Cass. pen., sez. II 27-11-2008 (04-11-2008), n. 44409 Identificazione del querelante – Querela formata dinnanzi all’autorità che la riceve – Modalità.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con ordinanza del 14.7.2006, la Corte di appello di Milano, in applicazione della L. n. 46 del 2006, art. 10, dichiarò inammissibile l’appello proposto dal PG in sede per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale di Monza del 19.10.2005, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di C. M., imputato del reato di truffa in danno di D.P.G., per difetto di valida querela.
Il Tribunale aveva motivato la pronuncia di improcedibilità con riferimento all’insufficiente identificazione del querelante, non risultando annotati nel verbale di ricezione della querela, gli estremi di un documento di identità del medesimo querelante nè attestata la conoscenza personale di quest’ultimo da parte dell’ufficiale ricevente.
Ha proposto ricorso per cassazione lo stesso requirente, richiamando l’orientamento giurisprudenziale (nell’atto di impugnazione sono citate Cass. Nr. 70/2001; n. 2904/2001) secondo cui la mancata identificazione del querelante da parte dell’autorità ricevente, non determina l’invalidità dell’atto allorchè risulti altrimenti certo che il proponente è legittimato a proporla.
All’esito della discussione orale il PG ha insistito nell’impugnazione, che può essere senz’altro qualificata come ricorso per Cassazione per saltum ex art. 569 c.p.p., involgendo esclusivamente questioni di retta interpretazione e applicazione di norme processuali, in ipotesi violate dalla pronuncia del giudice territoriale. Peraltro, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ed invero, in tempi recenti la giurisprudenza di questa Corte è venuta orientandosi secondo criteri non formalistici nell’interpretazione del disposto dell’art. 337 c.p.p., comma 4, fino a limitare l’ambito di operatività della norma ai soli casi in cui l’atto contenente la querela sia presentato al pubblico ufficiale ricevente già completo in ogni sua parte. E così Cass. SEZ. 5, 03/04/2006, Frega, aveva affermato che la mancata identificazione del soggetto che propone o deposita la querela, da parte dell’autorità" che la riceve, non genera invalidità dell’atto ma una irregolarità di ordine amministrativo irrilevante ai fini della procedibilità della azione penale; Cass Sez. 4 22/02/2006 Scarpin, a sua volta, si era espressa nel senso che ai fini della ritualità della presentazione della querela, l’art. 337 c.p.p., comma 4, laddove prevede che l’autorità che riceve la querela deve provvedere – tra l’altro – alla identificazione della persona che la propone, va interpretato non formalisticamente, onde il querelante può essere identificato in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge (anche per conoscenza personale o per precedente identificazione), derivandone non solo che non occorre riportare nell’atto di querela i dati identificativi ricavati da un documento di riconoscimento, ma anche che, quando l’atto sia formato dall’autorità legittimata a riceverlo, l’identificazione del querelante può ritenersi avvenuta con la semplice trascrizione delle generalità nell’atto medesimo.
Quest’ultimo indirizzo è stato più di recente ribadito da Cass. 21/03/2007 Orofino, secondo cui, in tema di presentazione della querela, l’identificazione del querelante prescritta dall’art. 337 c.p.p., comma 4, può ritenersi avvenuta, allorchè l’atto sia formato dall’autorità legittimata a riceverlo, con la semplice trascrizione delle generalità del querelante nell’atto medesimo e da Cass. 22/11/2007, Ricciarello, dove l’affermazione che la previsione dell’art. 337 c.p.p., comma 4, – che impone all’autorità destinataria della querela l’attestazione della data, del luogo di presentazione e l’identificazione della persona che la propone (cosiddetto verbale di ratifica) – non trova applicazione nel caso in cui il querelante formuli a verbale le proprie dichiarazioni, di guisa che l’atto sia recepito dal verbalizzante, ma solo al caso in cui la querela sia contenuta in un atto già completo e così consegnato all’ufficiale di polizia giudiziaria.
E poichè, nel caso di specie, l’atto querelatorio è stato formato davanti all’autorità di polizia ricevente, l’esigenza di identificazione del querelante deve ritenersi appunto soddisfatta con la semplice annotazione delle sue generalità.
La querela proposta dal D.P. deve pertanto ritenersi valida, e idonea a determinare l’avvio del giudizio di merito, del quale deve essere investita la Corte di Appello di Milano, previo annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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