Cass. pen., sez. I 31-10-2008 (01-10-2008), n. 40651 Reati – Reingresso non autorizzato dello straniero nel territorio dello Stato – Natura di reato permanente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10/3/2008 il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato nei confronti di G.F., imputato del reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13 ed accertato il (OMISSIS) (perchè, dopo essere stato espulso, rientrava nel territorio dello Stato senza speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno); il Tribunale ha ritenuto che, non essendo stati acquisiti elementi a smentita dell’assunto difensivo; che aveva collocato il fatto ascritto nell’anno 2003, doveva aversi riguardo al periodo prescrizionale previsto per il reato contavvenzionale quale era all’epoca il fatto ascritto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino deducendo erronea applicazione di legge in quanto, trattandosi di reato permanente e quindi – nella specie – di condotta illecita iniziata sotto la previdente normativa ma proseguita sotto la nuova, trovava applicazione la normativa prevista da tale nuova disciplina.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Da un lato, come più volte enunciato da questa Corte (cfr. ex multis: sent. n. 17878/2004), va rilevato che il reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13 bis ha natura permanente, essendo diretto ad impedire il reingresso illegale e la permanenza illecita nel territorio dello Stato del soggetto espulso e, quindi, la protrazione della condotta antigiuridica da costui volontariamente protratta nel tempo.
Dall’altro lato va sottolineato che tra il reato di violazione del decreto prefettizio di espulsione già previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13 e l’analogo previsto dal medesimo articolo come modificato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189 vi è continuità normativa, sicchè, tenuto conto della natura permanente del reato (che dura fino a quando non si pone in essere il comportamento dovuto, ossia l’abbandono del territorio dello Stato), una condotta iniziata sotto la previdente normativa e continuata sotto la nuova è sanzionabile secondo le previsioni di quest’ultima (cfr. Cass. sent. n. 27399/2003).
Alla stregua di quanto sopra si impone dunque l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino che si adeguerà ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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