DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 2010 Proroga della costituzione e delle modalita’ di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 256 del 2-11-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l’istituzione del
servizio nazionale di protezione civile;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita’ di protezione civile e per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile,
ed in particolare l’art. 5, commi 3-ter e 3-quater;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21
novembre 2006 recante costituzione e modalita’ di funzionamento del
Comitato operativo della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
aprile 2009 recante la modifica della costituzione e modalita’ di
funzionamento del Comitato operativo che ha inserito nella
composizione del comitato in parola un rappresentante delle
Capitanerie di porto;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla proroga della
costituzione del Comitato operativo.

Decreta:

Art. 1

La durata del Comitato operativo, nella composizione di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre
2006 integrata, in via permanente, da un rappresentante appartenente
al Corpo delle Capitanerie di porto di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2009, e’ prorogata per
ulteriori tre anni.
Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 2 luglio 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2010
Ministeri istituzionali,Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 15, foglio n. 64

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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