetto l’imputato, oltre ad aver prodotto una seria insicurezza deambulatoria, gli produceva, stando alla certificazione (non superata da verifiche tecniche o argomenti dirimenti), una sintomatologia dolorosa diffusa e grave, richiedente un trattamento continuativo con oppiodi forti. In una situazione del genere, richiedere all’imputato, interessato a comparire all’udienza, di impegnarsi mentalmente e materialmente, sia per assicurarsi il tempestivo ausilio di mezzi di trasporto atti a sopperire alla sua difficoltà locomotoria, sia per assistere, in una condizione di sofferenza fisica e/o pesante sedazione farmacologica, allo svolgimento della udienza, va al di là di ciò che può legittimamente esigersi da chi voglia esercitare effettivamente, con la necessaria tranquillità d’animo e capacità intellettiva, il suo diritto di difesa, evitando, altresì, stress psico-fisici suscettibili di aggravare le sue condizioni di salute o provocare sofferenze apprezzabili, in modo incompatibile con la tutela (costituzionalmente garantita) del diritto alla salute. La situazione di insicurezza locomotoria accompagnata da una sintomatologia dolorosa quale quella riferibile alla patologia nella specie riscontrata, comportava, quindi, nella sostanza, una assoluta impossibilità a comparire dell’imputato. Dal che deriva la nullità dell’ordinanza dichiarativa della contumacia e degli atti conseguenti, fino alla sentenza di secondo grado.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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