Cass. pen., sez. I 27-11-2008 (18-11-2008), n. 44365 Inutilizzabilità – Rilevabilità – Onere della parte – Oggettive difficoltà

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con ordinanza del 6.06.2008 il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del riesame, rigettava il ricorso proposto da S.M. avverso il provvedimento reso dal G.I.P. presso il Tribunale di Grosseto il precedente 2 maggio, che in suo danno aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere perchè gravemente indiziato del reato di tentata rapina aggravata e connessi reati in materia di porto e detenzione di armi e furto di autovettura, nonchè di rapina aggravata e connessi reati in materia di porto e detenzione di armi e furto di autovettura.
Propone ricorso per cassazione per l’annullamento di detta ordinanza il suo destinatario, che a tal fine denuncia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la violazione degli artt. 270 e 309 c.p.p. e la violazione degli artt. 3 e 15 Cost. e art. 24 Cost., comma 2. A sostegno dell’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione dei diritti difensivi in relazione alla mancata trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni relative ad altri procedimenti ed utilizzate nel presente processo. Deduce, in particolare, l’impugnante che il principio di diritto affermato da Cass., Sez. Un., 17.11.2004, n. 45189, secondo il quale, ai fini della loro utilizzazione, non è necessario il deposito presso l’autorità procedente, oltre ai verbali e le registrazioni delle intercettazioni indicati dall’art. 270 c.p.p., comma 2, anche dei decreti autorizzativi delle medesime raccolte presso l’autorità competente per diverso procedimento, risulta completato dal supremo collegio con l’ulteriore principio giuridico in forza del quale l’eventuale mancanza o l’eventuale illegittimità dell’autorizzazione possa e debba rilevare anche nell’ambito del procedimento ad quem, spettando però alla parte interessata la prova di tale mancanza o illegittimità.
Ad avviso del ricorrente tale onere probatorio, in considerazione dei ristrettissimi termini dell’impugnazione, risulterebbe impossibile ed elusivo del diritto di difesa, con la conseguenza giuridica che l’interpretazione data all’art. 270 c.p.p., comma 2 sarebbe in contrasto con la nostra suprema carta.
Il ricorso è infondato.
Giova puntualizzare che nel caso in esame la censura prospettata va considerata esclusivamente sotto il profilo della doglianza di legittimità, ancorchè riferita, altresì, alla violazione di norme costituzionali, dappoichè non formalmente proposta una questione di costituzionalità.
Dopo tale precisazione osserva il collegio che l’interpretazione fornita dalla sezioni unite di questa Corte in ordine all’art. 270 c.p.p., comma 2 con riguardo all’onere della prova circa la illegittimità documentale ivi contemplata (conf.: Cass., Sez. 6, 8.03.2007, 35043) non può considerarsi in contrasto con alcuna norma costituzionale relativa al diritto di difesa dell’imputato, dappoichè l’ordinamento processuale appresta gli opportuni rimedi nella ipotesi in cui l’onere probatorio a carico delle parti presenti oggettive difficoltà ad essere tempestivamente soddisfatto, quali l’attivazione di poteri di ufficio, ovvero la richiesta di un congruo termine al giudicante stante la tempestiva richiesta documentale presentata alla cancelleria del giudice ad quem ai sensi dell’art. 116 c.p.p., ovvero, ancora, la possibilità di far valere, anche successivamente alla delibazione giudiziale, nullità comunque insorte in tempi anteriori alla decisione stessa, con i noti effetti diffusivi della eventuale accertata invalidità.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. DISPONE trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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