Dispositivo,
reso ai sensi dell’art. 23 bis, commi I e VI, della legge 1034/71, come introdotto con l’art. 4, comma 1, della legge 205/2000,
della sentenza pronunciata sul ricorso n. 204 del 2008 proposto da:
TEVINI GIORGIO E F.LLI S.n.c. in persona del legale rappresentante, con gli avv.ti Massimiliano Debiasi e Andrea Debiasi
CONTRO
il COMUNE DI COMMEZZADURA in persona del Sindaco pro tempore con l’avv. Silvia Zancanella
il SEGRETARIO COMUNALE DI COMMEZZADURA non costituito in giudizio
e, nei confronti
dell’IMPRESA INDIVIDUALE ROSSI FRANCO in persona dell’omonimo legale rappresentante, con l’avv. Stefano Ravelli
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 204 del 2008,lo dichiara irricevibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da motivazione.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2009 con l’intervento dei Magistrati:
dott. Lorenzo Stevanato Presidente
dott. Alessandra Farina Consigliere
dott. Alma Chiettini Consigliere relatore
Pubblicato nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 13 febbraio 2009
Il Segretario Generale
dott. Giovanni Tanel
N.4/2009 Reg. Disp.
N. 204/2008 Reg. Ric.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it