DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 2010 Modifica alla disciplina riguardante gli organismi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 251 del 26-10-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della
legge 5 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva
sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed
altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonche’ alla
soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi;
Visto il proprio decreto 4 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 agosto 2007, n. 198, di individuazione e riordino, ai
sensi del citato art. 29, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006,
degli organismi collegiali istituiti in via amministrativa operanti
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, elencati nella
tabella 1, lettera a), allegata al decreto stesso;
Visto l’art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2358 del 2010, Adunanza
del 19 maggio 2010 della Sezione prima, relativo alla applicabilita’
della normativa di riordino a taluni organismi operanti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale, vale a
dire la Commissione interministeriale per le intese con le
confessioni religiose, la Commissione consultiva per la liberta’
religiosa, la Commissione governativa per l’attuazione delle
disposizioni dell’accordo tra Italia e Santa Sede firmato il 18
febbraio 1984 ed il Comitato nazionale per la bioetica;
Preso atto che il Consiglio di Stato nel predetto parere ha
ritenuto, conclusivamente, che «mentre e’ ammissibile che gli
organismi in esame possano costituire l’oggetto di interventi
normativi o amministrativi volti a modificarne la composizione o la
durata oppure a sostituirli con organismi equipollenti, non appare
compatibile con la funzione e il fondamento giuridico degli stessi
l’applicazione ai medesimi dell’art. 68, commi 1 e 2, del
decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede la semplice soppressione
delle commissioni, al piu’ tardi dopo una proroga biennale della loro
attivita’ (art. 68, comma 2), con "definitivo trasferimento delle
attivita’ ad essi demandate nell’ambito di quelle istituzionali delle
Amministrazioni” (art. 68, comma 1)»;
Considerato che il Consiglio di Stato nel medesimo parere ha
altresi’ ricondotto la istituzione della Commissione governativa per
l’attuazione delle disposizioni dell’Accordo tra Italia e Santa Sede
firmato il 18 febbraio 1984 e del Comitato nazionale per la bioetica
all’adempimento di obblighi internazionali, giacche’ la prima e’
stata istituita in relazione a quanto previsto dal punto 7, primo
comma, del Protocollo addizionale all’Accordo di modificazione del
Concordato Lateranense con la Santa Sede, firmato a Roma il 18
febbraio 1984 e ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e il
secondo e’ stato istituito «in ossequio alla Raccomandazione
dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa n. 1100 del 2
febbraio 1989 e alla Risoluzione del Parlamento europeo del 13
febbraio 1989, relative ai problemi etici della manipolazione
genetica, richiamate nel preambolo del decreto istitutivo e
rappresenta l’organo deputato alle "consultazioni" di cui al
combinato disposto degli articoli 1 e 28 della Convenzione del
Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e la biomedicina, fatta a
Oviedo il 4 aprile del 1997 e ratificata dalla legge 28 marzo 2001,
n. 145» (parere del Consiglio di Stato n. 2358 del 2010, precitato);
Considerato che, con riferimento ad organismi istituiti in
adempimento ad obblighi internazionali, il Consiglio di Stato, nello
stesso parere n. 2358 del 2010, ha rilevato che «la Sezione
consultiva per gli atti normativi di questo Consiglio di Stato
(Adunanza 5 febbraio 2007, n. 5077/2006), in sede di parere sullo
schema di regolamento concernente la ricognizione e il riordino di
commissioni, comitati ed altri organismi operanti presso il Ministero
degli affari esteri, ha ritenuto che e’ da escludere in radice la
possibilita’ della soppressione di organismi che si ricollegano ad
accordi internazionali stipulati dal nostro Paese, in quanto
l’intervento finirebbe per alterare l’assetto dei rapporti concordati
bilateralmente. Analoghe considerazioni sono state svolte nel parere
n. 1243/2007, reso nell’Adunanza del 2 aprile 2007, citato dalla
stessa Presidenza del Consiglio riferente» e che di conseguenza gli
organismi cui i predetti pareri si riferiscono sono stati a suo tempo
ritenuti non rientranti nel campo applicativo dell’art. 29 del
decreto-legge n. 223 del 2006;
Rilevato quindi che l’inserimento nella sopra citata tabella 1,
lettera a), allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 4 maggio 2007, della Commissione governativa per
l’attuazione delle disposizioni dell’accordo tra Italia e Santa Sede
firmato il 18 febbraio 1984 e del Comitato nazionale per la bioetica,
e’ da considerarsi non dovuto, in quanto tali organismi esulano dal
campo applicativo dell’art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006;
Ritenuto di conseguenza di dover sopprimere dalla citata tabella 1,
lettera a), allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 4 maggio 2007, la menzione della Commissione governativa per
l’attuazione delle disposizioni dell’accordo tra Italia e Santa Sede,
firmato il 18 febbraio 1984 e del Comitato nazionale per la bioetica;
Considerato che per quanto riguarda la Commissione
interministeriale per le intese con le Confessioni religiose e la
Commissione per la liberta’ religiosa, occorre invece procedere ai
sensi dell’art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, che richiama l’art. 29, comma
2-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006, ai fini di una proroga
delle stesse;
Viste le relazioni sull’attivita’ svolta nel triennio 2007/2010,
presentate dalla Commissione interministeriale per le intese con le
confessioni religiose e dalla Commissione consultiva per la liberta’
religiosa, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, e valutata
positivamente, ai sensi dell’art. 29, comma 2-bis, del sopra citato
decreto-legge n. 223 del 2006, la perdurante utilita’ delle stesse
commissioni;
Preso atto delle specifiche professionalita’ e dei compiti
estremamente tecnici attribuiti ai componenti delle due commissioni
sopra citate;
Rilevata dunque la necessita’ di provvedere alla conseguente
proroga della Commissione interministeriale per le intese con le
confessioni religiose e della Commissione consultiva per la liberta’
religiosa, che a mente del precitato parere del Consiglio di Stato n.
2358 del 2010 e della non applicabilita’ dell’art. 68, commi 1 e 2,
del decreto-legge n. 112 del 2008 ivi affermata, si ritiene di
stabilire in tre anni;
Ritenuto di dover garantire comunque la riduzione di spesa prevista
dall’art. 68, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Nella tabella 1, lettera a), allegata al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, le parole «Commissione
governativa per l’attuazione delle disposizioni dell’accordo tra
Italia e Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984 e ratificato con
legge 25 marzo 1985, n. 121, istituita ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 1987» e le parole
«Comitato nazionale per la bioetica, istituito ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1990 a seguito
della risoluzione n. 6-00038 dell’Assemblea della Camera dei
Deputati», sono soppresse.
2. Restano ferme le riduzioni dei capitoli di bilancio sui quali
gravano le spese per gli organismi di cui al comma 1, operate ai
sensi dell’art. 29, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 2 1. I seguenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale sono prorogati per tre anni, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2007, n. 198: Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 1997; Commissione consultiva per la liberta’ religiosa, istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 1997.

Art. 3

1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 68, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la spesa degli organismi di cui al
presente decreto e’ ridotta in misura tale da assicurare, unitamente
alle riduzioni di spesa relative agli altri organismi operanti presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contenimento della spesa
complessiva non inferiore a quello conseguito in attuazione dell’art.
29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l’anno 2010 la
riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente
tra l’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al citato art. 68, comma 3, ed il 31 dicembre 2010.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per gli
adempimenti di competenza.
Roma, 17 settembre 2010

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2010
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri
registro n. 15, foglio n. 178

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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