Cass. pen., sez. I 27-11-2008 (18-11-2008), n. 44362 Patrocinio esercitato in procedure incidentali – Spese – Liquidazione – Competenza del giudice del procedimento principale.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con atto del dì 8 agosto 2008 il Tribunale di Bologna, sezione del riesame, ha sollevato conflitto negativo di competenza a decidere sulla liquidazione dei compensi professionali richiesti dall’avvocato difensore di imputati ammessi al gratuito patrocinio, liquidazione relativa all’attività difensiva svolta nella procedura incidentale di appello di cui all’art. 310 c.p.p..
Ad illustrazione della ragioni di conflitto il giudice proponente richiama il decreto in data 14.03.2007, con il quale il Tribunale di Modena, provvedendo sulla richiesta del difensore interessato, dava corso alla liquidazione facendo salva, però, quella relativa alla procedura incidentale di cui in premessa, sul rilievo della estraneità di quella autorità giudiziaria rispetto all’attività svolta nell’ambito del "procedimento avanti al Tribunale distrettuale della libertà".
Da parte sua quest’ultimo giudice oppone che la norma di riferimento, e precisamente il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2, come novellato, dispone la liquidazione dei compensi professionali al termine di ciascuna fase o grado, e che nel termine "fase" non può ricomprendersi il momento incidentale dato dalla impugnazione di misure cautelari personali, con la conseguenza che il giudice competente a decidere sulla domanda di liquidazione del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato va individuato nel giudice chiamato a conoscere il processo principale, nel caso in esame il Tribunale di Modena, in composizione monocratica. Ciò premesso osserva il Collegio che ai lini della decisione, occorre tener conto della sopravvenuta abrogazione della L. n. 217 del 1990 e della nuova disciplina della materia ad opera del T.U. emanato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (v., in particolare, gli artt. 82, 105, 299 e 302), entrato in vigore il 1 luglio 2002, nonchè della integrazione normativa dettata dalla L. 24 febbraio 2005, n. 25, art. 3.
Durante la vigenza dell’anteriore testo legislativo la giurisprudenza, dopo un iniziale orientamento in senso contrario (su cui si veda., in particolare, Cass., Sez. 1^, 6.5.99, confl., comp. in proc. Sapere), era pervenuta alla conclusione che la competenza a liquidare il compenso al difensore spettava, per ciascun grado del giudizio, interamente e inderogabilmente al giudice di merito del grado e, per l’attività professionale prestata nel corso delle indagini preliminari, al G.I.P. (tale era il caso all’esame di quel collegio che richiamava per questo la L. n. 217 del 1990, art. 7).
Il giudice di merito, secondo la riferita elaborazione giurisprudenziale, era perciò tenuto a liquidare anche i compensi per i subprocedimenti incidentali innestatisi nel corso della fase o del grado di sua competenza, non esclusi quelli "de libertate"; ciò per tassativa indicazione dell’art. 7 e art. 12, comma 2, Legge appena citata (Cass., Sez. 1^, c.c. 22 maggio 2002, Piccolo).
Tale disciplina appariva coerente con la "ratio" di assegnare la decisione all’organo meglio in grado di apprezzare l’importanza complessiva dell’opera svolta e quantificare il compenso alla stregua delle tariffe professionali, che appunto fanno riferimento alle caratteristiche del procedimento nel suo complesso, secondo parametri variabili in ragione della tipologia dell’ufficio giudiziario competente per il merito.
La nuova disciplina del 2002 ha espressamente ripetuto il riferimento al giudice "della fase o grado" in cui è avvenuta la prestazione, con ciò confermando la "ratio" sottostante, come sopra individuata, di guisa che la competenza del giudice di merito del grado, nella particolare ipotesi in esame, poteva comunque continuare a desumersi da considerazioni sistematiche, in ragione cioè della presupposta competenza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 93, comma 1) e di quanto espressamente stabilito per le parallele procedure di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici ed ausiliari del giudice (art. 83, comma 2) (Cass Sez. 1^, 25/09/2002, n. 35071; Cass., Sez. 1^, 22.4.2004 n. 21605).
Tale indirizzo giurisprudenziale ha trovato autorevole conferma normativa con l’intervento novellatore di cui alla L. 24 febbraio 2005, n. 25, art. 3, il quale ha esplicitamente inserito le parole "al difensore" nell’art. 83, comma 1, citato T.U. che attualmente, anche per ragioni formali oltre che sistematiche da soluzione al conflitto prospettato in conformità alla giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata.
Nel caso di specie va perciò dichiarata la competenza del Tribunale di Modena, in composizione monocratica, quale giudice di merito in primo grado.
P.Q.M.
la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Modena, in composizione monocratica, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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