Cass. pen., sez. VI 25-11-2008 (05-11-2008), n. 43871 Condizioni ostative – Convenzione europea di estradizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO
Il ricorrente impugna per Cassazione la sentenza di cui in epigrafe, che si è pronunciata in senso favorevole alla domanda di estradizione avanzata dall’Autorità polacca in funzione del perseguimento del medesimo per i reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e di ricettazione.
Deduce che:
– entrambi i reati predetti, commessi, il primo, in data (OMISSIS) e il secondo dal (OMISSIS), sono prescritti a sensi della legge italiana, non potendosi certo applicare nell’ordinamento dello Stato richiesto – come erroneamente fatto dalla Corte d’appello – cause di sospensione previste nell’ordinamento dello Stato richiedente;
– alla domanda di estradizione è stato allegato un provvedimento restrittivo non pertinente e non si è tenuto conto di un provvedimento di archiviazione in ordine al delitto di resistenza a p.u..
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo l’art. 10 della Convenzione Europea di Estradizione del 13.12.1957, applicabile nella specie, osta, fra l’altro, alla concessione dell’estradizione la circostanza che l’azione penale sia prescritta "secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta". Il riferimento alternativo alle legislazioni delle Parti richiedente e richiesta implica evidentemente che gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti della detta causa estintiva del reato nell’uno o nell’altro ordinamento siano individuati e valutati esclusivamente in base alla disciplina di ciascuno di essi, autonomamente considerata (cfr. Cass. 30.01.2003, Sajko).
La normativa vigente in Italia in tema di prescrizione dei reati – quali quelli del caso di specie – per cui, alla data dell’8 dicembre 2005, non sia ancora intervenuta sentenza di primo grado, è costituita, per quel che qui interessa, dal coordinato disposto dell’art. 157 c.p., comma 1, e art. 160 c.p., comma 3, come novellati dalla L. n. 251 del 2005, alla cui stregua il periodo massimo di prescrizione, in riferimento alle relative pene edittali massime, rispettivamente di anni cinque e di anni otto di reclusione, è, per il reato di resistenza, di anni sette e mezzo e, per il reato di ricettazione, di anni dieci. Considerato che, com’è pacifico in atti, i reati di resistenza e ricettazione in relazione ai quali è stata chiesta l’estradizione furono consumati, in ipotesi di accusa, rispettivamente, il 22 marzo 1999 e il 10 aprile 1998, ne consegue che i menzionati termini massimi di prescrizione, per i quali non si ravvisano cause di sospensione, sono decorsi, rispettivamente, per il primo reato, il 22 settembre 2006 e, per il secondo, il 10 aprile 2008, prima ancora, si noti, dell’emanazione, avvenuta il 5 giugno 2008, della sentenza della Corte d’appello. Non può in particolare condividersi, in base al menzionato criterio dell’applicazione esclusiva della disciplina di ciascun ordinamento, l’innesto nella nostra normativa, operato dalla Corte territoriale, di una causa di sospensione (inerente alla mancata previsione del giudizio in absentia) propria dell’ordinamento del Paese richiedente La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, non sussistendo le condizioni per l’estradizione, e il C. deve essere rimesso in libertà se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Annullata senza rinvio la sentenza impugnata, non sussistendo le condizioni per l’estradizione.
Dispone l’immediata liberazione di C.P. se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p. e all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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