Cass. pen., sez. V 21-11-2008 (06-11-2008), n. 43753 Utilizzo di una spranga di ferro – Aggravante dell’uso d’arma

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Il GIP presso il Tribunale di Bologna non accoglieva la richiesta di decreto penale del Pubblico Ministero e, con sentenza del 12 luglio 2007, dichiarava non doversi procedere contro B.T. in ordine al delitto di lesioni aggravate dall’uso dell’arma in danno di T.P. per essere lo stesso estinto per remissione della querela e disponeva la restituzione degli atti al Pubblico Ministero relativamente alla contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4.
Con il ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica preso il Tribunale di Bologna ha dedotto la violazione di legge perchè il delitto di lesioni volontarie aggravate dall’uso dell’arma – nella circostanza la B. aveva utilizzato una spranga di ferro – non è perseguibile a querela di parte, ma di ufficio e, quindi, non può estinguersi per remissione della querela.
Con memoria difensiva depositata il 2 ottobre 2008 il difensore della B. contestava l’assunto del Pubblico Ministero ricorrente e citava a conforto della sua tesi giurisprudenza di merito.
Il ricorso, nei limiti indicati dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, è fondato.
Tenuto conto degli arresti giurisprudenziali più recenti della Suprema Corte in materia non vi è alcun dubbio che una spranga metallica sia una arma impropria e costituisca aggravante, ai sensi dell’art. 585 c.p., del delitto di lesioni volontarie.
Del resto che si trattasse di una arma, ancorchè impropria, doveva essere convinto anche il GIP che, ritenendo sussistente la contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 ha trasmesso i relativi atti al Pubblico Ministero.
Il delitto di lesioni con arma non è perseguibile a querela di parte, ma di ufficio, cosicchè non può estinguersi per remissione della querela.
Sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Rimini per il corso ulteriore.
Quanto alla contravvenzione il provvedimento ordinatorio con il quale il GIP ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero non è impugnabile e non è abnorme; sul punto il ricorso del Pubblico Ministero non è ammissibile.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di lesioni con rinvio al Tribunale di Bologna per il corso ulteriore;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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