Cass. pen., sez. III 20-11-2008 (12-11-2008), n. 43329 Fattispecie: provvedimento con cui il tribunale del riesame fissa l’udienza camerale e, contestualmente, si pronunci sulla richiesta d’inefficacia della misura cautelare.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Il Tribunale ordinario di Torino, sezione feriale, con ordinanza del 19 agosto 2008, respingeva la richiesta presentata dalla difesa di M.F., indagato in ordine al reato di cui alla L. n. 309 del 1990, art. 73, avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia della misura cautelare degli arresti carcerali, per mancato pronuncia dell’ordinanza di cui all’art. 309 c.p.p. nei termini di legge.
Il Tribunale, nel motivare il rigetto dell’istanza, rilevava che in caso di impedimento a comparire dell’indagato per le ragioni di cui all’art. 127 c.p.p. i termini di cui all’art. 309 c.p.p., sono sospesi; che il secondo periodo di detta norma, nel combinato disposto con l’art. 101 disp. att. c.p.p., dispone che il predetto termine comincia nuovamente a decorrere dal momento in cui viene comunicata al giudice la cessazione dell’impedimento; che il Tribunale aveva ricevuto comunicazione della cessazione dell’impedimento soltanto alla data del 19 agosto 2008 con il deposito dell’istanza, benchè il Tribunale avesse sollecitato, con missiva del 28 luglio 2008, la struttura sanitaria a comunicare all’autorità giudiziaria la cessazione dell’impedimento; che non vi era lesione del diritto di difesa, in quanto la cessazione dell’impedimento avrebbe potuto essere comunicata dall’interessato tramite il suo difensore, come era avvenuto con la presentazione dell’istanza di declaratoria di cessazione di efficacia della misura cautelare. Disponeva quindi la fissazione dell’udienza camerale per la celebrazione del giudizio di riesame relativo al procedimento penale per cui l’indagato era detenuto.
Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato.
A sostegno del ricorso il M.F. lamenta la violazione della norma processuale di cui all’art. 309 c.p.p., comma 10 in quanto il Tribunale, con riferimento alla ritardata cognizione della cessazione dell’impedimento, avrebbe artificiosamente protratto nel tempo la nuova decorrenza del termine di cui all’art. 309 c.p.p., comma 10.
Deduce il ricorrente che, in primo luogo, quanto alla individuazione del nuovo dies a quo, giusto il dettato dell’art. 101 comma 1 disp. att. c.p.p., l’uso della disgiuntiva "o" tra la comunicazione della cessazione dell’impedimento ed il suo accertamento da parte di questo giudice, onera quest’ultimo, comunque, a farsi parte sollecitamente attiva nell’accertare il venir meno della situazione ostativa, specie a fronte di un ingiustificato ritardo nella comunicazione da parte di altri soggetti. Tale onere non poteva ritenersi soddisfatto da una sola sollecitazione diretta alla struttura sanitaria della Casa Circondariale a comunicare all’Autorità giudiziaria la cessazione dell’impedimento effettuata una sola volta il 28 luglio 2008 e senza più alcun ulteriore interessamento.
Quanto poi al soggetto onerato della comunicazione della cessazione dell’impedimento non convinceva l’assunto del Tribunale, secondo cui non vi sarebbe stata lesione del diritto di difesa, posto che la cessazione dell’impedimento avrebbe ben potuto essere comunicata anche dall’interessato. Egli era infatti ristretto in carcere e non aveva alcuna possibilità di rapportarsi direttamente all’autorità giudiziaria. Inoltre il regime di isolamento era stato imposto dalla Direzione Sanitaria della Casa Circondariale che quindi avrebbe dovuto comunicare al giudice la cessazione.
Secondo la difesa la norma dell’art. 309 c.p.p., comma 5 impone che l’autorità giudiziaria procedente, entro il giorno successivo e comunque non oltre il quinto giorno, deve trasmettere al tribunale gli atti e che entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il Tribunale deve decidere.
Vi è quindi la previsione di un termine perentorio al fine di evitare il procrastinarsi nel tempo di misure coercitive della libertà personale senza il controllo del tribunale in sede di riesame.
Nel caso in esame, peraltro, la Hudivil&^tetta comunicazione della cessazione dell’impedimento era stata effettuata con notevole ritardo che non poteva tradursi in danno per l’interessato che aveva diritto ad una tempestiva decisione di controllo sul provvedimento limitativo della libertà personale.
Tanto premesso il Collegio rileva che il provvedimento del 19 agosto 2008, con il quale il Tribunale ordinario di Torino ha respinto la richiesta di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare ed ha fissato l’udienza camerale per la celebrazione del giudizio di riesame è un provvedimento interlocutorio, non suscettibile quindi di autonoma impugnazione.
Come ha infatti precisato questa Corte a Sezioni Unite (SU sent. del 3 febbraio 1995, n. 3, PG in proc. Gallo ed altri) "a norma dell’art. 311 c.p.p., comma 1 è soggetta a ricorso per cassazione la decisione sulla richiesta di riesame, mentre non è prevista l’impugnazione separata di eventuali provvedimenti interlocutori emessi prima della decisione conclusiva del procedimento di riesame".
Il ricorso per cassazione è quindi ammissibile solo avverso il provvedimento finale del Tribunale del riesame.
Non è invece ammissibile il ricorso avverso il provvedimento interlocutorio del Tribunale del riesame che fissa l’udienza camerale per la celebrazione del giudizio di riesame, anche se, nella motivazione del provvedimento, il Tribunale si è soffermato anche sulla richiesta di inefficacia della misura cautelare.
Va in proposito precisato, per completezza, che non si è in presenza di un provvedimento abnorme del Tribunale del riesame che giustificherebbe il ricorso immediato per cassazione.
Il provvedimento non è infatti adottato al di fuori del sistema processuale penale ma rientra tra i poteri ordinatori del giudice.
Esso quindi, alla luce del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all’art. 568 c.p.p., ribadito da questa Corte a Sezioni Unite nella citata sentenza 3 febbraio 1995, n. 3, è impugnabile esclusivamente con il provvedimento conclusivo del Tribunale del riesame.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che si reputa congruo liquidare in Euro 1.000,00.
Ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter va disposta la trasmissione del presente provvedimento al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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