Cass. pen., sez. VI 26-11-2008 (06-11-2008), n. 44128 Difetto di autorizzazione del giudice – Inutilizzabilità – Ragioni.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di N. R., D.S.A., C.V. e F.C. L. avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP presso il Tribunale di Napoli in data 9-03-2008 in ordine ai reati D.P.R. n. 309 del 1990, ex artt. 74 e 73 e art. 314 c.p., nei confronti del 1^, 3^ e 4^ dei predetti "indagati e di arresti domiciliari per il 2^ il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza in data 31-03-2008, confermava dette misure coercitive, ritenendo infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa in ordine alla nullità della misura applicata e dell’utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie, oltre che delle intercettazioni ambientali perchè sprovviste di debita autorizzazione all’espletamento e ribadiva la comprovata sussistenza della gravità indiziaria a carico di tutti i suddetti indagati in ordine ai reati loro ascritti a seguito delle dichiarazioni accusatorie di tal Na.Al., oggettivamente e soggettivamente attendibili e debitamente riscontrate in atti.
Avverso tale ordinanza i predetti imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, a rispettivi motivi di gravame, sostanzialmente ed in sintesi:
N.:
1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione all’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, per mancata dichiarazione di perdita di efficacia della misura cautelare per omessa trasmissione al Tribunale del riesame di tutti gli atti sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini, segnatamente riferiti a copie di due relazioni di servizio a firma del F. in data 26-7-07 e 10-9-07, atti asseritamente idonei ad astrattamente smentire l’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del Na., con precisata attribuzione dei rispettivi ruoli degli indagati nella vicenda così rappresentando elementi sopravvenuti a favore dell’indagato, essendo stati prodotti dalla difesa del F. in sede di convalida del fermo ed affatto trasmessi al Tribunale del riesame a seguito della richiesta difensiva sulla fondatezza della misura;
2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione alla L. n. 63 del 2001, art. 26 e artt. 63 e 64 c.p.p., per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in relazione alle dichiarazioni del Na. rese spontaneamente ed in sede di interrogatorio innanzi al PM, senza osservare gli avvertimenti di legge in ordine a tali dichiarazioni;
3) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in relazione agli artt. 266, 267, 268 e 271 c.p.p. per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in relazione alla intercettazione di conversazioni con videoripresa del 26-02-08 e relativa omessa motivazione posta in essere dal Na. quale emissario della p.g. e con l’ausilio di strumenti messigli a disposizione dalla stessa p.g., di guisa che l’attività di intercettazione deve essere correttamente ricondotta direttamente alla p.g. con l’evidente necessità del rispetto delle norme di cui agli artt. 266 c.p.p. e ss.;
4) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all’art. 234 c.p.p. per inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione alla qualificazione di documento ed omessa motivazione al riguardo, riferito al supporto magnetico consegnato alla difesa dal PM, il cui contenuto era alterato da voci estranee, tanto da non poter valere a rappresentare atto assolutamente "genuino" da porsi a fondamento di una misura cautelare coercitiva personale;
5) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione all’art. 273 c.p.p., art. 274 c.p.p., lett. a) e c) e art. 275 c.p.p., comma 3, per violazione di legge ed omessa osservanza di norme processuali previste a pena di nullità in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari; omessa motivazione al riguardo, anche in merito alle ragioni di ritenuta inadeguatezza di misura meno afflittiva a tutela delle esigenze cautelari.
Dal canto loro i ricorrenti C., D.S. e F., con univoci motivi di gravame hanno dedotto;
1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 309 c.p.p. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale penale stabilite a pena di nullità e, in ogni caso, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all’inefficacia della misura ex art. 309 c.p.p., comma 10 per mancata osservanza dei termini sub art. 309 c.p.p., comma 5 in relazione alla trasmissione degli atti processuali, segnatamente riferiti alle due "relazioni di servizio riservate" prodotte dal F. all’udienza di convalida del suo fermo e non tempestivamente trasmesse al Tribunale del riesame per opportuna e necessaria valutazione degli elementi a favore della difesa;
2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 63 e 64 c.p.p. nonchè artt. 266, 267, 268 e 271 e 224 c.p.p. in riferimento: a) modalità di assunzione delle dichiarazioni rese dal Na. (analogo al motivo sub 2) ricorso N.);
b) inutilizzabilità del contenuto del colloquio videoregistrato (analogo al motivo sub 3 ricorso N.; c) conformità della cassetta al reale contenuto registrato (analogo al motivo sub 4) ricorso N.);
3) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 187 e 309 c.p.p. e art. 273 c.p.p., commi 1 e 1 bis per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e, in ogni caso, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza dei nuovi elementi probatori offerti dalla difesa a confutazione dei gravi indizi di colpevolezza e dei riscontri estrinseci, individualizzanti alle chiamate in correità, segnatamente riferiti all’inattendibilità del Na., anche in punto di riscontri oggettivi, attinenti le asserite modalità di sottrazione della droga dopo il suo sequestro in altre operazioni di p.g.;
4) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3, art. 274 c.p.p. e art. 275 c.p.p., comma 6, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e, comunque, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa la valutazione di elementi nuovi prospettati dalla difesa ad esclusione della sussistenza del periculum libertatis e, in ogni caso, favorevoli alla valutazione di diversa misura cautelare, proporzionata ed adeguata alle asserite esigenze, senza che, al riguardo, risultasse spesa motivazione alcuna.
Tanto premesso, ritiene questa Corte che, preliminarmente, si imponga una opportuna e necessaria verifica della fondatezza o meno delle eccezioni preliminari dedotte dalla difesa nell’interesse di tutti i ricorrenti, con conseguenti, possibili riflessi sul quadro valutativo della stessa portata logico-giuridica delle imputazioni e della sostanziale fondatezza della gravità indiziaria relativa a queste.
Quanto alla prima eccezione (motivo sub 1) di tutti i ricorsi), a fronte della risposta offerta dal Tribunale del riesame partenopeo ai foll. 2 e 1 dell’ordinanza impugnata, a supporto della ritenuta infondatezza di detta eccezione, giova puntualizzare quanto segue.
Innanzitutto, in punto di mera logica, non sembra che detti atti (relazioni di servizio riservate del 26-7 e 10-9-07) possano qualificarsi come "atti sopravvenuti", rispetto all’epoca di emissione della misura coercitiva che è del 9-3-2008. In tal caso, infatti, non si vede perchè la difesa non li abbi tempestivamente prodotti al GIP quali atti asseritamente favorevoli agli indagati, il che spiega perchè non se ne sia tenuto conto in tale provvedimento.
In ogni caso, a voler ritenere fondata la versione modale-temporale della produzione di tali atti, in sede di convalida del fermo del F., che si era avvalso della facoltà di non rispondere, resta il fatto che si trattava di documentim comunque, a disposizione del cennato indagato, che il predetto ben avrebbe potuto produrre all’udienza, avendone la difesa la disponibilità per poterli porre a disposizione del collegio.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. pen. sez. 6^, 24-0-03, n. 19502, Montanari), il dovere dell’Autorità procedente di trasmettere al Tribunale del riesame, oltre agli atti di cui all’art. 291 c.p.p., comma 1, anche "tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini" va circoscritto a quegli atti, documenti o risultanze acquisiti dalla stessa Autorità e di cui la difesa non ha l’immediata disponibilità. Pertanto, non rientrano in tale novero i risultati favorevoli delle investigazioni difensive, i quali, essendo, come nella specie, nella piena disponibilità del difensore, possono essere presentati dal medesimo "direttamente" al giudice, secondo l’espressa previsione dell’art. 391 octies c.p.p., con l’effetto che la rappresentazione delle ragioni fiondate su detti risultati investigativi finisce con il trovare, comunque, compiuta realizzazione nel procedimento di riesame, dove ha piena applicazione il principio del "contraddittorio processuale".
Bel resto, che tale regola possa essere correttamente estesa a tutti gli atti nella disponibilità dell’indagato (quali di certo sono quelli in esame), è confermato anche da quanto statuito da questa Corte (cfr. Cass. pen. Sez. 6^, 17-12-2002, Mancini), secondo cui l’art. 309 c.p.p., comma 5, nell’imporre l’obbligo di trasmissione al Tribunale del riesame anche di tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta ad indagini, si riferisce agli atti o agli elementi oggettivi che servano in concreto a discolpare l’indagato e che resterebbero invece ignoti se non vi fosse l’obbligo della "discoyery" da parte dell’accusa. Ne consegue che la trasmissione non riguarda quegli atti, documenti o risultanze che si trovano già nella disponibilità della difesa e che da questa possono essere utilizzati e prodotti con la stessa richiesta di riesame o nel corso della relativa udienza.
Anche l’eccezione (sub 2) ricorso N. e sub 2), lett. a) ricorso degli altri ricorrenti) relativa all’asserita violazione degli artt. 63 e 64 c.p.p., quanto alle dichiarazioni del Na., non sembra fondata.
In proposito va segnalata la risposta motivazionale offerta dal Tribunale del riesame ai foll. 3-4-5 dell’ordinanza impugnata.
Giova, tuttavia, puntualizzare che per i procedimenti che al momento della dell’entrata in vigore della L. n. 63 del 2001 (cd. giusto processo) si trovavano nella fase delle indagini preliminari, l’inutilizzabilità ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l’applicazione di misure cautelari personali, delle dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri, rese da indagato le cui dichiarazioni o il cui interrogatorio siano stati assunti senza l’osservanza delle garanzie previste dallo art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), come introdotto dall’art. 2, L. cit., opera anche se l’interrogatorio o le dichiarazioni siano stati resi prima della data della sua entrata in vigore, allorchè il PM non abbia provveduto a rinnovare l’esame del soggetto autore delle dichiarazioni eteroaccusatorie (cfr. Cass. pen. Sez. Unite 24-9-03 Zalagaitis).
Ciò posto è, in ogni caso, corretta e condivisibile la motivazione del Tribunale del riesame a foll. 4-5 quanto alle dichiarazioni del 27-02-08 rese dal Na. al PM, assistito da legale e ricevuti gli avvisi di rito ex art. 64 c.p.p., con reiterata, integrale conferma dei fatti di cui alla dichiarazione del 1-02-08 in sede di denuncia ai CC. di Castel Cisterna, fornendo tutti i chiarimenti richiesti dagli inquirenti.
In proposito va ribadito che le dichiarazioni rese, senza le garanzie difensive, all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria da un soggetto che doveva invece essere sentito sin dall’inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, pur essendo, a norma dell’art. 63 c.p.p., comma 2, inutilizzabili "erga omnes", non comportano anche che sanzione di inutilizzabilità si estenda agli atti successivi e dipendenti.
Ne consegue che deve ritenersi pienamente utilizzabile l’atto ritualmente assunto, che dalle dichiarazioni raccolte in violazione della legge ne costituisca un sostanziale derivato ovvero ne mutui il contenuto, anche a conferma sommaria di esse. Trattasi della fattispecie attinente il caso in esame allorchè il Na., in un successivo e rituale interrogatorio, ha confermato il contenuto delle precedenti dichiarazioni inutilizzabili ex art. 63, comma 2 (cfr. in termini Cass. pen. Sez. 6^, 13-01-98, De Matteis).
Di qui la piena utilizzabilità delle dichiarazioni del 27-02-07, con "mutuato ripescaggio" di quelle rese il 1-02-08 ai CC. di Catel Cisterna.
Quanto all’eccezione relativa all’inutilizzabilità delle captazioni di cui ai motivi sub 3 e 4 del ricorso N. e sub 2), lett. b) e c) del ricorso degli altri indagati, non sembra potersi condividere la decisione di rigetto del Tribunale partenopeo secondo le relative argomentazioni esposte ai foll. 5 e 6 dell’ordinanza impugnata.
Si è infatti trascurato di affrontare il sostanziale problema della vicenda denunciata, ossia la legittimità dell’uso di apparecchiature apprestate dalla polizia giudiziaria fornite a soggetto extraneus.
Al riguardo, sembra doversi opportunamente segnalare l’orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 6^, 20-11-00, n. 3846, Finini ed altri), secondo cui sono inutilizzabili le registrazioni di conversazioni effettuate in assenza di autorizzazione del giudice, da uno degli interlocutori dotato di strumenti di captazione predisposti e fornitigli dalla polizia giudiziaria, atteso che "in tal modo si realizza un surrettizio aggiramento delle regole che impongono strumenti tipici per comprimere la segretezza delle comunicazioni, costituzionalmente protetta".
Ne consegue che delle conversazioni cosi intercettate non si può tenere conto trattandosi di captazioni "abusive" colpite da inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p..
E’ intuibilmente analoga la conclusione per quanto attiene la captazione "video" registrata, come avvenuto nel caso de quo.
Quanto al supporto magnetico del quale si da atto ai foll. 5 e 6 dell’ordinanza impugnata non sembra che si sia data adeguata, logica e motivata contezza della "legibilità" complessiva dell’atto a cui è stata attribuita la qualifica di prova documentale ex art. 234 c.p.p.. Se, infatti, tale qualifica è corretta in relazione allo stesso indirizzo tracciato dalle S.U. di questa Corte con sentenza 28- 5-03, Torcasio n. 36647, è altrettanto necessario verificare motivatamente e logicamente i risultati acquisiti, "scorporandoli" da interferenze e commistioni, anche foniche, che valgano a ragionevolmente compromettere il reale tenore e significato dei contenuti acquisiti con la cassetta de qua.
Le anzidette osservazioni impongono una necessaria ed opportuna rivisitazione degli elementi da cui si è dedotto il quadro di gravità indiziaria, fermo restando che, soltanto all’esito di tale rivalutazione, detto quadro potrà correttamente definirsi valutabile anche in punto di legittimità, non potendo, allo stato, anticipare al riguardo le possibili argomentazioni censorie in relazione agli altri motivi di ricorso come innanzi enunciati. Ne consegue che l’impugnata ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale di Napoli (in persona di componenti diversi da quelli costituenti il Collegio emittente tale ordinanza) che, alla stregua di quanto innanzi richiamato, vorrà farsi puntuale, logico e, motivato carico di rivalutazione della gravità indiziaria e delle relative esigenze cautelari, anche in rapporto ai criteri di adeguatezza dell’eventuale misura applicabile a loro tutela.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e RINVIA al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *