REGIONE LOMBARDIA LEGGE REGIONALE 18 gennaio 2010, n. 1 Sostegno alle attivita’ di studio e memoria sui fondamenti e lo sviluppo dell’assetto democratico della Repubblica.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 45 del 13-11-2010

(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 3 del 21 gennaio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1

Finalita’

1. Con la presente legge la Regione Lombardia sostiene interventi
finalizzati allo scopo di studiare, approfondire e mantenere viva la
memoria dei fatti che hanno segnato la collettivita’ nazionale e
locale in relazione ai fondamenti e allo sviluppo dell’assetto
democratico della Repubblica Italiana, riconoscendo in tale scopo una
valenza educativa e formativa, in armonia con il decreto legislativo
20 aprile 1948, n. 322 (Dichiarazione di festa nazionale del giorno
25 aprile 1948, terzo anniversario della totale liberazione del
territorio italiano), ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342,
con la legge 20 luglio 2000, n. 211 (Istituzione del «Giorno della
Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo
ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi
nazisti) e con la legge 4 maggio 2007, n. 56 (Istituzione del «Giorno
della memoria» dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di
tale matrice) e in coerenza con quanto gia’ fatto con le leggi
regionali 14 novembre 2008, n. 28 (Promozione e valorizzazione del
patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia), 14
febbraio 2008, n. 2 (Attivita’ della Regione Lombardia per
l’affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell’esodo
giuliano-dalmata-istriano) e 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del
giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti
nell’adempimento del dovere).

Art. 2 Ambito di applicazione 1. Ai fini della presente legge, per memoria si intende il ricordo attivo di fatti e avvenimenti che hanno fortemente contrassegnato il Novecento: l’avvento e la caduta della dittatura fascista, la Resistenza e la Liberazione, la deportazione e lo sterminio nei campi di concentramento nazisti e fascisti, l’esodo giuliano-dalmata- istriano, la discussione e l’approvazione della Costituzione, il terrorismo e le stragi. 2. Alle attivita’ relative a fatti ed avvenimenti ed alla loro ricostruzione storica si accompagnano le iniziative per il ricordo dei protagonisti e delle vittime.

Art. 3 Interventi regionali 1. La Regione interviene a sostegno delle iniziative per la memoria, lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e supporto, la raccolta, la cura, il mantenimento e la messa a disposizione di materiali e documenti, compreso il loro eventuale restauro. 2. Gli interventi sono inoltre rivolti a sostegno delle associazioni partigiane e dei deportati nei campi di sterminio, delle associazioni dei familiari e delle vittime delle stragi e del terrorismo, nonche’ delle associazioni giuliano-dalmata aventi sede in Lombardia, sulla base di convenzioni ovvero sulla base dei loro programmi di attivita’ . La Regione puo’ esercitare la funzione di coordinamento delle manifestazioni e delle iniziative organizzate a livello locale. 3. Gli interventi della Regione sono realizzati a prescindere da risorse statali. 4. L’intervento regionale si realizza anche attraverso: a) convenzioni con gli istituti storici anche nel caso di sezioni regionali o locali di istituti nazionali; b) convenzioni con le scuole medie superiori per attivita’ educative e culturali; c) borse di studio per l’istruzione media e superiore e premialle tesi di laurea; d) viaggi di studio e di conoscenza per studenti e docenti delle scuole medie e superiori nei luoghi di svolgimento dei «fatti della memoria». 5. Gli interventi diversi da quelli di cui al comma 1, finalizzati all’attivita’ di conservazione, ripristino, restauro di luoghi, percorsi e sedi significative ed alla realizzazione di memoriali, case della memoria, sedi di associazioni di cui all’art. 3, comma 2, musei e allestimenti di percorsi didattici e turistici, sono oggetto di convenzione con gli enti locali, anche al fine di stabilire criteri di priorita’.

Art. 4 Modalita’ di erogazione dei contributi 1. La Giunta regionale emana entro il mese di marzo di ciascun anno un bando relativo alle attivita’ di cui alla presente legge che intende sostenere. Il bando puo’ prevedere anche la possibilita’ di erogazione del contributo secondo modalita’ differenziate in relazione alla tipologia di attivita’. 2. La Giunta regionale presenta entro il mese di gennaio alla competente commissione del Consiglio regionale una relazione annuale sulle attivita’ svolte in attuazione della presente legge.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui al precedente art. 3, commi 1, 2, 4, che per
l’esercizio finanziario 2010 si quantificano in euro 200.000,00 si
provvede con le risorse stanziate all’UPB 1.1.4.2.315 «Governance
interistituzionale e partenariato» dello stato di previsione delle
spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2010.
2. Agli oneri di cui al precedente art. 3, comma 5, si provvede
con le risorse annualmente stanziate all’UPB 1.1.4.3.355 «Governance
interistituzionale e partenariato» dello stato di previsione delle
spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2010.
3. Agli oneri previsti dalla presente legge per gli esercizi
successivi al 2010 si provvede con le relative leggi di bilancio.

Art. 6 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 18 gennaio 2010 Formigoni (Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/943 del 12 gennaio 2010).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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