REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2010, n. 1 Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi metereologici verificatasi nei mesi dicembre 2009 e gennaio 2010.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 45 del 13-11-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Liguria n. 1 del 3 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1

Finalita’

1. Per fronteggiare le conseguenze degli eventi metereologici
verificatisi sul territorio ligure nei mesi di dicembre 2009 e
gennaio 2010, in relazione ai quali e’ stato dichiarato lo stato di
emergenza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e
successive modifiche e integrazioni, e’ istituito un Fondo presso la
Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico-FI.L.S.E. S.p.A. con una
dotazione di euro 4.600.000,00, al fine di sostenere il ripristino
dell’operativita’ delle imprese danneggiate da tali eventi.

Art. 2

Beneficiari e agevolazioni

1. Gli interventi della Regione sono diretti a sostenere gli
investimenti, volti a favorire le condizioni di continuita’ o di
ripresa delle attivita’ economiche, realizzati dalle piccole e medie
imprese industriali, artigiane, di servizi, commerciali e turistiche
aventi unita’ locali danneggiate dagli eventi atmosferici di cui
all’articolo 1.
2. Alle imprese di cui al comma 1 viene concessa un’agevolazione
sotto forma di contributo a fondo perduto e prestito rimborsabile a
tasso agevolato.
3. Le agevolazioni non sono cumulabili con i benefici derivanti
da garanzie assicurative.
4. La Giunta regionale definisce, con apposito provvedimento, le
modalita’ attuative per la concessione delle agevolazioni comprensive
delle disposizioni di armonizzazione con i finanziamenti previsti
dallo Stato, nonche’, nel caso di prestito rimborsabile a tasso
agevolato, delle modalita’ di finanziamento e di rientro nel bilancio
regionale, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 72 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del
Bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003) e
successive modifiche e integrazioni.
5. La Regione Liguria si avvale, per la realizzazione degli
interventi agevolativi, dell’attivita’ di FI.L.S.E. S.p.A. e delle
Camere di Commercio liguri. I rapporti tra la Regione, la FI.L.S.E.
S.p.A. e le Camere di Commercio per lo svolgimento delle attivita’
amministrative e per la gestione del Fondo sono regolati da apposita
convenzione che definisce anche i termini e le modalita’ di
rendicontazione annuale della gestione.

Art. 3 Norma in materia di aiuti di Stato 1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse in conformita’ alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le
seguenti variazioni del bilancio regionale per l’esercizio 2010:
Stato di previsione dell’Entrata
Aumento di euro 4.600.000,00, in termini di competenza e di
cassa, della previsione iscritta all’U.P.B. 3.3.3 «Recuperi e
rimborsi di natura diversa».
Stato di previsione della Spesa
Iscrizione di euro 4.600.000,00, in termini di competenza e di
cassa, alla U.P.B. 14.201 «Interventi a sostegno dell’industria e
delle piccole e medie imprese».

Art. 5 Dichiarazione d’urgenza 1. La presente legge e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 3 febbraio 2010 BURLANDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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