Cass. pen., sez. I 26-11-2008 (11-11-2008), n. 44079 Questioni relative all’entità delle singole voci di spesa – Rimedio esperibile.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Nei confronti di G.O. il 22/10/03 il GIP del Tribunale di Padova ha emesso sentenza di applicazione di pena su richiesta per concorso in violazioni delle leggi sugli stupefacenti (capo A) con altri tre imputati ai quali sono stati contestati anche altri analoghi reati (capi B e C).
Con detta sentenza, divenuta irrevocabile, tutti gli imputati sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali di elevato importo, derivanti soprattutto dalle eseguite intercettazioni.
L’incidente con cui la G. ha chiesto che le spese venissero ripartite proporzionalmente ai rispettivi addebiti è stato respinto dal GIP, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 19/3/08 sul rilievo che quanto stabilito, in fase di cognizione trovava giustificazione, anche se tra i reati di cui ai capi B e C e quello di cui al capo A vi era connessione solo soggettiva e probatoria non rilevante ai sensi dell’art. 535 c.p.p., comma 2, nel fatto che le intercettazioni avevano consentito di accertare i fatti nel loro complesso, e quindi anche quello di cui al capo A, e che le spese relative non erano praticamente scindibili.
Contro tale pronuncia il difensore dell’interessata ha proposto ricorso per Cassazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il giudice dell’esecuzione tenuto conto che le spese di intercettazione riguardavano principalmente le utenze degli altri imputati, con possibilità quindi di operare una scissione tra le varie voci di spesa, e per non avere tratto le dovute conseguenze dalla riconosciuta assenza di connessione rilevante trai reati.
Il gravame deve essere dichiarato senz’altro inammissibile, con le conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p..
Ed invero, come esattamente rilevato dal Procuratore generale presso questa Corte, la legittimità della statuizione della condanna solidale al pagamento delle spese, che appare peraltro ineccepibile essendo le intercettazioni telefoniche servite anche per l’accertamento del reato contestato a titolo concorsuale alla ricorrente, non poteva più essere più messa in discussione in fase esecutiva perchè la questione doveva essere dedotta impugnando la sentenza.
Ciò per quanto concerne il titolo per l’esercizio dell’azione di recupero, mentre le questioni attinenti alla determinazione dell’ammontare delle singole voci di spesa potevano essere sollevate solo attivando il procedimento di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (cfr. al riguardo le sentenze di questa Sezione 2/4/04, Confl., in proc. Lunardon, rv. 227.983 e 23/3/07, Martinelli, rv.
236.436).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro Mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *