Cass. pen., sez. V 21-11-2008 (06-11-2008), n. 43755 Richiesta di archiviazione – Opposizione della persona offesa – Omessa valutazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Avverso il decreto di archiviazione emesso il 29 marzo 2006 dal Giudice di pace di Bologna nel procedimento penale a carico di B.L., indagata per il reato di cui all’art. 594 c.p., ha proposto ricorso per cassazione la parte offesa R.L. deducendo la violazione del principio del contraddittorio perchè l’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione dalla stessa presentato non era stato per nulla valutato.
Il ricorso è fondato.
Nel provvedimento emesso il 29 marzo 2006, infatti, non risulta espressa alcuna valutazione in ordine alla opposizione avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero proposta dalla parte offesa e depositato il 2 marzo 2006.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, espressa con riferimento alla normativa disciplinante il procedimento di archiviazione innanzi al giudice per le indagini preliminari, applicabile anche al procedimento dinanzi al Giudice di pace ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2, la omessa valutazione dell’atto di opposizione configura una nullità deducibile con ricorso per cassazione in quanto costituisce una violazione del principio del contraddittorio e del diritto della parte offesa ad avere accesso al procedimento di archiviazione.
Si impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Giudice di pace di Bologna per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Giudice di pace di Bologna per un nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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