Cass. pen., sez. VI 28-11-2008 (13-11-2008), n. 44420 Pluralità di armi illegalmente detenute – Condotta accertata in un unico contesto – Reato continuato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con un primo motivo di impugnazione (capo A) la difesa dell’imputato deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 lamentando in particolare che alla decisione di responsabilità si sia giunti valorizzando dei preconcetti (trasporto in ora notturna garantito dalla presenza di armi) ed utilizzando la presenza di una sostanza da taglio per la quale non si è svolta alcuna indagine tecnica.
Il motivo per come prospettato è inammissibile.
Va infatti ribadito che le censure di mero fatto in ordine alla ricostruzione del risultato delle prove e della loro valutazione, non sono proponibili in questa sede (cfr.: Cass. Sez. Un. 19.6.1996, Di Francesco e Cass. S.U. 24 settembre 2003 Petrella), perchè la Corte di Cassazione non può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, dato che il loro vaglio critico è di esclusiva competenza del giudice di merito, con la conseguenza che l’eventuale prospettato "difetto di logicità": a) deve riferirsi alla mera correttezza del discorso giustificativo della decisione, e non al suo contenuto valutativo; b) deve essere unicamente riscontrato tra le diverse proposizioni contenute nella motivazione.
Esula quindi dal controllo del Supremo collegio, anche dopo la riforma della L. n. 46 del 2006 (Cass. Penale sez. 2, 5 maggio 2006, in ric. Capri), la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, e pertanto non costituisce vizio – comportante controllo di legittimità – la mera prospettazione di una diversa e più favorevole valutazione per il ricorrente delle emergenze processuali (cfr. ex plurimis: Cass. Pen. sez. 5, 07569/1999 in ricorso Jovino; asn 199610751 riv. 206335-conf. Asn 199801354 riv.
210658-conf. asn 199707113 riv. 208241- conf. asn 199800803 riv.
210016-conf. SS.UU. asn 199600930 riv. 203428-vedi SS.UU. asn 199706402 riv. 207944).
Su questo piano risulta che la decisione impugnata: ha effettuato una verifica degli elementi di prova acquisiti, sulla base di una motivazione che non appare nè illogica, nè scoordinata rispetto agli elementi a disposizione; ne ha poi riconosciuto l’adeguatezza e la congruenza attraverso un percorso argomentativo ragionevole e persuasivo, in quanto correlato adeguatamente dalle risultanze processuali, rispetto alle quali il ricorso non ha indicato segni convincenti di utile criticità, limitandosi ad evidenziare e valorizzare i medesimi dati, processualmente acquisiti, che il giudice di merito ha ritenuto probatoriamente non risolutivi per l’imputato.
Con un secondo motivo di impugnazione (capo B) il ricorrente lamenta violazione di legge sostanziale, posto che l’aumento per la continuazione è stato ottenuto considerando plurimi reati in tema di armi anzichè uno solo.
Il secondo motivo, come sostenuto anche dal Procuratore generale, è fondato.
La detenzione di più armi in un unico contesto non costituisce un reato continuato, ma un singolo reato ed il numero delle armi può rilevare solo ai fini della determinazione della pena (Cass. Penale sez. 1, 19411/2008, 240180, Liotta. Massime precedenti Conformi: N. 12616 del 1986 Rv. 174245, Agostani; N. 10683 del 1995 Rv. 202539 Giuffrida, N. 4353 del 2006 Rv. 233437). Tale principio è stato oggetto di recente ulteriore conferma (Cass. Penale sez. 1, 19411/2008, 240180, Liotta), pur in presenza di pronunciamenti contrari, rimasti peraltro isolati, per i quali la detenzione di più armi, ove non frazionabile in modo da determinare una pluralità di azioni unificabili sotto il vincolo della continuazione, determinerebbe comunque una pluralità di violazioni della stessa disposizione di legge, unificabili ai sensi dell’art. 81 c.p., comma 1 (Sez. 5, n. 1353 del 13/03/2000, Fastoso, rv. 216610; Sez. 2, n. 15402 del 26/02/2004, Chiruzzi, rv. 228827).
La regola giuridica che va ribadita, come idonea a disciplinare il caso odierno, va fondata sulla differenza che tra "atti" ed "azione" considerando, nel contempo, la possibilità che una condotta sia costituita da più atti, quando essi siano caratterizzati dalla convergenza verso un unico scopo e dalla loro corvtestualità (in termini: Cass. Penale sez. 1, 19411/2008, 240180, Liotta). Nel caso in questione la condotta di detenzione va considerata unica, pur avendo contemporaneamente ad oggetto più armi, ed è idonea ad integrare un unico reato, così come avviene, ad esempio, per la detenzione di più dosi di sostanza stupefacente, e tenuto altresì conto che è la stessa norma incriminatrice (L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 2) che prevede la detenzione di "armi", usando il plurale indeterminativo per indicare che il reato può avere ad oggetto, indifferentemente, una sola o più armi; circostanza, quindi, che lungi dal configurare altrettanti reati autonomi, può soltanto influire sulla determinazione concreta della pena.
In applicazione di detti principi la sentenza va pertanto annullata limitatamente alla applicata continuazione interna per il reato in tema di armi.
Con un terzo motivo il ricorso prospetta assenza assoluta di motivazione sulla entità della pena inflitta e per la quale era stata chiesta e ampiamente sostenuta nell’atto di appello una congrua riduzione.
Anche questo motivo è fondato.
Il primo giudice, sul punto della sanzione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, si è limitato alla mera testuale espressione di convincimento: "si stima congrua la pena base di anni 6 di reclusione ed Euro 27 mila di multa", a fronte di una oscillazione edittale fissata da 1 a 6 anni di reclusione e da Euro 3 mila a Euro 26 mila.
La Corte distrettuale, a sua volta, occupata dal merito e dal tema i della continuazione fra tutti i fatti contestati, non ha per nulla motivato sulla posologia sanzionatoria, pur partendo dalla identica pena base di anni 6 di reclusione e Euro 27 mila di multa, per il reato più grave. E’ ben vero che in tema di determinazione della pena, la valutazione del giudice di legittimità, in ordine all’efficacia ed alla completezza degli argomenti svolti in sede di merito, non può andare scissa dal risultato decisorio, sotto il duplice profilo della pena in concreto irrogata e del giudizio globalmente espresso, come manifestazione del convincimento del giudice di merito; ed è altrettanto vero che la relativa motivazione può essere sintetica, ma ciò presuppone – cosa non verificatasi nella presente vicenda – che le necessarie argomentazioni siano già state adeguatamente svolte nell’esame di altri punti (Cass.pen. sez. 5, 9074/1983, rv 160936, Siani; N 158977; N 158834; 157655; N 156961;
N 158285).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicata continuazione interna per il reato in materia di armi, nonchè quanto alla misura della pena inflitta in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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