Cass. pen., sez. VI 31-10-2008 (08-10-2008), n. 40965 Obbligo di allontanamento dalla casa familiare – Violazione degli obblighi inerenti alla misura cautelare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Milano ha respinto l’appello ex art. 310 c.p.p. proposto da P.L. nei confronti dell’ordinanza del 26 febbraio 2006 dello stesso Ufficio giudiziario con la quale nei confronti del predetto, indagato per il reato di cui all’art. 572 c.p. in danno della moglie, è stata sostituita la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con quella della custodia in carcere per violazione degli obblighi inerenti alla prima misura. Il Collegio ha disatteso la richiesta dell’indagato volta a ottenere la declaratoria di inefficacia della anzidetta ordinanza perchè, dopo la sostituzione della misura, non era stato sottoposto all’interrogatorio di garanzia ai sensi dell’art. 294 c.p.p. e, in subordine, per insussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari.
Con il ricorso per Cassazione il P. deduce l’erroneità della pronuncia di rigetto dell’appello limitatamente alla mancata declaratoria di inefficacia della misura per le suesposte ragioni.
Osserva che il Collegio ha erroneamente ritenuto applicabile alla specie l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte di Cassazione secondo cui in caso di sostituzione della misura per violazione degli obblighi non è necessario sottoporre l’indagato a nuovo interrogatorio di garanzia. Infatti – ricorda la difesa – l’indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato si è formato relativamente alla diversa fattispecie della sostituzione della misura in caso di allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari prevista dall’art. 276 c.p.p., comma 3, in cui la sostituzione è obbligatoria. Nella fattispecie, al contrario, si verterebbe nella ipotesi completamente diversa di cui all’art. 276 c.p.p., comma 1, di sostituzione della misura discrezionalmente disposta dal giudice: non avrebbe alcun senso in tal caso il richiamo da parte del Tribunale dell’orientamento che sostiene la superfluità dell’interrogatorio, ravvisata nel fatto che le esigenze cautelari sono già state valutate con l’originario provvedimento, e nel fatto che non avrebbe senso una nuova valutazione della misura ripristinata, essendo le stesse le esigenze che inducono il giudice ad applicarla nuovamente.
Nel caso, infatti, la misura della custodia cautelare è stata disposta ex novo, in base a esigenze cautelari derivanti non solo da una trasgressione degli obblighi, ma anche di fatti sopravvenuti e diversi inerenti alla entità, ai motivi e alle modalità della violazione, fattori tutti che devono essere valutati per la prima volta dal giudice e sui quali l’indagato ha diritto di difendersi tramite, appunto, l’interrogatorio di garanzia.
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale del riesame di Milano, ha affermato la esistenza di un contrasto di giurisprudenza in seno a questa Corte, citando quattro massime, e precisando che due di esse sono state estratte da decisioni che hanno sostenuto la necessità di un nuovo interrogatorio dopo l’aggravamento della misura cautelare (Cass., sez. 6, dep. 23 novembre 2006, rv. 235280; Cass., sez. 4, dep. 29 ottobre 2007, rv. 237893), e altre due da decisioni che hanno affermato la superfluità di un nuovo interrogatorio (Cass., sez. 2, dep. 22 febbraio 2007, rv. 235616; Cass., Sez. 4, dep. 20 maggio 2004, rv. 228915).
Nessuna di tali decisioni, tuttavia, si attaglia alla fattispecie dedotta nel presente giudizio in quanto si tratta di sentenze, tutte, pronunciate in caso di violazione degli obblighi connessi alla misura cautelare degli arresti domiciliari: se contrasto vi è (verosimilmente solo apparente, perchè due massime riguardano l’allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari e altre due riguardano violazioni di obblighi diversi dall’allontanamento, ma sempre in tema di arresti domiciliari), tali pronunce non sono pertinenti al caso di specie in cui la originaria misura di cui si sarebbero violati gli obblighi da parte del P. è quella dell’allontanamento dalla casa familiare, misura dai contenuti ontologicamente diversi da quella degli arresti domiciliari.
Escluso che l’ipotesi da cui ha tratto origine il presente procedimento rientri nella previsione dell’art. 299 c.p.p., comma 4, che riguarda l’aggravamento delle esigenze cautelari fuori dalle ipotesi di provvedimenti sanzionatori per violazione di obblighi attinenti a una precedente misura cautelare, la fattispecie in esame ricade nell’ambito dell’art. 276 c.p.p., comma 1, e non in quella del comma 1 ter, che, dettata in tema di arresti domiciliari, ha carattere obbligatorio, escludendo qualsiasi profilo di discrezionalità nel solo caso ora ricordato.
L’ipotesi di cui all’art. 276 c.p.p., comma 1, esclude qualsiasi automatismo e anzi prevede la eventualità della sostituzione della misura a tutte quella fattispecie in cui il giudice reputi necessaria la misura più grave, tenuto conto della entità della violazione, dei motivi e delle circostanze che l’hanno cagionata: profili tutti che implicano un giudizio di valore e sui quali non può neppure ipotizzarsi che il soggetto interessato non abbia os ad loquendum per esporre le proprie ragioni e fornire le proprie giustificazione in merito alla violazione, e che non debba essere sentito attraverso un interrogatorio di garanzia.
In ipotesi siffatte è da escludere, come ritiene il Tribunale, che non vi sia necessità di sentire l’interessato perchè le esigenze cautelari sono state già valutate ai fini della adozione della misura. Se valutazione vi è stata, essa aveva ad oggetto la possibilità di attuare una prima forma di cautela che poteva apparire facilmente realizzabile con allontanamento dalla casa coniugale: altra valutazione, certamente più grave e comunque diversa, è quella da effettuarsi nel caso di apprezzamento della più rigorosa misura della custodia cautelare in carcere rispetto a quella sicuramente più lieve dell’allontanamento della casa familiare. Deve quindi escludersi anche che, nel caso, siano già state valutate le ragioni della necessità dell’obbligo della custodia cautelare in carcere, venendo meno le affermazioni in proposito del Tribunale del riesame che ha ritenuto non necessario l’interrogatorio di garanzia essendo già state valutate in precedenza le esigenze cautelari.
Pertanto, va dichiarata la inefficacia del provvedimento impugnato per essere stato omesso l’interrogatorio di garanzia conseguente alla sostituzione dell’obbligo di allontanamento dalla Casa familiare con quello della custodia cautelare in carcere, e va disposta la immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia dell’ordinanza del 26 febbraio 2008 del Gip del Tribunale di Milano. Ordina l’immediata liberazione di P.L. se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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