Cass. pen., sez. II 31-10-2008 (09-10-2008), n. 40863 Avviso – Al difensore – A mezzo telefax

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30 gennaio 2008 il difensore di fiducia di V. F. chiede l’annullamento dell’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Catania del 27 gennaio 2008 di convalida dell’arresto in flagranza di reato del suo assistito.
Il motivo del ricorso è unico ed è costituito dal fatto che sarebbe stato violato il diritto di difesa perchè l’avviso al difensore è stato effettuato via fax allo studio del difensore il sabato alle ore 12.59, quando lo studio era già chiuso, e per l’udienza da tenersi quello stesso giorno alle 15.30. Secondo il ricorrente la sola comunicazione via fax presso uno studio privo di persone, in giornata di sabato, non può costituire idonea comunicazione della data fissata per l’udienza di convalida.
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Come si riconosce nello stesso ricorsoci V. venne arrestato dai Carabinieri alle ore 2.00 di venerdì 25 gennaio 2008. I Carabinieri, alle 6.20 del mattino comunicarono l’arresto allo studio del difensore di fiducia avv. Milazzo, lasciando un messaggio sulla segreteria telefonica.
Il pm alle 12.40 del 26 gennaio 2008 depositò istanza di convalida dell’arresto.
Il GIP fissò l’udienza per le ore 15.30 di quel sabato 26 gennaio 2008.
La cancelleria inviò un fax allo studio del legale alle ore 12.59.
Il difensore non contesta che il fax sia pervenuto nel suo studio, ma assume che lo studio era chiuso e che egli ha letto il fax solo il lunedì successivo.
L’art. 390 c.p.p., comma 2, si esprime così: "il giudice fissa l’udienza di convalida al più presto …dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero ed al difensore".
Non è richiesta una formalità particolare e per giurisprudenza costante questo avviso può essere dato via fax. Il difensore non può dolersi del fatto che alle 12.59 del sabato il suo studio era chiuso ed è rimasto chiuso sino al lunedì successivo, posto che egli era stato preavvertito dai carabinieri dell’arresto e della nomina come difensore di fiducia, e sapeva che il giudice avrebbe dovuto fissare l’udienza "al più presto" e dargli avviso "senza ritardo". Era suo onere accertarsi che allo studio non fossero pervenute comunicazioni o comunque attivarsi per sapere ora e luogo dell’udienza che necessariamente si sarebbe dovuta tenere in tempi ristretti. (cfr. Cass. SU. N. 39414/2002).
Il ricorso pertanto è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
All’inammissibilità consegue la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al pagamento della somma indicata in dispositivo alla Cassa delle ammende.
Quest’ultima condanna si impone in quanto, nel caso in esame non vi sono ragioni idonee ad escludere la colpa de ricorrente nella proposizione di un ricorso inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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