Cass. pen., sez. I 26-11-2008 (11-11-2008), n. 44053 Truffa militare – Richiesta di rimborso spese non dovuto – Integra gli artifici e i raggiri.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 30.1.2008 la Corte Militare di Appello – Sezione distaccata di Napoli ha confermato la sentenza 13 giugno 2007 del Tribunale Militare di Napoli che aveva dichiarato il Tenente Colonnello dell’Esercito Italiano F.T. colpevole del reato di truffa militare pluriaggravata, ai sensi dell’art. 234 c.p.m.p., comma 1 e comma 2, n. 2 e art. 47 c.p.m.p., n. 2 e, concesse le attenuanti di cui all’art. 62 c.p., n. 6, art. 62 bis c.p. e art. 48 c.p.m.p., n. 2, prevalenti sulle aggravanti contestate, lo aveva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione militare con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
Al F., che all’epoca dei fatti era Comandante del Reparto Comando e Supporti Tattici Aqui presso (OMISSIS), in quanto tale comandato in attività addestrativa a (OMISSIS) con il primo blocco di volontari in ferma annuale dal (OMISSIS), era stato contestato di avere percepito, in data (OMISSIS), un ingiusto profitto di Euro 357,40 mediante artifici e raggiri consistenti nella produzione del certificato di viaggio n. (OMISSIS) attestante falsamente lo svolgimento di tale attività per un periodo continuativo di giorni quattro e ore quattro con partenza da (OMISSIS) e nella richiesta del F. al Servizio amministrativo, in relazione alla suddetta missione, della corresponsione, a titolo di rimborso, di Euro cento per ogni ventiquattro ore, inducendo in tal modo in errore il Servizio amministrativo competente per la liquidazione del foglio di viaggio.
I giudici di merito hanno ritenuto provato, sulla base di molteplici e concordanti elementi, quali i fogli di viaggio posti a base della liquidazione, la presenza nel luogo di missione delle vetture in uso al F. soltanto in alcuni dei giorni dichiarati, la contemporanea presenza delle medesime vetture in altri luoghi nei rimanenti giorni e le dichiarazioni testimoniali degli autisti, che il F. era stato accompagnato in trasferta del tutto temporanea soltanto in alcuni giorni per i quali era stata richiesta e corrisposta la indennità di trasferta continuativa, pari a cento Euro giornaliere, in relazione alle diverse risultanze del certificato di viaggio sottoscritto dal F., risultato poi non veritiero. Hanno poi ritenuto che non vi fosse dubbio sulla preordinazione dolosa della documentazione falsa da parte del F. e quindi dell’elemento psicologico del reato contestato poichè non solo l’imputato aveva ricevuto nei giorni in contestazione il trattamento di mensa nella sua sede di servizio di (OMISSIS), il che gli impediva in modo assoluto di godere della indennità forfetaria, ma aveva addirittura rimproverato i suoi autisti ed in particolare D. di avere dichiarato di avere pranzato a (OMISSIS), così rischiando di compromettere il diritto alla indennità forfetaria, invitandolo a modificare la dichiarazione nel senso che aveva fruito soltanto di un cestino, ed aveva inoltre, successivamente alla liquidazione della indennità, come aveva dichiarato il teste O., redatto una nota integrativa al quadro C dell’iniziale foglio di viaggio, recante formalmente la data del (OMISSIS), per cui la indennità di missione era stata ridotta da 400,00 a 300,00 Euro, che però era ugualmente falsa, tanto è vero che lo stesso F. aveva poi attestato, il (OMISSIS), di avere eseguito soltanto brevi permanenze a (OMISSIS) nei giorni (OMISSIS) e non essersi proprio mosso dalla sua sede di servizio il giorno (OMISSIS), per cui non gli competeva alcuna liquidazione di indennità, al contrario di quanto emergeva dalla seconda dichiarazione recante la data del (OMISSIS) ma presentata in data successiva al (OMISSIS) per cui la indennità competeva, sia pure in misura ridotta.
Quanto alle difese prospettate dal F. con i motivi di appello, la Corte Militare di Appello ha, in primo luogo, escluso la nullità del procedimento per essere stato lo stesso instaurato sulla scorta di un esposto anonimo e per essere state le indagini effettuate su iniziativa della polizia giudiziaria, rilevando che l’anonimo aveva costituito soltanto uno spunto investigativo e che neppure la eventuale attività di iniziativa della polizia giudiziaria, precedente alla delega da parte del Pubblico Ministero, fra l’altro neppure provata, poteva essere ritenuta illegittima e comunque non era entrata a fare parte del processo. La Corte di merito ha poi ritenuto escluso che la dichiarazione integrativa al quadro C del foglio di viaggio contenente precisazioni sulla trasferta, fra l’altro ugualmente falsa, apparentemente recante la data del (OMISSIS), fosse stata consegnata in quella data, poichè il tenente O., che seguiva le liquidazioni, aveva riferito a dibattimento che era stata inserita dal F. soltanto dopo la liquidazione del (OMISSIS) e ciò era supportato logicamente dal rilievo che, se fosse stata presente, la liquidazione sarebbe stata diversa da quella eseguita; ed ha escluso pure la possibilità, addotta dalla difesa dell’imputato, che il foglio di viaggio iniziale fosse basato su un errore nel ricordo dell’interessato poichè era stato redatto nella immediatezza dei fatti ed anche la integrazione successiva si era rivelata falsa, il che dimostrava l’intento fraudolento dell’imputato. Ha escluso infine che le successive rettifiche del F. influissero sulla sussistenza del reato poichè erano intervenute quando il reato era già stato consumato e quando le indagini di polizia giudiziaria erano già iniziate ed erano note all’interno della caserma in cui prestava servizio.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato lamentando con tre separati motivi:
– Erronea applicazione della fattispecie di reato di truffa militare aggravata per violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 2, in relazione alla valutazione delle fonti di prova ed in particolare delle dichiarazioni rese dai testimoni, uno dei quali, il D., già indagato di reato connesso, anche se poi il procedimento era stato archiviato, ed in riferimento alla certezza, gravità e concordanza degli indizi emersi;
Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) poichè non erano state indicate le ragioni per cui non erano stati ritenuti rilevanti gli elementi di prova indicati dalla difesa ed illustrati nella memoria difensiva del 20.12.2005;
Carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine: a) al vizio di nullità delle indagini preliminari poichè lo scritto anonimo era stato acquisito senza redigere alcun verbale di sequestro dello stesso e senza eseguire neppure il sequestro del foglio di viaggio n. (OMISSIS), il che avrebbe consentito di verificare se al momento della acquisizione sussistesse la postilla poi andata smarrita secondo la tesi difensiva e poichè non era stato inoltre spiegato il momento a partire dal quale la polizia giudiziaria avrebbe dovuto indicare al P.M. la comunicazione di notizia di reato;
b) al lamentato reato impossibile ex art. 49 c.p., comma 2, come spiegato nella memoria difensiva del 20.12.2005 trascritta nel ricorso, alla stregua del rilievo che i controlli incrociati previsti dalla normativa non avrebbero consentito all’imputato la verifica della attività di rilevazione e documentazione svolta da altri soggetti partecipanti al procedimento e comunque non si era reso conto per errore scusabile del fatto che la indennità gli era stata versata poichè ciò era avvenuto in busta paga insieme agli altri emolumenti, dovendosi altresì ritenere che la postilla con la rettifica del foglio di viaggio fosse presente fin dalla consegna del foglio di viaggio e che fosse andata smarrita, non potendosi altrimenti spiegare per quale motivo il tenente O. – che altrimenti avrebbe commesso in concorso il reato di truffa ovvero sarebbe incorso nel reato di favoreggiamento e/o di omissione di atti d’ufficio – si sarebbe prestato a modificare prima la liquidazione e quindi ad azzerarla; ed inoltre alla ulteriore circostanza, sempre menzionata nella memoria difensiva del 20.12.2005, per cui il F., resosi conto pochi giorni dopo che gli era stata versata la indennità che questa era eccessiva, aveva chiesto spiegazioni al tenente O. insieme al quale aveva visionato la pratica, così comprendendo che mancava l’allegato al foglio di viaggio, che aveva quindi ricostruito errando nel ricordo, fino a quando il Generale S., nell'(OMISSIS), aveva dato disposizioni per una revisione della contabilità ed allora, recuperato il foglio degli spostamenti dei veicoli, era stato azzerato l’importo della indennità ed il F. aveva in conseguenza restituito con quietanza la somma che gli era stata in precedenza versata; c) alla corretta definizione del reato ipotizzabile che era eventualmente quello di appropriazione di cosa consegnata per errore o caso fortuito ai sensi dell’art. 647 c.p., comunque non realizzato, poichè il pagamento delle spese di missione costituiva una partita di giro fra il dipendente e la amministrazione che avrebbe consentito la correzione di eventuali errori sia al dipendente che alla amministrazione, come poi era avvenuto così escludendo la sussistenza del reato che si sarebbe consumato soltanto qualora il dipendente avesse avuto certezza dell’errore commesso dalla amministrazione e cioè nell'(OMISSIS), quando l’imputato si era attivato spontaneamente per restituire quanto ricevuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto alla questione di nullità del procedimento per asserita violazione dell’art. 348 c.p.p., comma 2, lett. c e comma 3, nonchè degli artt. 354, 355 c.p.p. e art. 357 c.p.p., comma 1 e comma 2, lett. f), concernenti i poteri della polizia giudiziaria, in realtà nel giudizio di merito la difesa dell’imputato, come risulta dalla sentenza impugnata, si era lamentata soltanto del mancato sequestro dello scritto anonimo da cui erano scaturite le indagini e per la esecuzione di atti di iniziativa della polizia giudiziaria senza la delega da parte del Pubblico Ministero.
Sul punto la risposta della sentenza impugnata è incensurabile poichè la denuncia anonima, pur se di per sè inutilizzabile (e nella specie è pacifico che non è stata utilizzata), è tuttavia idonea a stimolare la attività della polizia giudiziaria ai fini della assunzione di dati conoscitivi atti a verificare se da essa possano ricavarsi indicazioni utili per la enucleazione di una "notitia criminis" suscettibile di essere approfondita con gli strumenti legali (v., per tutte, Cass. Sez. Un. N. 25932 del 2008, rv. 239695; Cass. sez. Un. N. 25933 del 2008), senza che la attività della polizia giudiziaria, di propria iniziativa e senza comunicazione al pubblico ministero, possa essere oggetto di censura fino al momento in cui non debbano essere posto in essere atti garantiti (artt. 347 e 348 c.p.p.). D’altronde nella specie non è stata neppure allegata, da parte del ricorrente, la adozione di atti garantiti ad opera della polizia giudiziaria senza previa comunicazione della notizia di reato al Pubblico Ministero, il che rende aspecifico il ricorso sul punto, in quanto chiede una valutazione di nullità degli atti procedimentali senza indicare quali sarebbero stati gli atti posti in essere irritualmente dalla polizia giudiziaria.
Quanto alla asserita violazione di regole procedimentali poichè non sarebbe stato disposto il sequestro immediato del foglio di viaggio, così pregiudicando i diritti difensivi, a parte il rilievo che il ricorrente non ha allegato nè specificato su quali atti del procedimento fonda la sua doglianza (come imposto dall’art. 606 c.p.p., lett. e, novellato con la L. n. 46 del 2006, art. 8) il codice di rito non determina il momento in cui deve essere eseguito il sequestro nè impone che sia eseguito qualora si tratti, in ipotesi, di un documento già versato spontaneamente in atti dal soggetto che lo deteneva e comunque i giudici di merito hanno ricostruito la vicenda aliunde, anche dal punto di vista cronologico, sulla base di una valutazione non illogica degli elementi probatori acquisiti, che, in quanto concernente il fatto, non può essere oggetto di censura in sede di legittimità.
Quanto poi agli altri motivi di ricorso, con riguardo alla ipotesi di reato impossibile, all’imputato non è stato contestato di non avere controllato la attività di terzi bensì di avere sottoscritto un falso foglio di viaggio per quanto lo riguardava personalmente e di avere poi percepito la indennità liquidata sulla base della sua richiesta personale in data (OMISSIS), così realizzando il reato di truffa, il quale, tanto era possibile, che è stato portato a compimento attraverso la riscossione della indennità. La ipotesi che poi il F. non si fosse neppure reso conto a quale titolo gli emolumenti gli venivano corrisposti è fuori dalla realtà, stante l’importo, e comunque non è supportata da alcun elemento; mentre, con riguardo alla diversa ipotesi del reato di appropriazione di cosa consegnata per errore o per causa fortuito, prospettata dalla difesa dell’imputato sotto il profilo che la corresponsione delle indennità di trasferta o di missione non sarebbe mai definitiva fino ai controlli successivi da parte dell’interessato o della amministrazione, è solo il caso di rilevare che nella fattispecie in esame era falso il foglio di viaggio compilato e sottoscritto personalmente dal F. poichè, come dallo stesso riconosciuto successivamente, ad (OMISSIS), in base ai minimi spostamenti eseguiti in quei tre giorni, non avrebbe avuto potuto chiedere alcuna indennità e non avrebbe quindi dovuto compilare alcun foglio di viaggio ed alcuna richiesta di indennità; per cui, a parte ogni altra considerazione, è stato l’imputato, attraverso il falso foglio di viaggio, a determinare la corresponsione della indennità non dovuta attraverso la induzione in inganno della amministrazione, il che integra il reato di truffa (v., per tutte, Cass. sez. 2 n. 1658 del 1992, rv. 193760; Cass. sez. 1 n. 3491 del 2000, rv. 215516, per cui la produzione di una richiesta falsa di rimborso di spese di viaggio o di indennità non dovute integra il reato di truffa, mentre la esistenza di controlli preventivi non esclude la idoneità degli atti una volta che comunque il dipendente è riuscito ad ottenere il pagamento della indennità).
In relazione infine alle diverse ricostruzione alternative dei fatti, prospettate in sede di merito e riproposte con l’attuale ricorso, fra l’altro tra di loro contraddittorie con riguardo al momento in cui il F. si sarebbe reso conto del preteso errore, che colloca ora in un momento immediatamente successivo al pagamento ed altra volta soltanto al momento dell’annullamento della liquidazione da parte della amministrazione, a secondo della convenienza per sostenere l’una o l’altra tesi, è solo il caso di ribadire che la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove spetta al giudice di merito e, in assenza di illogicità manifesta, nella specie non ravvisabile, in quanto la ricostruzione del giudice di merito è sorretta da logica e puntuale motivazione, ancorata al quadro probatorio e comunque priva di incongruenze logico – giuridiche, non è censurabile in questa sede, posto anche che eventuali ricostruzioni alternative dei fatti, pur se in ipotesi altrettanto logiche rispetto a quelle eseguite dal giudice dei merito, non possono inficiare la valutazione del giudice di merito.
In ogni caso è stato correttamente rilevato che inizialmente non si era trattato di errore poichè, nella immediatezza dei fatti, stante le modalità effettive dei trasferimenti, era evidente che la richiesta della indennità non doveva proprio essere avanzata; per cui resta irrilevante pure la circostanza che, in ipotesi, non fosse stato allegata o non fosse pervenuta per errore una dichiarazione integrativa, in quanto anche la dichiarazione integrativa si è rivelata falsa ed artatamente predisposta nel tentativo di riparare all’iniziale richiesta, il che esclude qualsiasi dubbio sulla sussistenza del reato di truffa e sulla consapevolezza in capo all’imputato che la indennità richiesta non era dovuta. Il ricorso deve essere pertanto respinto perchè infondato sotto tutti i profili addotti, con le conseguenze di legge in punto di spese processuali (art. 606 c.p.p.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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