Cass. pen., sez. V 21-11-2008 (06-11-2008), n. 43761 Decisione nel merito

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
B.G. ha proposto istanza di ricusazione della dottoressa D.C.A., giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Teramo, che la Corte di Appello di L’Aquila, con procedura de plano, con ordinanza del 9 gennaio 2008, ha rigettato avendo ritenuto manifestamente infondati i motivi posti a fondamento della stessa.
Con il ricorso per cassazione B.G. ha dedotto la violazione degli artt. 40, 41, 36 e 37 c.p.p. perchè non era stata adottata la procedura ex art. 127 c.p.p. ed ha contestato nel merito la decisione assunta.
Come correttamente rilevato dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, il ricorso è fondato perchè la Corte di Appello, pur avendo adottato una decisione sul merito, dopo aver acquisito gli atti contenuti in alcuni fascicoli di procedimenti penali pendenti presso la Procura della Repubblica di Teramo, nonchè tutti i verbali di udienza del procedimento nel corso del quale era stata presentata istanza di ricusazione, tanto da pronunciare poi il rigetto della istanza stessa, ha proceduto emettendo una ordinanza de plano, senza ricorrere alla procedura camerale prevista dall’art. 127 c.p.p..
Ciò costituisce violazione dell’art. 41 c.p.p., comma 3, che impone l’osservanza delle forme della procedura camerale nel caso in cui sia emessa, come nel caso di specie, una pronuncia sul merito della istanza di ricusazione presentata.
Si tratta di una lesione del diritto di difesa (Cass., Sez. 1^ penale, 17 settembre 2003 – 9 ottobre 2003, n. 38590, Biallo, CED, rv. 227124).
Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio alla Corte di Appello di L’Aquila in composizione diversa della ordinanza impugnata per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla la ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di L’Aquila per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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