Corte cost. 25-11-2008 (04-11-2008), n. 386 Trasporto pubblico – Norme della Regione Calabria – Concessione di contributi pluriennali in favore delle aziende di trasporto pubblico locale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 10 dicembre 2007 e depositato il successivo 17 dicembre (reg. ric. n. 50 del 2007) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l’anno 2007 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.
La legge impugnata stabilisce, al comma 1, che «allo scopo di definire i rapporti economici concernenti il periodo 1987/1999 con le aziende di trasporto pubblico locale e di consentire il ripiano dei disavanzi di esercizio, con l’estinzione dei contenziosi in atto, sono concessi, a conguaglio di quelli già erogati in acconto, a favore delle aziende stesse, a decorrere dall’esercizio 2008, contributi da erogare in rate costanti decennali»; al comma 2 che «gli importi complessivi dei contributi a conguaglio sono calcolati dal competente Dipartimento con detrazione degli acconti già riscossi, a qualsiasi titolo»; al comma 3 che «in sede di provvedimenti concernenti il bilancio di previsione 2008 sono individuati i criteri necessari per la determinazione dei contributi, stabilito il fabbisogno finanziario occorrente ed individuata la conseguente copertura finanziaria»; al comma 4 che «le economie derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, sono utilizzate per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo».
Il ricorrente denuncia il contrasto di tale disposizione anzitutto con gli artt. 81, primo, terzo e quarto comma, della Costituzione, poiché, nell’intento di risolvere il contenzioso in atto con le aziende di trasporto locale, essa dispone l’impegno di somme indeterminate, demandando tale quantificazione alla legge di bilancio; ciò non sarebbero costituzionalmente ammissibile, posto che quest’ultima non può stabilire nuove spese, per di più relative ad esercizi precedenti.
Né tali spese potrebbero venire disposte dalla legge impugnata, che, recando norme collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l’anno 2007, non avrebbe potuto «scaricare tali spese sul bilancio 2008», ma si sarebbe dovuta limitare a «spostare gli stanziamenti» già contenuti nel bilancio regionale.
La mancata quantificazione degli oneri e della decorrenza temporale degli stessi, nonché la mancata imputazione della spesa a «specifiche unità previsionali» del bilancio, in contrasto con i «requisiti minimi» richiesti dalle norme di contabilità pubblica, evidenzierebbe altresì la violazione dell’art. 3 del d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76 (Princìpi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), a propria volta espressivo di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione; tali ultime disposizioni costituzionali sarebbero parimenti violate, in ragione della negativa incidenza della norma impugnata sul patto di stabilità interno.
Infine, la legge impugnata lederebbe gli artt. 3 e 97 della Costituzione, poiché la mancata quantificazione della spesa contrasterebbe con la ragionevolezza e il buon andamento della pubblica amministrazione.
La Regione Calabria non si è costituita in giudizio.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, impugna l’art. 5 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l’anno 2007 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.
La norma oggetto di censura stabilisce che «allo scopo di definire i rapporti economici concernenti il periodo 1987/1999 con le aziende di trasporto pubblico locale e di consentire il ripiano dei disavanzi di esercizio, con l’estinzione dei contenziosi in atto, sono concessi, a conguaglio di quelli già erogati in acconto, a favore delle aziende stesse, a decorrere dall’esercizio 2008, contributi da erogare in rate costanti decennali» (comma 1), demandando ai provvedimenti concernenti il bilancio 2008 l’individuazione dei «criteri necessari per la determinazione dei contributi», il computo del fabbisogno finanziario occorrente ed il reperimento della conseguente copertura finanziaria (comma 3).
Il ricorrente ritiene che per tale via il legislatore regionale, per di più «incidendo sul patto di stabilità interna», abbia violato l’obbligo della legge che importi nuove o maggiori spese di indicare i mezzi per farvi fronte, posto dall’art. 81 della Costituzione e ribadito, quanto alle spese regionali a carattere pluriennale, dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 76 del 2000, a propria volta espressivo di un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione; gli stessi principi di contabilità pubblica relativi all’impegno di spesa della pubblica amministrazione verrebbero compromessi dall’omessa quantificazione della spesa impegnata.
Parimenti violati sarebbero gli artt. 3 e 97 della Costituzione, poiché la norma impugnata sarebbe manifestamente irragionevole e lesiva del principio del buon andamento della pubblica amministrazione.
La Regione Calabria non si è costituita in giudizio.
2. – La questione è fondata.
Questa Corte ha costantemente affermato che le leggi istitutive di nuove spese debbono recare una «esplicita indicazione» del relativo mezzo di copertura (ex plurimis, sentenze n. 213 del 2008, n. 359 del 2007 e n. 9 del 1958) e che a tale obbligo non sfuggono le norme regionali (ex plurimis, sentenze n. 213 del 2008 e n. 16 del 1961).
Nel contempo, si è riconosciuta la compatibilità con la Costituzione del rinvio, da parte della Regione, della quantificazione delle spese continuative e ricorrenti, nonché dell’individuazione dei relativi mezzi di copertura, al momento della redazione e dell’approvazione del bilancio annuale, secondo quanto attualmente previsto dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 76 del 2000 (sentenze n. 446 del 1994, n. 26 del 1991, n. 331 del 1988 ).
Nel caso oggetto del presente giudizio, va invece escluso che la spesa introdotta dalla norma impugnata partecipi di una tale natura, per il solo fatto che di essa si prevede un’erogazione in «rate costanti decennali»: la ripartizione dell’onere finanziario su più annualità non comporta in questo caso un obiettivo ostacolo a quantificare la spesa complessiva, in ragione del fatto che essa attiene ad attività e procedure da esercitarsi anche per gli anni a venire; anzi, tale quantificazione, venendo a determinare l’entità della somma che la Regione intende destinare allo specifico scopo di risolvere un contenzioso in atto, reca in sé il contenuto stesso della decisione politica assunta tramite l’adozione, con effetti immediatamente vincolanti, della disposizione oggetto di scrutinio.
Stante tale premessa, è congruo il richiamo, da parte del ricorrente, dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 76 del 2000, il quale stabilisce che «le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l’ammontare complessivo, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso o già presentato al consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi».
La disposizione impugnata, ponendosi in contrasto con tale norma interposta, in quanto espressiva di un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, della Costituzione), ha viceversa omesso del tutto la quantificazione complessiva della spesa pluriennale da essa introdotta, incorrendo in tal modo nel denunciato vizio di costituzionalità.
Tale profilo ne comporta la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, con assorbimento delle ulteriori censure.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l’anno 2007 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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