DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2010, n. 186 Attuazione della direttiva 2007/33/CE relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 264 del 11-11-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009, ed in particolare l’allegato A; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all’attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunita’ di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni; Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunita’ di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita’, e successive modificazioni; Vista la direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato; Visto il decreto del Ministro per l’agricoltura e le foreste in data 18 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 164 del 1° luglio 1971, recante dichiarazione di lotta obbligatoria contro il nematode dorato della patata – Heterodera rostochiensis Woll.; Vista la direttiva 2007/33/CE del Consiglio, dell’11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2010; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 7 ottobre 2010; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2010; Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalita’ della normativa 1. Il presente decreto ha per oggetto il recepimento della direttiva 2007/33/CE del Consiglio, dell’11 giugno 2007, concernente la lotta ai nematodi a cisti della patata, che abroga la direttiva 69/465/CEE recepita con decreto del Ministro per l’agricoltura e le foreste in data 18 maggio 1971, recante dichiarazione di lotta obbligatoria contro il nematode dorato della patata – Heterodera rostochiensis Woll., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1971, n. 164. 2. Il presente decreto stabilisce i provvedimenti di natura fitosanitaria da adottare sul territorio della Repubblica italiana per la lotta obbligatoria contro la Globodera pallida (Stone) Behrens (popolazioni europee) e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (popolazioni europee), di seguito denominate: «nematodi a cisti della patata». 3. La lotta contro i nematodi a cisti della patata, consiste nell’attuazione di interventi atti a: a) localizzarne la presenza e determinarne la distribuzione; b) prevenirne la diffusione; c) qualora vengano individuati, combatterli.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE)
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– L’allegato A, della legge comunitaria 4 giugno 2010,
n. 96 «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee –
Legge comunitaria 2009, e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O, cosi’ recita:
«Allegato A
(Art. 1, commi 1 e 3)
2007/33/CE del Consiglio, dell’11 giugno 2007, relativa
alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la
direttiva 69/465/CE;
2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle
sementi (Versione codificata);
2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare (rifusione);
2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che
stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
(Versione codificata);
2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che
stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
(Versione codificata);
2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008,
che limita la commercializzazione delle sementi di talune
specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle
sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o
"sementi certificate" (Versione codificata);
2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme
comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le
visite di controllo delle navi e per le pertinenti
attivita’ delle amministrazioni marittime (rifusione);
2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 maggio 2009, sull’impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati (rifusione);
2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che
modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la
delega dei compiti di analisi di laboratorio;
2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009,
che prevede talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e
varieta’ vegetali tradizionalmente coltivati in particolari
localita’ e regioni e minacciati dall’erosione genetica,
nonche’ di varieta’ vegetali prive di valore intrinseco per
la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per
la coltivazione in condizioni particolari e per la
commercializzazione di sementi di tali ecotipi e
varieta’.».
– Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2005, n.
248, S.O.
– La direttiva 2000/29/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
10 luglio 2000, n. L 169.
– La direttiva 69/465/CEE e’ pubblicata nella G.U.C.E.
24 dicembre 1969, n. L 323.
– La direttiva 2007/33/CE e’ pubblicata nella G.U.U.E.
16 giugno 2007, n. L 156.
Note all’art. 1:
– Per la direttiva 2007/33/CE si veda nelle note alle
premesse.
– Per la direttiva 69/465/CEE si veda nelle note alle
premesse.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ufficiale o ufficialmente: stabilito, autorizzato o realizzato
dal Servizio fitosanitario competente, come definito all’articolo 2,
paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/29/CE;
b) varieta’ di patata resistente: una varieta’ la cui
coltivazione controlla in modo significativo lo sviluppo di una
particolare popolazione di nematodi a cisti della patata;
c) esame: un metodo procedurale volto a determinare la presenza
di nematodi a cisti della patata in una parcella;
d) indagine: un metodo procedurale applicato per un periodo di
tempo definito per accertare la distribuzione dei nematodi a cisti
della patata nel territorio della Repubblica;
e) parcella: un appezzamento di terreno condotto dal medesimo
coltivatore, delimitato da confini identificabili (strade,
capezzagne, canali, scoline ecc.), soggetto al medesimo
avvicendamento e nel quale siano impiegate le medesime attrezzature e
tecniche colturali.

Art. 3 Esami ufficiali 1. I Servizi fitosanitari regionali dispongono che sia effettuato un esame ufficiale per determinare la presenza di nematodi a cisti della patata nella parcella in cui devono essere impiantate o immagazzinate le piante di cui all’allegato I, destinate alla produzione di vegetali per l’impianto, o tuberi-seme di patata per la produzione di tuberi-seme. 2. L’esame ufficiale di cui al comma 1 e’ svolto nel periodo compreso tra l’ultimo raccolto effettuato nella parcella e l’impianto delle piante o dei tuberi-seme di cui al comma 1. Esso puo’ essere svolto in un momento anteriore; in tale caso sono disponibili prove documentali dei risultati dell’esame attestanti che non e’ stata rilevata la presenza di nematodi a cisti della patata e che le patate o altre piante ospiti di cui al punto 1 dell’allegato I non erano presenti al momento dell’esame, ne’ sono state coltivate successivamente all’esame. 3. I risultati di esami ufficiali diversi da quelli di cui al comma 1, eseguiti prima del 1° luglio 2010, possono essere considerati prove documentali ai fini di cui al comma 2. 4. I Servizi fitosanitari regionali competenti, ove non esista rischio di diffusione dei nematodi a cisti della patata, possono stabilire che l’esame ufficiale di cui al comma 1 non e’ necessario per: a) la messa a dimora delle piante di cui all’allegato I, destinate alla produzione di vegetali per l’impianto da utilizzare nello stesso luogo di produzione situato in una zona ufficialmente definita; b) la messa a dimora di tuberi-seme di patata, destinati alla produzione di tuberi-seme da utilizzare nello stesso luogo di produzione situato in una zona ufficialmente definita; c) la messa a dimora delle piante di cui al punto 2 dell’allegato I, destinate alla produzione di vegetali destinati all’impianto qualora il raccolto sia soggetto alle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto 1, dell’allegato III.

Art. 4

Modalita’ d’esame

1. Nel caso delle parcelle in cui devono essere impiantati o
immagazzinati i tuberi-seme di patata o le piante di cui al punto 1
dell’allegato I, destinate alla produzione di vegetali per
l’impianto, l’esame ufficiale di cui all’articolo 3, comma 1,
comprende il campionamento e un’analisi per il rilevamento della
presenza di nematodi a cisti della patata conformemente all’allegato
II.
2. Nel caso delle parcelle ove devono essere impiantate o
immagazzinate le piante di cui al punto 2 dell’allegato I, destinate
alla produzione di vegetali per l’impianto, l’esame ufficiale di cui
all’articolo 3, comma 1, comprende il campionamento e un’analisi per
il rilevamento della presenza di nematodi a cisti della patata,
conformemente all’allegato II, ovvero una verifica conformemente alla
sezione I dell’allegato III.

Art. 5

Indagini ufficiali

1. I Servizi fitosanitari regionali dispongono che siano effettuate
indagini ufficiali nelle parcelle utilizzate per la produzione di
patate diverse da quelle destinate alla produzione di tuberi-seme di
patata, al fine di determinare la distribuzione dei nematodi a cisti
della patata.
2. Le indagini ufficiali comprendono il campionamento e un’analisi
per il rilevamento della presenza di nematodi a cisti della patata in
conformita’ al punto 2 dell’allegato II e sono svolte conformemente
alla sezione II dell’allegato III.
3. I Servizi fitosanitari regionali trasmettono i risultati delle
indagini ufficiali al Servizio fitosanitario centrale ogni anno entro
il 1° marzo, in conformita’ a quanto previsto nell’allegato III,
sezione II.

Art. 6 Registro ufficiale degli esami 1. Il Servizio fitosanitario competente per territorio riporta i risultati degli esami ufficiali effettuati nelle parcelle in un apposito registro ufficiale. 2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio riporta nel registro ufficiale di cui al comma 1, l’informazione relativa ai risultati dell’esame ufficiale, di cui agli articoli 3 e 5, effettuati su una parcella, sia se non e’ stata rilevata la presenza di nematodi a cisti della patata, sia se e’ stata trovata infestata. 3. I dati del registro ufficiale di cui al comma 1 sono trasmessi al Servizio fitosanitario centrale secondo le modalita’ da questo definite per il loro inserimento nel Sistema informatico nazionale in agricoltura (SIAN).

Art. 7 Contaminazione 1. Le patate o le piante di cui all’allegato I provenienti da una parcella che da un registro ufficiale risulta infestata da nematodi a cisti della patata o che sono entrate in contatto con terreno infestato da nematodi a cisti della patata sono ufficialmente considerate contaminate.

Art. 8 Programma ufficiale di lotta 1. I servizi fitosanitari competenti dispongono che in una parcella che, dal registro ufficiale di cui all’articolo 6, risulta infestata da nematodi a cisti della patata non e’ possibile: a) piantare patate destinate alla produzione di tuberi-seme di patata; b) impiantare o immagazzinare piante di cui all’allegato I destinate al reimpianto. 2. Possono tuttavia esservi impiantate le piante di cui al punto 2 dell’allegato I, purche’ siano soggette alle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto 1, dell’allegato III, in modo da garantire che non sussista rischio identificabile di diffusione dei nematodi a cisti della patata. 3. I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio dispongono che le parcelle destinate alla coltivazione di patate diverse da quelle destinate alla produzione di tuberi-seme di patata, che risultano infestate da nematodi a cisti della patate dal registro ufficiale di cui all’articolo 6, siano oggetto di un programma ufficiale di lotta ai nematodi a cisti della patata che miri almeno a debellarli. 4. Il programma di cui al comma 3 tiene conto del particolare sistema di produzione e commercializzazione delle piante ospiti di nematodi a cisti della patata nel territorio di competenza dei Servizi fitosanitari regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle caratteristiche della popolazione di nematodi a cisti della patata presenti, del ricorso a varieta’ di patate resistenti che presentino il massimo livello possibile di resistenza, come specificato nella sezione I dell’allegato IV, e di altre misure, ove opportuno. 5. Il contenuto del programma di cui al comma 3 e’ trasmesso al Servizio fitosanitario centrale che provvedera’ a notificarlo alla Commissione europea ed agli altri Stati membri. Il grado di resistenza delle varieta’ di patate diverse da quelle gia’ notificate a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 69/465/CEE e’ quantificato in base alla scala di punteggio di cui alla sezione I dell’allegato IV del presente decreto. Il test di resistenza e’ effettuato in base al protocollo di cui alla sezione II dell’allegato IV.

Art. 9 Misure fitosanitarie 1. I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio dispongono quanto segue per le patate o le piante di cui all’allegato I dichiarate contaminate ai sensi dell’articolo 6: a) i tuberi-seme di patata e le piante ospiti di cui al punto 1 dell’allegato I non sono impiantati prima di essere stati disinfestati sotto la supervisione dei Servizi fitosanitari regionali competenti utilizzando un metodo adeguato adottato dalla Commissione UE, basato sulla dimostrazione scientifica dell’inesistenza di un rischio di diffusione dei nematodi a cisti della patata; b) le patate destinate alla trasformazione o alla selezione industriale sono oggetto delle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto 2, dell’allegato III; c) le piante di cui al punto 2 dell’allegato I non sono messe a dimora prima di essere state disinfestate tramite le misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto 1, dell’allegato III.

Art. 10 Esami particolari 1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo della parcella in cui si ha la presenza sospetta o accertata di nematodi a cisti della patata, risultante dalla perdita o dall’alterazione dell’efficacia di una varieta’ di patata resistente connessa con un cambiamento eccezionale della composizione di una specie di nematode, di un patotipo o di un gruppo di virulenza, ne danno immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. 2. Per i casi di cui al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio dispone che la specie di nematodi a cisti della patata e, se del caso, il patotipo o il gruppo di virulenza siano esaminati e confermati con metodi adeguati. I risultati vengono segnalati al Servizio fitosanitario centrale. 3. I particolari della conferma di cui al comma 2 sono comunicati al Servizio fitosanitario centrale entro il 10 dicembre di ogni anno.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *