REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 3 Interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia e da altre difficolta’ specifiche di apprendimento.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 45 del 13-11-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Liguria n. 3 del 15 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1

Finalita’

1. La Regione riconosce che la dislessia, la disgrafia o
disortografia e la discalculia, quali disturbi specifici di
apprendimento (DSA), limitando l’utilizzo delle capacita’ di lettura,
di scrittura e di calcolo, ostacolano il pieno sviluppo delle
potenzialita’ dell’individuo.
2. In attuazione dell’art. 2, comma 2, dello Statuto, la Regione
promuove e sostiene interventi a favore dei soggetti affetti dai
disturbi di cui al comma 1, volti a incrementare la comunicazione e
la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari al fine di:
a) assicurare adeguate possibilita’ per l’identificazione precoce
dei DSA e per la riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti,
definendo modalita’ e procedure per il riconoscimento e
l’attestazione;
b) sensibilizzare e preparare gli insegnanti e i genitori in
merito alle problematiche collegate ai DSA;
c) favorire il successo scolastico e prevenire blocchi
nell’apprendimento degli alunni con DSA, predisponendo misure
adeguate di supporto;
d) agevolare la piena integrazione in ambito sociale e lavorativo
di coloro che sono affetti da DSA.

Art. 2 Iniziative per l’informazione e la comunicazione 1. La Regione, nell’ambito della programmazione sociosanitaria, promuove iniziative con cadenza annuale volte a sensibilizzare le famiglie, la scuola, l’Universita’, il mondo del lavoro, le realta’ sanitarie e l’associazionismo alla problematica delle difficolta’ specifiche di apprendimento e ad incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l’arco scolastico.

Art. 3

Formazione nella scuola, nell’Universita’ e nelle strutture sanitarie

1. Nell’ambito della programmazione regionale nel settore della
formazione sono previsti interventi per la formazione e
l’aggiornamento del personale del Servizio Sanitario Regionale e di
personale docente e dirigente delle scuole di ogni ordine e grado,
comprese le scuole dell’infanzia e l’Universita’.
2. La formazione degli insegnanti e’ diretta a garantire:
a) la conoscenza approfondita delle problematiche relative ai
disturbi di apprendimento ed in particolare ai DSA, con specifico
riferimento alla loro precoce individuazione;
b) la conoscenza delle strategie didattiche adeguate, individuate
anche alla luce delle esperienze innovative italiane ed estere,
nonche’ con la collaborazione di centri di ricerca universitari e
ospedalieri pubblici e privati, di associazioni, agenzie ed
istituzioni educative;
c) la capacita’ di applicare le strategie di cui alla lettera b),
nonche’ di adottare percorsi educativi individualizzati, anche
attraverso soluzioni dispensative e compensative nel corso dei cicli
d’istruzione;
d) l’attenzione, nella scelta dei testi scolastici di pari
qualita’, a privilegiare le case editrici che forniscano i libri in
formato digitale.
3. E’ altresi’ assicurata l’adeguata formazione e l’aggiornamento
degli operatori sanitari al fine di:
a) fornire consulenza ai docenti in merito ai disturbi
dell’apprendimento ed in particolare ai DSA;
b) discriminare tra disturbi dell’apprendimento e DSA;
c) diagnosticare ed attestare le situazioni di DSA;
d) fornire gli opportuni interventi riabilitativi;
e) collaborare con i docenti alla stesura e realizzazione, per
ciascun alunno con DSA, di un piano individualizzato che tenga conto
degli interventi riabilitativi, educativi e didattici.

Art. 4 Adeguamento del Servizio Sanitario Regionale 1. La Regione adotta ogni misura necessaria per adeguare i propri servizi sanitari alle problematiche delle difficolta’ specifiche di apprendimento, dotando i servizi di neuropsichiatria infantile di appropriati strumenti riabilitativi e di personale qualificato (neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti, educatori professionali, terapisti della neuropsicomotricita’) e predisponendo una campagna di screening e monitoraggio su tutto il territorio regionale. 2. La Regione, attraverso il Servizio Sanitario Regionale ed in sinergia con le famiglie, le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, e le Associazioni interessate, promuove iniziative dirette all’identificazione precoce dei soggetti affetti da DSA. 3. La scuola qualora accerti la persistenza di difficolta’ di apprendimento dell’alunno, nonostante adeguate attivita’ di recupero didattico mirato, trasmette un’apposita comunicazione alla famiglia. 4. La diagnosi di DSA in un bambino e in adulti in quanto non ancora diagnosticati e’ effettuata nei servizi delle Aziende sanitarie locali o delle Aziende ospedaliere da neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti e neuropsicomotricisti ovvero da specialisti della medesima disciplina, anche convenzionati.

Art. 5

Contributi agli enti locali e alle famiglie

1. La Regione concede annualmente specifici contributi agli enti
locali, che abbiano segnalato la presenza di soggetti affetti da DSA
con diagnosi accertata, al fine di favorire l’acquisto nelle scuole
di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore
ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi,
informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici degli
alunni.
2. Ulteriori contributi sono devoluti da altri interventi
regionali alle famiglie con soggetti affetti da DSA per l’acquisto
degli stessi strumenti, destinati allo studio quotidiano a casa.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce la
misura del contributo nonche’ i criteri, le modalita’, i limiti e i
termini per la concessione e l’erogazione del medesimo.

Art. 6

Misure compensative e dispensative

1. Al fine dell’attuazione di quanto previsto dalla circolare n.
28 del 15 marzo 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione, la
Regione assicura alle Istituzioni scolastiche la fornitura di
materiale e tecnologia idonea all’assunzione, nei confronti degli
alunni correttamente diagnosticati ed attestati, di misure
compensative e dispensative da adottare nello svolgimento delle prove
scritte e orali anche in sede di esame di Stato.

Art. 7 Misure per l’attivita’ lavorativa e sociale 1. La Regione assicura alle persone con DSA uguali opportunita’ di sviluppo delle proprie capacita’ in ambito sociale e professionale.

Art. 8

Concorsi pubblici regionali

1. A tutti i soggetti affetti da disturbi specifici di
apprendimento (DSA) nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti
dalla Regione e dai suoi enti strumentali e’ assicurata la
possibilita’ di sostituire tali prove con un colloquio orale o di
utilizzare strumenti compensativi per le difficolta’ di lettura, di
scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di un prolungamento dei
tempi stabiliti per l’espletamento delle medesime prove e di cio’ e’
data adeguata pubblicita’ nel bando di concorso.
2. La Regione assicura la disponibilita’ delle misure
compensative e dispensative per le prove di concorsi pubblici che si
svolgono nell’ambito del territorio regionale.
3. Il concorrente affetto da DSA deve produrre con la domanda di
partecipazione una certificazione medica di struttura pubblica che
accerti l’esistenza del disturbo.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli
stanziamenti iscritti in bilancio, nello stato di previsione della
spesa – Area IX «Sanita’» – all’U.P.B. 9.101 «Finanziamento di parte
corrente del Servizio sanitario regionale».
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge
di bilancio.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 15 febbraio 2010

BURLANDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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