Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma N. 705/2009

composto dai Magistrati:

– ELIA ORCIUOLO Presidente

– FRANCO A.M. DE BERNARDI Consigliere

– ELENA STANIZZI Consigliere Rel. Est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso N. 705/2009 R.G. proposto da Fabio SQUILLACE, rappresentato e difeso dall’Avv. Lanfranco Cugini ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale di questi sito in Roma, Piazza San Giovanni in Laterano n. 26;

CONTRO

– il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è, ope legis, domiciliato;

PER L’ANNULLAMENTO

– previa sospensiva, del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Commissione per gli Accertamenti Sanitari, datato 27 novembre 2008, con il quale il ricorrente, in esito agli svolti accertamenti sanitari, è stato giudicato non idoneo al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 4.015 volontari in ferma prefissata quadriennale nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica, di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, n. 71 del 7 settembre 2007, in quanto riscontrato affetto da “ipoacusia destra, mista a prevalenza neuro-sensoriale che coinvolge le basse-medie frequenze (AU3)”;

– di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione intimata;

Vista l’istanza cautelare presentata dal ricorrente;

Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 160-C/2009 con cui è stata disposta la sottoposizione del ricorrente a rinnovato accertamento sanitario e visto l’esito di tale accertamento, reso nel senso della conferma della non idoneità del ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla camera di consiglio del 3 aprile 2009 l’Avv. Cugini per la parte ricorrente, cui è stata fatta presente la possibilità di definizione del giudizio con sentenza semplificata – Giudice relatore il Consigliere Elena Stanizzi;

FATTO E DIRITTO

Visto l’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205 che consente al Collegio di assumere, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, la decisione nel merito del ricorso con sentenza succintamente motivata, nelle ipotesi in cui ne ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza;

Considerato che il ricorrente, sottoposto ad accertamenti sanitari ai fini l’ammissione al concorso per il reclutamento di 4.015 volontari in ferma prefissata quadriennale dell’Esercito nella Marina e nell’Aeronautica, è stato giudicato non idoneo in quanto riscontrato affetto da “ipoacusia destra, mista a prevalenza neuro-sensoriale che coinvolge le basse-medie frequenze (AU3)”;

Vista l’ordinanza n. 160-C/2009 di questa Sezione, con la quale è stata ordinata la rinnovazione dell’accertamento sanitario nei confronti del ricorrente al fine di verificare la fondatezza dei presupposti di fatto su cui poggia l’impugnata determinazione, demandandone il relativo espletamento al medesimo organo, quantunque in diversa composizione, che ha reso il contestato giudizio;

Dato atto che, nel quadro degli strumenti cognitivi a disposizione del giudice all’interno del giudizio di legittimità, sono esperibili le verificazioni preordinate, come nel caso in esame, all’accertamento di un presupposto di fatto posto a fondamento del gravato provvedimento, al fine di consentire l’esercizio del sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza o errore sul presupposto e ciò segnatamente ove venga in considerazione, come nella controversia in esame, la sussistenza – o meno – dei requisiti fisici per l’arruolamento nelle Forze Armate, laddove la situazione di fatto oggetto dell’accertamento non sia soggetta a significative modificazioni nel tempo e l’accertamento del presupposto non presenti significativi margini di opinabilità;

Considerato che, in esito alla nuova visita medica collegiale disposta da questo Tribunale, il ricorrente è stato nuovamente giudicato non idoneo, con verbale dell’11 marzo 2009, in ragione della diagnosi “perdita uditiva monolaterale con valori compresi tra 45 e 65 dB”, che – in applicazione della direttiva del 5 dicembre 2005 recante il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, codice 15, prevede l’attribuzione del coefficiente 3 all’apparato somatofunzionale AU, non compatibile con il reclutamento quale volontario in ferma quadriennale;

Considerato che è alla predetta direttiva che occorre avere riguardo ai fini dell’attribuzione del coefficiente sanitario ai vari apparati somatofunzionali e non, come erroneamente afferma parte ricorrente, alla diversa direttiva 5 dicembre 2005, recante l’elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;

Considerato che nelle risultanze degli accertamenti sanitari condotti nei confronti del ricorrente, in sede di visita di revisione vanno rinvenute le ragioni dell’infondatezza del ricorso in esame, avendo le stesse univocamente evidenziato l’assenza dei requisiti fisici minimi richiesti dalla procedura selettiva cui il medesimo ha partecipato, in coerenza con la normativa di riferimento ed in corretta applicazione della stessa;

Ritenuto che, in ragione delle superiori considerazioni, è legittima l’esclusione del ricorrente dalla procedura in questione, siccome basata su presupposto di fatto la cui sussistenza è stata confermata in sede di rinnovato accertamento sanitario disposto da questo Tribunale, ulteriormente dovendo escludersi la fondatezza delle censure proposte;

Osservato, inoltre, che i contrastanti esiti di eventuali accertamenti sanitari effettuati dal ricorrente presso strutture pubbliche, se assumono valenza di principio di prova idoneo a suggerire l’opportunità di disporre nuovi accertamenti sanitari, sono inidonei di per sé ad inficiare il gravato giudizio;

Ritenuto, conclusivamente, in ragione delle superiori considerazioni, che il gravato provvedimento debba ritenersi immune dai denunciati vizi;

Ritenuto, pertanto – previa verifica della completezza del contraddittorio e sentite le parti sul punto – di poter definire il giudizio con sentenza succintamente motivata stante l’infondatezza del ricorso, che va quindi rigettato;

Ritenuto, in ordine alle spese, che queste debbano essere liquidate secondo le regole della soccombenza, e poste a carico della parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

– Roma -Sezione Prima bis –

Definitivamente pronunciando sul ricorso N. 705/2009 R.G., come in epigrafe proposto – immediatamente trattenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205) – lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’Amministrazione resistente, che liquida forfettariamente in euro 1.000 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 3 aprile 2009.

IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE

(Elia ORCIUOLO) (Elena STANIZZI)

N. 705/2009 R.G.

TAR –Lazio- Roma – Sez. I bis- sentenza su ric. n. 705/2009 r.g.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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