MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 18 ottobre 2010, n. 180

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita’ di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonche’ l’approvazione delle indennita’ spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 258 del 4-11-2010

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
recante attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.
69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali;
Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22
settembre 2010;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
in data 14 ottobre 2010;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28;
c) «mediazione»: l’attivita’, comunque denominata, svolta da un
terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu’ soggetti sia
nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una
controversia, sia nella formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa;
d) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che,
individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo
prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni
vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
e) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito
dello svolgimento della mediazione;
f) «organismo»: l’ente pubblico o privato, ovvero la sua
articolazione, presso cui puo’ svolgersi il procedimento di
mediazione ai sensi del decreto legislativo;
g) «regolamento»: l’atto contenente l’autonoma disciplina della
procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato
dall’organismo;
h) «indennita’»: l’importo posto a carico degli utenti per la
fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi;
i) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il
Ministero;
l) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro e
dell’elenco;
m) «formatore»: la persona o le persone fisiche che svolgono
l’attivita’ di formazione dei mediatori;
n) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, ovvero le
loro articolazioni, presso cui si svolge l’attivita’ di formazione
dei mediatori;
o) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche
che svolgono i compiti di cui all’articolo 18, comma 2, lettera i),
assicurando l’idoneita’ dell’attivita’ svolta dagli enti di
formazione;
p) «elenco»: l’elenco degli enti di formazione istituito presso
il Ministero;
q) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico
interno, comunitario, internazionale o straniero;
r) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso
dalla persona fisica;
s) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina:
a) l’istituzione del registro presso il Ministero;
b) i criteri e le modalita’ di iscrizione nel registro, nonche’
la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei
singoli organismi dal registro;
c) l’istituzione dell’elenco presso il Ministero;
d) i criteri e le modalita’ di iscrizione nell’elenco, nonche’ la
vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione degli
enti di formazione dall’elenco;
e) l’ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle
indennita’ spettanti agli organismi costituiti da enti pubblici di
diritto interno, nonche’ i criteri per l’approvazione delle tabelle
delle indennita’ proposte dagli organismi costituiti dagli enti
privati.

Art. 3

Registro

1. E’ istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la
mediazione.
2. Il registro e’ tenuto presso il Ministero nell’ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali gia’ esistenti presso il
Dipartimento per gli affari di giustizia; ne e’ responsabile il
direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui
delegata con qualifica dirigenziale nell’ambito della direzione
generale. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la
trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al
comma 3, parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il responsabile
esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero
dello sviluppo economico.
3. Il registro e’ articolato in modo da contenere le seguenti
annotazioni:
parte i): enti pubblici;
sezione A: elenco dei mediatori;
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia
internazionale;
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei
rapporti di consumo;
parte ii): enti privati;
sezione A: elenco dei mediatori;
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia
internazionale;
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei
rapporti di consumo;
sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori,
rappresentanti degli organismi.
4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.
5. La gestione del registro avviene con modalita’ informatiche che
assicurano la possibilita’ di rapida elaborazione di dati con
finalita’ connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.
6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l’accesso alle altre
annotazioni e’ regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3

Registro

1. E’ istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la
mediazione.
2. Il registro e’ tenuto presso il Ministero nell’ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali gia’ esistenti presso il
Dipartimento per gli affari di giustizia; ne e’ responsabile il
direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui
delegata con qualifica dirigenziale nell’ambito della direzione
generale. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la
trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al
comma 3, parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il responsabile
esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero
dello sviluppo economico.
3. Il registro e’ articolato in modo da contenere le seguenti
annotazioni:
parte i): enti pubblici;
sezione A: elenco dei mediatori;
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia
internazionale;
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei
rapporti di consumo;
parte ii): enti privati;
sezione A: elenco dei mediatori;
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia
internazionale;
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei
rapporti di consumo;
sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori,
rappresentanti degli organismi.
4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.
5. La gestione del registro avviene con modalita’ informatiche che
assicurano la possibilita’ di rapida elaborazione di dati con
finalita’ connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.
6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l’accesso alle altre
annotazioni e’ regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4 Criteri per l’iscrizione nel registro 1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati. 2. Il responsabile verifica la professionalita’ e l’efficienza dei richiedenti e, in particolare: a) la capacita’ finanziaria e organizzativa del richiedente, nonche’ la compatibilita’ dell’attivita’ di mediazione con l’oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacita’ finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione e’ necessaria alla costituzione di una societa’ a responsabilita’ limitata; ai fini della dimostrazione della capacita’ organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l’attivita’ di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c); b) il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilita’ a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attivita’ di mediazione; c) i requisiti di onorabilita’ dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; d) la trasparenza amministrativa e contabile dell’organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l’organismo e l’ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale; e) le garanzie di indipendenza, imparzialita’ e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonche’ la conformita’ del regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori; f) il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilita’ a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente; g) la sede dell’organismo. 3. Il responsabile verifica altresi’: a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale; b) il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo 18; c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilita’: a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; b. non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento; d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all’articolo 3, comma 3, parte i), sezione B e parte ii), sezione B. 4. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all’esito della verifica della sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lettera b), per l’organismo e dei requisiti di cui al comma 3, per i mediatori. Per gli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, l’iscrizione e’ sempre subordinata alla verifica del rilascio dell’autorizzazione da parte del responsabile, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo. Nei casi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, e’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10. 5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma 2, lettera b), puo’ essere attestato dall’interessato mediante autocertificazione. Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera b), e’ attestato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa.

Art. 5 Procedimento di iscrizione 1. Il responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e fissa le modalita’ di svolgimento delle verifiche, con l’indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative e’ data adeguata pubblicita’, anche attraverso il sito internet del Ministero. Alla domanda e’, in ogni caso, allegato il regolamento di procedura, con la scheda di valutazione di cui all’articolo 7, comma 5, lettera b), e la tabella delle indennita’ redatta secondo i criteri stabiliti nell’articolo 16; per gli enti privati l’iscrizione nel registro comporta l’approvazione delle tariffe. 2. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalita’ che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento. 3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati puo’ essere effettuata dal responsabile per una sola volta. Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di venti giorni. 4. Quando e’ scaduto il termine di cui al primo o al terzo periodo del comma 3 senza che il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all’iscrizione.

Art. 6 Requisiti per l’esercizio delle funzioni di mediatore 1. Il richiedente e’ tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l’elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio. 2. L’elenco dei mediatori e’ corredato: a) della dichiarazione di disponibilita’, sottoscritta dal mediatore e contenente l’indicazione della sezione del registro alla quale questi chiede di essere iscritto; b) del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione specifica dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, lettere a) e b); c) dell’attestazione di possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c); d) di documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie all’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale. 3. Nessuno puo’ dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per piu’ di cinque organismi. 4. Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile e’ tenuto a informarne gli organi competenti.

Art. 7 Regolamento di procedura 1. Il regolamento contiene l’indicazione del luogo dove si svolge il procedimento, che e’ derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo. 2. L’organismo puo’ prevedere nel regolamento: a) che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti; b) che, in caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo, la stessa puo’ provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima puo’ essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o piu’ parti al procedimento di mediazione; c) la possibilita’ di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonche’ di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia; d) la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche; e) che la mediazione svolta dall’organismo medesimo e’ limitata a specifiche materie, chiaramente individuate. 3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilita’ allo svolgimento dell’incarico da parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell’organismo dal registro ai sensi dell’articolo 10. 4. Il regolamento non puo’ prevedere che l’accesso alla mediazione si svolge esclusivamente attraverso modalita’ telematiche. 5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere: a) che il procedimento di mediazione puo’ avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialita’ di cui all’articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo; b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalita’, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalita’ che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento; c) la possibilita’ di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’organismo. 6. Fermo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, il regolamento garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell’organismo e’ tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. 7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. 8. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 8

Obblighi degli iscritti

1. L’organismo iscritto e’ obbligato a comunicare immediatamente al
responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e
degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, compreso
l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.
2. Il responsabile dell’organismo e’ tenuto a rilasciare alle parti
che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all’articolo
11, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini dell’istanza di
omologazione del verbale medesimo.
3. Il responsabile dell’organismo trasmette altresi’ la proposta
del mediatore di cui all’articolo 11 del decreto legislativo, su
richiesta del giudice che provvede ai sensi dell’articolo 13 dello
stesso decreto legislativo.

Art. 9 Effetti dell’iscrizione 1. Il provvedimento di iscrizione e’ comunicato al richiedente con il numero d’ordine attribuito nel registro. 2. A seguito dell’iscrizione, l’organismo e il mediatore designato non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione. 3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, l’organismo e’ tenuto, negli atti, nella corrispondenza, nonche’ nelle forme di pubblicita’ consentite, a fare menzione del numero d’ordine. 4. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni organismo trasmette al responsabile il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero e disponibili sul relativo sito internet.

Art. 10

Sospensione e cancellazione dal registro

1. Se, dopo l’iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che
l’avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi di
comunicazione di cui agli articoli 8 e 20 o di reiterata violazione
degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione
e, nei casi piu’ gravi, la cancellazione dal registro.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il responsabile dispone
altresi’ la cancellazione degli organismi che hanno svolto meno di
dieci procedimenti di mediazione in un biennio.
3. La cancellazione di cui ai commi 1 e 2 impedisce all’organismo
di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un anno.
4. Spetta al responsabile, per le finalita’ di cui ai commi 1 e 2,
l’esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di
atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti
da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato
il preventivo recapito, anche soltanto in via telematica, ai singoli
organismi interessati.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

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