DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2010, n. 176 Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 253 del 28-10-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del
credito, ed in particolare gli articoli 22, 23, 24, 25, 36 e 40;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee (Legge comunitaria 2009), ed in particolare
l’articolo 50 concernente l’esercizio della delega legislativa per
l’attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009;
Visto il testo unico in materia bancaria e creditizia, approvato
con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, approvato con il decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 17 settembre 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58

1. Dopo l’articolo 4 del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e’ inserito il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

Individuazione dell’autorita’ competente ai fini del regolamento (CE)
n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito

1. La Consob e’ l’autorita’ competente ai fini dell’applicazione
delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie
di rating del credito. A tale fine la Consob svolge i compiti
indicati dal predetto regolamento, esercita i poteri e adotta le
misure di vigilanza previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del medesimo
regolamento.
2. Ai fini dell’esercizio delle rispettive competenze, la Consob,
la Banca d’Italia, l’Isvap e la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, anche sulla base di appositi protocolli d’intesa,
collaborano tra loro e si scambiano informazioni riguardanti le
agenzie di cui al comma 1 e l’utilizzo dei rating a fini
regolamentari da parte dei soggetti indicati dall’articolo 4,
paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, vigilati dalle
predette autorita’.».
2. All’articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, dopo il comma 1-quater, e’ inserito il seguente:
«1-quinquies. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono:
a) coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di
direzione e di controllo nelle agenzie di rating del credito
registrate in Italia, in caso di violazione:
1) delle disposizioni previste dagli articoli 4, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1060/2009 e delle
relative disposizioni attuative;
2) delle misure di vigilanza adottate ai sensi degli articoli
24 e 25 del medesimo regolamento e delle relative disposizioni
attuative;
b) coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di
direzione e di controllo in societa’ che svolgono le attivita’
riservate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 senza aver
ottenuto la necessaria registrazione;
c) gli analisti di rating e i dipendenti delle agenzie di rating
del credito registrate in Italia, qualsiasi altra persona fisica i
cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo
dell’agenzia di rating, coloro che partecipano direttamente alle
attivita’ di rating, nonche’ le persone strettamente legate ai
predetti soggetti ai sensi dell’articolo 114, comma 7, secondo
periodo, in caso di violazione delle disposizioni previste
dall’allegato I, sezione C, del regolamento (CE) n. 1060/2009, e
delle relative disposizioni attuative.».

Art. 2

Disposizioni finali

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri sostenuti
dalla Consob sono coperti con le contribuzioni dovute ai sensi
dell’articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. e’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 5 ottobre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche
europee

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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