Cass. pen., sez. VI 26-11-2008 (06-11-2008), n. 44127 Ripristino della custodia cautelare – Condizioni – Effettiva scarcerazione dell’indagato – Notificazione o esecuzione di un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di M. A. avverso l’ordinanza in data 11-08-2007 del GIP presso il Tribunale di Catanzaro applicativa della misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all’art. 416 bis c.p., dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio, per omessa traduzione dell’indagato detenuto che aveva fatto richiesta di presenziare all’udienza camerale, l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 23-8-07, lo stesso Tribunale, in sede di rinvio per nuovo esame, con ordinanza del 25-03-08, rigettava la richiesta, ritenendo infondate le eccezioni preliminari in rito dedotte dalla difesa in punto di inefficacia della misura per omesso interrogatorio dell’indagato in stato di libertà nei termini di legge e per mancata duplicazione dei nastri intercettivi, ribadendo la comprovata gravità indiziaria in ordine al delitto ascrittogli e la perduranza di concrete esigenze cautelari, peraltro presunte ex art. 275 c.p.p., comma 3.
Avverso detta ordinanza il M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, so stanzialmente ed in sintesi:
1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all’art. 302 c.p.p., per nullità dell’ordinanza custodiale stante la sua caducata efficacia per non essere stato espletato in termini l’interrogatorio di garanzia con il ricorrente in stato di libertà, prima che si potesse procedere alle reiterazione di analogo provvedimento cautelare efficace;
2) Nullità dell’ordinanza impugnata per il diniego di poter duplicare "le bobine delle intercettazioni" (nastri intercettivi relativi ai colloqui del M. in data 5-02-05 con tal C. R.), stante la patente violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, in spregio dell’art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost.. Sul punto, con note difensive depositate il 28-10-08, la difesa ha richiamato la sentenza n. 336 del 2008 della Consulta dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 268 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione di un provvedimento cautelare, anche se non depositate;
3) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all’art. 416 bis c.p. per manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione del diritto sostanziale, stante l’inconfigurabilità del contestato reato associativo, riferibile, peraltro, a due soli esponenti (l’indagato ed altro), senza che fosse stato addebitato al ricorrente alcun reato fine (richiesta intimidatoria di pizzo ad imprenditori locali), con trascurata ed immotivata valutazione dell’attendibilità degli elementi accusatori e tralasciato esame delle controdeduzioni difensive.
Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Ed invero, quanto al motivo sub 1), pur dando atto del contrasto di giurisprudenza sul punto, rileva la Corte che la decisione del Tribunale del riesame sembra, in ogni caso, in linea con la più recente lettura normativa offerta da questo giudice di legittimità in subiecta materia.
Infatti, seguendo la linea già tracciata dalla Sez. 4^, 24-5-04 n. 32203, Edjli e Cass. pen. Sez. 5^ del 6-7-1994 n. 3719, Cacciolla, da ultimo la sez. 4^, con sentenza del 23/5/07 n. 28110, Zunino (espressamente richiamata nel provvedimento impugnato – cfr. fol. 1), ha ribadito il principio di diritto secondo cui "ai fini del ripristino della misura coercitiva della custodia cautelare, divenuta inefficace per omesso interrogatorio nei termini di legge, art. 302 c.p.p. esige unicamente che il titolo originario caducato non sia più operante al momento dell’interrogatorio, non richiedendosi che quest’ultimo avvenga con l’indagato libero, cioè dopo una liberazione di fatto dell’interessato".
In buona sostanza sembra, dunque, potersi confermare il principio secondo cui in tema di estinzione della custodia cautelare per omesso interrogatorio, ai fini del ripristino della misura, previsto dall’art. 302 c.p.p., p. 2^, la disposizione non esige affatto che il previo interrogatorio avvenga con l’indagato a piede libero (ossia a seguito di effettiva scarcerazione del predettola soltanto che il titolo caducato non sia più operante, neppure di fatto, al momento dell’interrogatorio stesso e che il giudice, prima dell’emissione della nuova misura cautelare, possa valutare l’eventuale difesa preventiva dell’interessato.
In tali sensi è opportuno richiamare, peraltro, anche la sentenza della sez. 5^ di questa Corte n. 2353 del 14.15.1997 De Martino, ove utilmente si precisa che l’art. 306 c.p.p. non commina sanzioni ove non si adempia allo obbligo di liberazione con riferimento all’art. 303 c.p.p. (per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia) e che nulla osta all’emissione di nuovo provvedimento restrittivo, non condizionato neppure dalla avvenuta esecuzione della liberazione, allorchè l’inefficacia della precedente misura è conseguenza di vizi puramente formali.
Peraltro, viene opportunamente soggiunto che "la reiterazione non presuppone l’acquisizione di ulteriori elementi che implichino diverse valutazioni, ma richiede che il giudice dia conto del vizio di inefficacia della precedente misura e ne valuti specificamente l’incidenza nei confronti dell’imputato".
Tanto, fermo restando quanto motivatamente segnalato dal Tribunale del riesame catanzarese a fol. 2 del provvedimento impugnato in merito alla Autorità innanzi a cui è corretta la proposizione dell’eccezione in parola in tema di inefficacia della misura ex art. 302 c.p.p., in combinato disposto con gli artt. 306 e 307 c.p.p., attinenti vizi dell’interrogatorio. Anche l’eccezione richiamata con il motivo sub 2) e ribadita con le note difensive innanzi richiamate, è infondata.
Una corretta lettura dei termini della sentenza n. 336/08 della Corte Costituzionale in merito all’art. 268 c.p.p. come innanzi riferita, impone di considerare che, trattandosi di un diritto riconosciuto dalla Consulta alla difesa, attinente ad una fase successiva all’emissione del provvedimento di cautela, non sembra che l’inadempimento della richiesta comporti ex tunc la caducazione della misura.
In ogni caso sembra corretto affermare che, trattandosi di atti sopravvenuti in forza della richiesta di ascolto, il loro contenuto può essere fatto valere solo innanzi al giudice del provvedimento impositivo. Ne consegue che quello del Tribunale del riesame si sostanzia in un giudizio sul provvedimento "di base" e che, dunque, l’inibizione all’accesso ai nastri magnetici viene ad incidere, in primo luogo, quale elemento sopravvenuto (dopo la verifica del contenuto) sul provvedimento "di base".
In sostanza, l’atto non può che essere richiesto al GIP, dovendo il giudice del riesame operare solo in fase di controllo sul provvedimento impositivo al momento del deposito degli atti ex art. 293 c.p.p. trattandosi degli stessi atti posti a base della misura, ancorchè "deprivati" della sintesi conseguente all’utilizzazione dei brogliacci che restano, in ogni caso, utilizzabili in competente sede.
In tali termini si è sostanzialmente espresso il provvedimento impugnato, con motivata puntualizzazlone della questione e delle ragioni della decisione in merito (cfr. foll. 2 e 3 ordinanza impugnata).
Il motivo sub 3) è manifestamente infondato e, peraltro, invadente questioni di mero fatto.
Al riguardo giova segnalare l’esauriente, corretta e motivata verifica del quadro di gravità indiziaria in ordine al reato associativo, operata dal Tribunale catanzarese ai foll. 3-4-5-6 del provvedimento impugnato, con altrettanto coerente e motivato supporto agli apprezzabili dati di pieno e consapevole coinvolgimento del ricorrente nel consesso associativo, inequivocamente sussistente in concreto, a palese smentita della "riduttiva" versione dei fatti operata dalla difesa con il motivo di ricorso in esame.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato con ogni conseguenza di legge.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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