Cass. pen., sez. III 14-11-2008 (04-11-2008), n. 42530 Concessione d’ufficio del beneficio della sospensione condizionale – Sussistenza dell’interesse a ricorrere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con sentenza 29.01.2008 il Tribunale di Brindisi condannava P.C. alla pena di Euro 600 d’ammenda, condizionalmente sospesa d’ufficio, ritenendolo responsabile di avere smaltito rifiuti speciali non pericolosi incenerendo materiale plastico proveniente dalla sua attività d’impresa in assenza della prescritta autorizzazione.
In particolare, agenti del Corpo Forestale avevano costatato, il (OMISSIS), che su un campo confinante col terreno dell’azienda agricola del P., produttrice di carciofi, erano stati rinvenuti, abbandonati e bruciati, scarti derivanti dalla lavorazione di carciofi, pezzi di tubi di plastica usati per l’irrigazione a goccia, basi di polistirolo, fili di ferro e teloni di plastica.
Sulla base di tali elementi il Tribunale riteneva che i rifiuti fossero stati depositati dall’imputato, sia perchè attenevano alla coltivazione del suo terreno sia perchè, per la loro mole, doveva escludersi che fossero stati portati a braccia lungo una stradina percorribile solo a piedi l’altro accesso al campo era possibile dal terreno dell’imputato.
Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando mancanza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione sull’affermazione di responsabilità perchè non erano state spiegate le ragioni dell’attribuzione del fatto all’imputato pur essendo stato accertato che chiunque poteva avere libero accesso al campo.
Censurava il P. anche la concessione d’ufficio del beneficio della sospensione condizionale della pena per un reato che era stato punito con la sola ammenda che, comportando l’obbligo dell’annotazione nel casellario giudiziale della condanna, anzichè avvantaggiarlo, gli aveva arrecato pregiudizio.
Chiedeva l’annullamento della sentenza.
Il primo motivo non è puntuale perchè articola censure in fatto che distorcono la sostanza del provvedimento impugnato che, invece, possiede un valido apparato argomentativo del tutto rispondente alle utilizzate acquisizioni processuali.
Il ricorrente lamenta, muovendo rilievi sulla ricostruzione del fatto, che i giudici di merito abbiano motivato l’affermazione di responsabilità, non già su concreti elementi di prova, ma con considerazioni evanescenti.
L’assunto non è fondato essendo la motivazione incensurabile perchè adeguata e giuridicamente corretta alla stregua della puntuale valutazione dei dati processuali da cui era emerso, alla stregua degli accertamenti degli operanti, che i rifiuti, sicuramente riconducigli all’attività agricola dell’imputato, era stati abbandonati e inceneriti su un campo limitrofo a quello coltivato dal predetto e che allo stesso era possibile accedere soltanto dal terreno dell’imputato e da una stradella percorribile soltanto a piedi attraverso la quale era estremamente improbabile che ignoti avessero trasportato a braccia i rifiuti.
Pertanto, correttamente è stato ritenuto che tali decisivi elementi, minimizzati nei motivi di ricorso, depongono inequivocabilmente in senso sfavorevole all’imputato.
E’ pure infondata la doglianza inerente all’applicazione, non richiesta, del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. alla pena pecuniaria irrogata all’imputato.
Le Sezioni Unite di questa (Corte sentenza n. 6563/1994, ric. Rusconi RV. 197535) hanno affermato che "la sospensione condizionale non può risolversi in un pregiudizio per l’imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena;
l’interesse all’impugnazione, condizionante l’ammissibilità del ricorso, si configura pertanto tutte le volte in cui il provvedimento di concessione del beneficio sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell’impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa".
Il pregiudizio addotto dall’interessato rileva, quindi, soltanto se concerna interessi giuridicamente apprezzabili per essere correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nell’individualizzazione della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato.
Assume il ricorrente, condannato a pena pecuniaria condizionalmente sospesa senza sua esplicita richiesta, che il beneficio debba essere revocato perchè lesivo dell’interesse giuridico di ottenere l’eliminazione, ai sensi del D.P.R. n. 313 del 2002, dell’iscrizione nel casellario giudiziale della condanna a pena pecuniaria.
La censura è infondata perchè il reato per il quale il ricorrente è stato condannato a pena pecuniaria è punibile con pena alternativa e, quindi, non è oblabile ai sensi dell’art. 162 cod. pen., donde l’obbligatorietà dell’iscrizione della sentenza di condanna nel casellario giudiziale.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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