Cass. pen., sez. I 14-11-2008 (06-11-2008), n. 42565 Albergatori, affittacamere e simili – Obbligo di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate all’autorità di P.S.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Gip presso il Tribunale di Vigevano, richiesto da parte del locale P.M. dell’emissione di decreto penale di condanna nei confronti di M.F. imputato R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ex art. 109, comma 3, pronunciava sentenza di non doversi procedere a carico del predetto, ex art. 129 c.p.p., "perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato" sul rilievo che tale fatto fosse stato depenalizzato dalla L. n. 203 del 1995. 2. Avverso tale sentenza, chiedendone l’annullamento, proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso l’anzidetto Tribunale che motivava il gravame per violazione di legge: il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 109 era stato riformulato dalla L. 135/2001 senza previsione di autonome sanzioni rendendosi così applicabili quelle di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato. Ed invero la L. 135/2001, riformulando il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 109, ha di fatto abolito la sanzione amministrativa introdotta con la L. n. 203 del 1995, con l’effetto di rendere la condotta ivi prevista punibile R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ex art. 17. Il fatto ascritto all’imputato risulta dunque costituire contravvenzione e non è – in oggi, e non lo era al momento della sua commissione (20.07.2003) – depenalizzato. In tal senso, invero, si è già pronunciata questa Corte di legittimità con decisioni che qui vanno richiamate e ribadite cfr. Cass. Pen. Sez. 1 n. 1966 in data 17.12.2004, Rv. 230612, P.G./Passilongo; Cass. Pen. Sez. 3, n. 37145 in data 07.07.2005, Rv. 232474, P.M./Parati.
Tanto ritenuto, risulta evidente che l’impugnato provvedimento va annullato siccome affetto da violazione di legge. Si impone dunque annullamento senza rinvio. Gli atti vanno restituiti al Gip del Tribunale di Vigevano per l’ulteriore corso di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per il corso ulteriore al Gip del Tribunale di Vigevano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *