Cass. pen., sez. III 24-11-2008 (05-11-2008), n. 43806 Operatività – Limiti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con ordinanza 21.12.2007 il Tribunale di Roma rigettava l’istanza di riesame proposta da S.A. e da C.L., indagati dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, avverso il decreto con cui il PM aveva disposto il sequestro probatorio di un’area sulla quale era stato eseguito un intervento di ristrutturazione edilizia con l’esecuzione di un nuovo manufatto, previa demolizione di quello preesistente, in violazione della normativa paesaggistica.
Rilevava il Tribunale che l’annullamento di un precedente sequestro probatorio, disposto con ordinanza 29.11.2007, del medesimo bene per omessa specificazione delle finalità probatorie perseguite dall’accusa con l’imposizione del vincolo, non precludeva la reiterazione del sequestro disposto con provvedimento congruamente motivato sulla sussistenza del fumus; del periculum e delle esigenze probatorie.
Proponevano ricorso per Cassazione gli indagati, i quali denunciavano inosservanza o erronea applicazione dell’art. 324 c.p.p. in relazione all’art. 649 c.p.p. perchè, nella specie, operava l’effetto preclusivo del ne bis in idem che impediva l’emissione di un nuovo provvedimento fondato sugli stessi motivi di quello precedente, essendo legittima l’emissione di un nuovo sequestro probatorio, dopo l’annullamento di quello precedente in sede di riesame, solo nel caso in cui l’annullamento stesso sia basato su profili formali e non processuali e non su ragioni di carattere sostanziale.
Nella specie, i giudici di merito non avevano neppure considerato che nel provvedimento di annullamento era stata ritenuta l’ultimazione dell’opera.
Chiedevano l’annullamento dell’ordinanza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
In tema di applicazione di misure cautelari reali il principio del ne bis in idem è ostativo alla reiterazione della misura medesima solo quando il giudice sia chiamato a valutare nel merito quegli stessi elementi che già siano stati ritenuti insussistenti o insufficienti e non anche quando tali elementi non siano stati valutati.
Pertanto, un sopravvenuto mutamento del fatto consente di reiterare una misura cautelare prima annullata per ragioni di merito (cfr.
Cassazione Sezione 3, n. 37706/2006, Ciuti, RV. 235249).
Nel caso in esame, in cui è stata annullata in sede di riesame la convalida del sequestro probatorio del PM per omessa specificazione delle esigenze probatorie perseguite con l’imposizione del vincolo, il Tribunale ha ritenuto che legittimamente il procuratore della Repubblica abbia disposto il sequestro sullo stesso oggetto sussistendo l’astratta configurabilità dell’illecito penale nell’ambito dei dati fattuali offerti dal PM, e l’immediata riconducibilità delle cose sequestrate all’illecito e, inoltre, la proposizione di un fatto nuovo costituito dalla chiara specificazione delle esigenze probatorie, in precedenza non enunciate, con riferimento alla necessità di accertare le modalità con cui era stata eseguita la ricostruzione per verificare la difformità tra l’immobile demolito e quello costruito ex novo.
Tale decisione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la reiterazione è possibile quando l’annullamento della convalida del sequestro è stato determinato da profili formali e quando sopravvengono fatti nuovi (cfr. Cassazione Sezione 6, n. 80/1994, Rocchetti, RV. 199127).
Il rigetto del ricorso comporta l’onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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