Cass. pen., sez. I 27-11-2008 (12-11-2008), n. 44320 Applicazione – Giudizio positivo sulla persistenza della pericolosità sociale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. – Con ordinanza, deliberata il 3 marzo 2006 e depositata il 18 agosto 2007, il Tribunale di sorveglianza di Caltanisetta, in accoglimento del gravame del Pubblico Ministero – per l’omessa applicazione della misura di sicurezza a carico dell’imputato, infra indicato, assolto per vizio totale di mente (dal delitto di lesione personale commesso il (OMISSIS)), non ostante lo stesso, affetto da schizofrenia cronica fosse "socialmente pericoloso" – e in parziale riforma della appellata sentenza del Tribunale di Enna 7 aprile 2005, ha ordinato il ricovero di F.S. "in un manicomio giudiziario" (recte: ospedale psichiatrico giudiziario) per la durata di due anni, dichiarando contestualmente di rimettere "alle valutazioni del giudice della esecuzione … la verifica della attuale pericolosità del soggetto e … la determinazione della misura di sicurezza più adeguata". 2. – Ricorre per cassazione l’internando, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Michele Vizzini, mediante atto del 26 marzo 2008, col quale sviluppa tre motivi.
2.1 – Con il primo il ricorrente dichiara di denunziare, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, "lett. b) e c)", inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità in relazione all’art. 530 c.p.p., comma 4, e art. 579 c.p.p., sotto il profilo che, non avendo il primo giudice adottato alcuna misura di sicurezza, la competenza a conoscere il gravame del Pubblico Ministero sarebbe spettata al giudice della cognizione, individuato nella Corte di appello di Caltanisetta, sicchè l’appello proposto al Tribunale di sorveglianza sarebbe inammissibile.
2.2 – Con il secondo motivo il ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all’art. 222 c.p. e art. 31, comma 2 censurando l’omesso accertamento della attualità della pericolosità sociale dell’internando.
2.3 – Con il terzo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, lamentando che il giudice a quo, la di là della citazione del riferimento normativo dell’art. 222 c.p. non ha indicato le ragioni della applicazione della misura di sicurezza e della scelta della medesima; ha omesso di dar conto della persistenza della pericolosità e, affatto, incongruamente ha rimesso al giudice dell’esecuzione l’accertamento in proposito e la determinazione della "misura più adeguata". 3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 1 luglio 2008, rileva che merita censura l’omessa valutazione della pericolosità sociale dell’internando "del tutto pretermessa dal Tribunale di sorveglianza di Caltanisetta". 4. – Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.
Premessa l’infondatezza del primo motivo (al di là della formulazione restrittiva della rubrica dell’art. 579 c.p.p., il primo comma della disposizione, pur se contempla il caso particolare della concorrente impugnazione di altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili, chiarisce inequivocabilmente, in linea generale, che l’impugnazione "è data … per ciò che concerne le misure di sicurezza", sicchè sono appellabili ai sensi dell’art. 579 c.p.p., comma 2, e art. 580 c.p.p., comma 2 anche le sentenze di condanna o di assoluzione per la parte in cui omettono di provvedere in ordine alla applicazione delle misure di sicurezza) è assorbente il rilievo della patente inosservanza della L. 10 ottobre 1986, n. 663, art. 31, comma 2, che dispone "Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa", laddove il Tribunale di sorveglianza ha illegittimamente differito siffatto doveroso e preventivo accertamento, commettendolo al giudice della esecuzione (v. in proposito, Cass., 13 marzo 1990, n. 7848, Maruca, massima n. 184522, secondo la quale: "è onere del giudice verificare se persistono, al momento della decisione, le condizioni che permettono di esprimere un giudizio positivo sulla persistenza della pericolosità sociale").
Alla omissione dell’accertamento della attualità della pericolosità dell’internando conseguono l’annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Caltanisetta.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Caltanisetta.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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