Corte cost. 31-10-2008 (08-10-2008), n. 360 (ord.) Parlamento – Immunità parlamentari – Procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo della stampa a carico di un parlamentare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

ORDINANZA
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 12 settembre 2007, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’onorevole Vittorio Sgarbi nei confronti dei magistrati Elvira Castelluzzo e Angelica Di Giovanni promosso dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, con ricorso depositato in cancelleria il 5 maggio 2008 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che il Giudice unico del Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, nel corso di un procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a carico del deputato Vittorio Sgarbi, con ricorso del 25 febbraio 2008, depositato il 5 marzo 2008 nella cancelleria della Corte, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata il 12 settembre 2007 (doc. IV-ter, n. 5-A), con la quale è stata dichiarata – su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere – l’insindacabilità dei fatti per i quali è in corso l’indicato procedimento, ai sensi dell’articolo 68 della Costituzione, costituendo essi opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni di parlamentare;
che il ricorrente, dopo aver riportato in premessa il capo di imputazione, esclude, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte, la ravvisabilità, nella specie, di alcun nesso funzionale tra le dichiarazioni stesse – e, in particolare, alcune di esse – e l’esercizio delle funzioni parlamentari;
che, espone il Tribunale, l’on. Sgarbi, in alcuni articoli di stampa, aveva espresso giudizi asseritamente denigratori sui magistrati Elvira Castelluzzo e Angelica Di Giovanni, a seguito dell’arresto, da queste disposto, del senatore Lino Jannuzzi;
che, osserva il ricorrente, per ravvisare il citato nesso funzionale, non basta rilevare come il deputato sia spesso intervenuto sull’operato della magistratura, nel contesto della sua attività parlamentare, con toni molto accesi e di forte critica;
che, infatti, per escludere ogni riconducibilità delle opinioni espresse alle tipiche attività parlamentari svolte dall’imputato, sarebbe sufficiente rileggere alcune delle dichiarazioni in questione: «ancora una volta si erano sbagliati i suoi amici giudici. Sbagliati non per la severità del giudizio… ma per ignoranza. Per ignoranza della legge….giudici che avrebbero dovuto applicare la legge, se mai l’avessero conosciuta»;
che il Tribunale, sospeso il giudizio, chiede a questa Corte, previa ammissibilità del conflitto, la declaratoria di non spettanza alla Camera dei deputati della valutazione circa la condotta attribuita al parlamentare oggetto di contestazione nel giudizio e, per l’effetto, l’annullamento della deliberazione della Camera dei deputati del 12 settembre 2007, in quanto lesiva delle prerogative dell’ordine giurisdizionale.
Considerato che, in questa fase, la Corte è chiamata, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ad accertare se il sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se ne sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione anche in punto di ammissibilità;
che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Monza è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;
che, analogamente, la Camera dei deputati, in quanto ha deliberato l’insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, in qualità di organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;
che, per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza dell’adozione, da parte della Camera dei deputati, di una deliberazione ove si afferma, in maniera asseritamente illegittima, che le opinioni espresse da un proprio membro rientrano nell’esercizio delle funzioni parlamentari, in tal modo godendo della garanzia di insindacabilità stabilita dall’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente;
b) che l’atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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