DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2010, n. 179 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste concernenti l’istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 257 del 3-11-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva
lo Statuto speciale della regione Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista
dall’articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall’articolo
3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle
d’Aosta/Vallee d’Aoste, espresso nella seduta del 26 maggio 2010;
Visto il parere della Corte dei conti a sezioni riunite in sede
consultiva, espresso nell’adunanza del 29 luglio 2010, ai sensi
dell’articolo 1 del R.D.L. 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla
legge 2 giugno 1939, n. 739;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 settembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. E’ istituita la sezione di controllo della Corte dei conti per
la regione Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste, con sede in Aosta.
2. La sezione di controllo regionale esercita, nel rispetto
dell’ordinamento regionale ed ai sensi dell’articolo 3, commi 4, 5 e
6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nell’ambito dei programmi
annuali dalla stessa deliberati anche sulla base delle richieste
della regione, il controllo sulla gestione dell’amministrazione
regionale e degli enti strumentali, ai fini del referto al Consiglio
regionale, nonche’ il controllo sulla gestione degli enti locali
territoriali e loro enti strumentali e delle altre istituzioni
pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, per riferirne agli
organi rappresentativi di detti enti.
3. La sezione, nell’esercizio del controllo sulla gestione, valuta
le deduzioni delle amministrazioni controllate, evidenziandole nei
referti di cui sopra, ed esamina i risultati dei controlli interni
eventualmente effettuati. Il controllo comprende anche la verifica
della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti
con fondi comunitari; tale attivita’ deve adeguarsi ai sistemi di
controllo espressamente previsti collateralmente ai sistemi
gestionali, dalle specifiche normative dell’ Unione europea.
4. La sezione delibera il programma annuale di cui al comma 2,
tenendo conto degli altri controlli esterni gia’ programmati o
effettuati, al fine di evitare la duplicazione dei controlli.
5. La sezione, a richiesta del Consiglio regionale, procede alla
valutazione degli effetti finanziari delle norme legislative che
comportino spese riferendone con una o piu’ relazioni al consiglio
stesso; a richiesta dell’amministrazione controllata, puo’ rendere
motivati avvisi sulle materie di contabilita’ pubblica.
La sezione puo’ fare autonoma applicazione delle disposizioni di
cui al comma 2 dell’articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, nei
confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli enti locali. Le
funzioni attribuite al Ministro competente si intendono conferite ai
rispettivi organi di governo e l’obbligo di riferire al Parlamento e’
da adempiere nei confronti delle rispettive Assemblee.
6. La sezione inoltre esercita, ai sensi delle disposizioni
vigenti, il controllo sugli atti e attivita’ delle amministrazioni
dello Stato aventi sede nella regione.
7. Alla sezione si intendono assegnate tutte le altre funzioni
previste per le sezioni regionali della Corte dei conti in quanto
compatibili con il presente decreto o da esso non espressamente
derogate o modificate.

Art. 2

1. La sezione di cui all’articolo 1 e’ composta da un presidente di
sezione della Corte dei conti e da cinque magistrati, due dei quali
con la qualifica di consigliere della Corte medesima.
2. Gli altri tre magistrati di cui al comma 1 sono nominati,
sentito il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, dal
Consiglio dei Ministri, su designazione uno della Giunta regionale,
uno del Consiglio regionale ed uno del Consiglio permanente degli
enti locali.
Le designazioni avvengono tra le seguenti categorie di soggetti:
a) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori,
ordinaria, contabile ed amministrativa;
b) professori ordinari di universita’, anche a riposo, in materie
di diritto pubblico;
c) dirigenti apicali dello Stato o del Comparto unico regionale,
anche a riposo;
d) avvocati, iscritti al relativo Albo professionale da non meno
di dieci anni e che abbiano svolto significativa attivita’ nel
settore di diritto pubblico.
3. Per i magistrati di cui al comma 2 operano le incompatibilita’
di legge; gli stessi non possono esercitare attivita’ professionale o
imprenditoriali per il periodo di appartenenza alla Corte dei conti.
Tali magistrati assumono la qualifica di consigliere della Corte dei
conti e durano in carica sette anni con mandato non rinnovabile; in
ogni caso non rimangono in servizio oltre il limite massimo di eta’
previsto dalla legge per i magistrati della Corte dei conti.
4. Il Presidente della sezione designa il consigliere che potra’
sostituirlo.
5. Alla sezione regionale di controllo per la Valle d’Aosta/Vallee
d’Aoste non si applica la norma di cui all’articolo 7, comma 8-bis,
della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 3

1. Il Presidente della sezione ripartisce le diverse funzioni della
sezione tra collegi individuati per materie.
2. I collegi sono composti da quattro magistrati; alla loro
composizione provvede annualmente il Presidente della sezione. Alla
composizione dei collegi si procede tenendo conto della specificita’
delle materie di cui al comma 1 e della specializzazione dei
magistrati.
3. Il presidente attribuisce le indagini di controllo sulla
gestione all’inizio di ciascun anno, secondo le cadenze previste dai
programmi. I magistrati riferiscono l’esito dell’indagine di
controllo sulla gestione alla sezione regionale, ove ne abbia
competenza, ai fini delle deliberazioni, delle relazioni e
dell’assunzione delle altre deliberazioni di cui all’articolo 3,
comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni.

Art. 4 1. Il collegio delibera con la presenza di quattro magistrati di cui due scelti tra quelli nominati ai sensi del comma 2 dell’articolo 2. In caso di parita’ nelle votazioni prevale il voto del Presidente del collegio. 2. La sezione plenaria ha competenza riservata per l’approvazione del programma annuale di controllo, per controllo sull’evoluzione per la spesa del personale, per la risoluzione delle questioni di massima ad esse sottoposte dai collegi. Alla sezione regionale di controllo della Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste non si applica la norma di cui all’articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 5

1. Presso la sezione e’ istituito un servizio con compiti di
collaborazione, revisione e istruttori, anche nel settore delle
analisi tecnico economiche, esecutivi e di segreteria. Il servizio e’
posto alle dipendenze funzionali del presidente della sezione e dei
magistrati in relazione agli affari a ciascuno di essi assegnati.

Art. 6

1. Fino alle nomine di cui all’articolo 2 la sezione e’ integrata
da un corrispondente numero di magistrati incaricati dal consiglio di
presidenza della Corte dei conti.

Art. 7 1. Gli oneri finanziari di cui all’articolo 2, comma 2, e quelli necessari all’istituzione e funzionamento del servizio di cui all’articolo 5 sono a carico del bilancio regionale. A tale fine l’amministrazione regionale di intesa con la sezione stessa, individua e mette a disposizione risorse umane beni immobili e mobili. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 5 ottobre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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