Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma N. 722/2009

composto dai Magistrati:

Italo RIGGIO Presidente

Maria Luisa DE LEONI Consigliere, relatore

Giulia FERRARI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 722/2009 Reg. Gen., proposto dalla Soc. SAREP S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e in qualità di capogruppo mandataria della costituenda associazione temporanea con le imprese Di Gennaro s.r.l. e Edil PAV di Sigismondi Sandro (mandanti), nonché dalla DI GENNARO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore e dalla EDIL PAV di SIGISMONDI SANDRO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Stefano Vinti, Elia Barbieri e Manuela Teoli ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Roma, Via Emilia, n. 88;

contro

la Camera di Commercio di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Bruno Iannarini ed elettivamente domiciliata in Roma, Via di Montefiore, n. 22, presso lo studio dell’avv. Stefano Gattamelata;

e, nei confronti

della costituenda A.T.I. tra Impresa Edile D’Angeli Renato (capogruppo mandataria), in persona del legale rappresentante pro-tempore e l’Impresa Di Gori Sergio s.r.l. (mandante), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Guido Mancini e Paolo Segalerba ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Roma, Viale Regina Margherita, n. 290;

per l’annullamento

della nota prot. N. 12695 del 17.12.2008, con cui la Camera di Commercio di Frosinone ha comunicato l’aggiudicazione definitiva della gara esperita per i lavori di ristrutturazione e valorizzazione della sede storica della medesima Camera di Commercio in favore dell’ATI guidata dall’Impresa D’Angeli Renato;

del provvedimento della Giunta Camerale di aggiudicazione definitiva all’ATI guidata dall’Impresa Edile D’Angeli Renato, nonché di approvazione della graduatoria provvisoria;

di tutti i verbali di gara, in particolare: verbale di gara n. 1 del 13.6.2008; verbale n. 2 del 25.6.2008; verbale n. 3 del 9.7.2008; verbale n. 4 del 17.7.2008; verbale n. 5 del 30.7.2008;verbale di apertura dei plichi del 30.7.2008; verbale di scioglimento riserve del 16.9.2008; verbale del 15.10.2008, verbale del 27.10.2008; verbale del 10.11.2008; verbale del 10.12.2008, nella parte in cui ammettono in gara l’ATI guidata dall’Impresa Edile D’Angeli Renato, ne valutano utilmente l’offerta e dispongono l’aggiudicazione in favore della medesima;

e, ove eventualmente stipulato, del contratto di appalto;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTI gli atti di costituzione in giudizio della Camera di Commercio di Frosinone e dell’A.T.I. controinteressata;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTO l’atto di motivi aggiunti notificato il 7 febbraio 2009;

VISTI tutti gli atti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 30 aprile 2009 il Consigliere Maria Luisa De Leoni e uditi i difensori delle parti costituite, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 27 gennaio 2009, l’ATI SAREP impugna gli atti specificati in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

Riferisce in fatto di aver partecipato alla gara d’appalto indetta dalla Camera di Commercio di Frosinone per la ristrutturazione e valorizzazione della sua sede storica, collocandosi al secondo posto nella graduatoria finale.

Avverso il provvedimento di aggiudicazione all’ATI controinteressata vengono dedotti i seguenti motivi:

1.violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del d.P.R. n. 554 del 1999, dell’art. 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e degli artt. 34 e 37 del d. lgs. n. 163 del 2006; violazione della lex specialis di gara e del principio di par condicio e di massima trasparenza. Eccesso di potere sotto vari profili.

Assume l’ATI ricorrente che il raggruppamento aggiudicatario non risulta in possesso delle qualificazioni richieste dalla lex specialis di gara per i lavori oggetto di affidamento, sicché avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura de qua.

Il bando di gara, infatti, prevedeva quattro categorie di lavori tutte a qualificazione obbligatoria, con una prevalente categoria OG1 di importo pari a € 2.057.136,65 + IVA, in classifica IV, ed una in OS4 di importo di € 87.500,00 in classifica I. per le Associazioni temporanee d’impresa, il disciplinare precisava che i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi SOA) dichiarati da ciascuna impresa devono essere sufficienti, per categoria e classifica, per la rispettiva quota lavori, secondo la normativa vigente.

La capogruppo dell’ATI aggiudicataria, potendo vantare soltanto una qualificazione nella categoria prevalente OG1 in classifica III non sarebbe in possesso di una qualificazione sufficiente a “coprire” sia la quota del 60% dei lavori nella categoria prevalente, che nell’offerta aveva dichiarato di voler eseguire, sia l’importo totale dei lavori di cui alla categoria OS4, sicché, difettando di idonea qualificazione, l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa.

2.violazione dell’art. 48 del d. lgs. n. 163 del 2006 per la mancata comprova dei requisiti da parte del raggruppamento di imprese aggiudicatario, dell’art. 40 del d. lgs. n. 163 del 2006; violazione della lex di gara e del principio di par condicio e di massima trasparenza.

La censura si articola in due profili: da un lato, parte ricorrente assume che da una verifica effettuata al Casellario Informatico presso l’Autorità di Vigilanza è risultato che la mandataria D’Angeli sarebbe in possesso di un’attestazione SOA nella categoria OG1 per la classifica II anziché III, avendo perso quest’ultima classifica in data 25 ottobre 2008, dall’altro, deduce il mancato rispetto del termine, ritenuto perentorio, di dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione per la trasmissione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati;

3. violazione dell’art. 48 del d. lgs. n. 163 del 2006 per la mancata comprova dei requisiti da parte del raggruppamento di imprese aggiudicatario, dell’art. 40 del d. lgs. n. 163 del 2006; violazione dell’art. 75, comma 7, d. lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 4 d.P.R. n. 34 del 2000; violazione della lex di gara e del principio di par condicio e di massima trasparenza.

Parte ricorrente contesta l’erronea corresponsione da parte dell’ATI aggiudicataria della cauzione provvisoria nella misura dimezzata non sussistendone, nella specie, i presupposti.

L’Impresa mandataria del raggruppamento aggiudicatario, infatti, non è in possesso del certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2000, requisito che consentirebbe di beneficiare del dimezzamento della cauzione provvisoria.

Con atto di motivi aggiunti notificato il 7 febbraio 2009 viene impugnata la nota prot. N. 825 del 27 gennaio 2009, con cui, alla luce della “rettifica bando di gara con procedura aperta” pubblicata in data 28.4.2008, viene ribadito il possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina di gara in capo all’ATI aggiudicataria, nonché la stessa rettifica di bando, nella parte in cui prevede che “le attestazioni SOA richieste per partecipare alla gara sono relative alle categorie OG1, classifica IV, ed OG11, classifica III. Quelle per realizzare le opere, invece, sono anche quelle relative alle categorie OS3, classifica I ed OS4, classifica I”, qualora essa sia stata interpretata come introduttiva di due distinti meccanismi di qualificazione: l’uno per partecipare alla gara e l’altro per realizzare le opere.

Avverso i nuovi atti, parte ricorrente ha formulato un unico motivo deducendo:

1.violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del d.P.R. n. 554 del 1999, dell’art. 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e degli artt. 34 e 37 del d. lgs. n. 163 del 2006; violazione della lex specialis di gara e del principio di par condicio e di massima trasparenza. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta.

La censura attiene ai medesimi profili già introdotti con il primo motivo del ricorso originario, che vengono rivolti anche avverso la rettifica del bando, con cui viene ribadito che la mandataria deve dimostrare quantomeno di possedere la qualificazione nella categoria prevalente per un importo tale da ricomprendere anche le lavorazioni scorporabili (nella specie quelle OS4). Ne consegue che alla mancanza dei relativi requisiti dovrà supplire la mandataria con quelli posseduti in relazione alla categoria prevalente e non l’ATI nel suo complesso attraverso la sommatoria degli importi vantati da ciascuna delle imprese associande.

Conclude l’interessata per l’accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

Sia la Camera di Commercio di Frosinone che l’ATI controinteressata si sono costituite in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

All’Udienza del 30 aprile 1009 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

Come esposto in narrativa la Società SAREP a r.l. impugna gli atti della gara bandita dalla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Frosinone, per l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di ristrutturazione e valorizzazione della sua sede storica sita in Frosinone, Via Alcide De Gasperi, n. 1.

In particolare la ricorrente che, avendo ottenuto un punteggio pari a 72.005, si è collocata al secondo posto rispetto alla prima classificata, odierna controinteressata, contesta l’aggiudicazione intervenuta a favore della A.T.I. D’Angeli, la quale ha presentato l’offerta economicamente più conveniente, riportando il punteggio di 81.595.

Le censure, tuttavia, sono infondate per le ragioni che seguono.

Con il primo motivo di ricorso introduttivo, parte ricorrente deduce che l’ATI aggiudicataria non era in possesso delle qualificazioni richieste dalla lex specialis di gara. La capogruppo dell’ATI aggiudicataria, infatti, potendo vantare soltanto una qualificazione nella categoria prevalente OG1 in classifica III (pari ad € 1.032.913,00), che pur incrementato di 1/5 ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 (pari a € 1.239.495,60), non sarebbe in possesso di una qualificazione sufficiente a “coprire” sia la quota del 60% dei lavori nella categoria prevalente, che nell’offerta aveva dichiarato di volere eseguire, sia l’importo totale dei lavori di cui alla categoria OS4 (pari a € 1.321.781,99, derivanti dalla sommatoria della quota del 60% della categoria OG1, di competenza della mandataria, e € 87.500,00 relativi al 100% della categoria OS4, pure di competenza della D’Angeli anche se subappaltabile). Sicché, difettando di idonea qualificazione, avrebbe dovuto essere esclusa già in fase di prequalifica.

Va preliminarmente chiarito che il disciplinare di gara richiedeva il possesso dell’attestazione di qualificazione in relazione alla categoria prevalente per l’importo a base di gara OG1, classifica IV, ed OG11, classifica III. Successivamente la S.A. ha apportato una “rettifica al bando di gara, pubblicata sul B.U.R.L. il 28 aprile 2008 , precisando, tra l’altro, che “le attestazioni SOA richieste per partecipare alla gara sono relative alle categorie OG1, classifica IV, ed OG11, classifica III. Quelle per realizzare le opere, invece, sono anche quelle relative alle categorie OS3, classifica I, ed OS4, classifica I”. Tale rettifica è stata impugnata con motivi aggiunti dall’ATI ricorrente, che però, come sarà di seguito chiarito sono inammissibili per difetto di interesse.

Giova, altresì, aggiungere che il disciplinare di gara chiariva che “le ATI ed i consorzi di tipo orizzontale, ai sensi dell’art. 37 del d. lgs. n. 163 del 2006, sono tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione dalla gara, le rispettive percentuali di lavori, corrispondenti alle quote di partecipazione di raggruppamento, che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite o consorziate, in conformità all’art. 37, c. 13, d. lgs. n. 163 del 2006 e all’art. 95, c. 2, d.P.R. n. 554 del 1999”.

In proposito, è necessario premettere che, nella fattispecie all’esame, l’A.T.I. convenuta è una Associazione di tipo orizzontale (cfr. doc. n. 4 della produzione dell’ATI controinteressata, laddove dichiara che “la quota di partecipazione dell’ATI, corrispondente alle percentuali di lavori che saranno eseguiti da ciascuna impresa, è la seguente: categoria prevalente OG1: Impresa edile D’Angeli Renato 60% – Di Cori Sergio s.r.l. 40%; categoria scorporabile OG11: Impresa Edile D’Angeli Renato 75%- Di Cori Sergio s.r.l. 25%; categoria subappaltabile OS3: Impresa Edile D’Angeli Renato 100%”), per la quale l’art. 95, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999 prescrive che i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria. Tale disposizione disciplina la ripartizione tra le imprese associate dei requisiti di cui si è detto, considerandoli nel loro complesso, senza alcun distinguo per singole categorie (cfr. TAR Campania, Sez. I Salerno, 19.12.2006, n. 2231), vale a dire, fa riferimento ai requisiti per eseguire l’appalto nella sua interezza e non una o più sue componenti singolarmente considerate, sicché il prescritto possesso da parte della mandataria dei requisiti in misura maggioritaria non può che riferirsi ai requisiti dell’appalto complessivamente considerato e non anche con riferimento a ciascuna singola categoria dell’intervento. In tale tipo di Associazione la distribuzione del lavoro per ciascuna impresa non rileva all’esterno, bensì tutte le imprese sono responsabili in solido dell’intero verso la S.A., con una forte assimilazione ad un unico soggetto giuridico.

Ciò chiarito, l’assunto di parte ricorrente deve ritenersi infondato.

Ed invero, con riferimento ai lavori della categoria prevalente dell’importo complessivo di € 2.057.136,82, la mandataria D’Angeli, che ha assunto la quota del 60% pari a € 1.234.281,99 e possiede l’iscrizione nella categoria prevalente OG1, classifica III, fino ad un importo di € 1.032.913, che incrementato di 1/5 ex art. 3 d.P.R. n. 34 del 2000 si eleva a € 1.239.495,60, possiede la quota di pertinenza in misura superiore. Inoltre, nell’ambito dell’A.T.I., la mandante Di Cori, che ha assunto la quota di lavori del 40%, pari ad € 882.854,72, possiede anch’essa l’iscrizione nella categoria OG1, classifica IV, fino ad un importo di € 2.582.284,00, che incrementata anch’essa di 1/5 ai sensi dell’art. 3 del citato d.P.R. n. 34 del 2000, si eleva ad € 3.098.740,80, anch’essa di gran lunga superiore alla quota di sua competenza. Deriva da ciò che la costituenda A.T.I., nel suo complesso, possiede, nella categoria prevalente OG1, una qualificazione che abilita ad eseguire lavori di importo notevolmente superiore a quello corrispondente alla base di gara (Euro 2.972.145,36), con ciò sopperendo alla mancanza nell’A.T.I. della qualificazione nella categoria OS4 (richiesta per € 87.500), ai sensi dell’art. 95, comma 1, del d.P.R. n. 554 del 1999.

Non può essere seguita, pertanto, parte ricorrente laddove assume che la qualificazione relativa ai lavori della categoria OS4, oggetto di subappalto, avrebbe dovuto essere posseduta dalla sola mandataria attraverso la qualificazione posseduta nella categoria prevalente, poiché ciò potrebbe riferirsi ad una A.T.I. di tipo verticale, per la quale l’art. 95, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000 detta una diversa disciplina, atteso che in tale tipo di associazione ciascun componente svolge un’attività ontologicamente diversa dall’altro e, quindi, sorge la necessità di individuare esattamente il tipo di prestazione esigibile da ciascuna impresa.

Inoltre l’ATI controinteressata ha dichiarato di volere appaltare i lavori di esecuzione delle opere rientranti nella categoria OS4, facoltà consentita dal bando di gara già nella sua formulazione originaria.

Pertanto la relativa qualificazione deve essere necessariamente posseduta dalla ditta subappaltatrice la quale dovrà dunque possedere anche la necessaria capacità tecnica ed economica.

A tale conclusione non osta il rilievo che sia la ditta subappaltatrice che la mandataria rispondono in solido verso l’amministrazione appaltante, (art. 37, c. 5, D.Lgs. n. 163/2006) atteso che la mandataria vantando l’iscrizione nella classifica III della categoria prevalente OG1 ben può garantire la stazione appaltante per la realizzazione delle opere appaltate (del valore di soli Euro 87.500) nonchè per la realizzazione del residuo dell’appalto, atteso che per tale parte essa risponde in solido con la mandante.

Dalle suesposte considerazioni deriva la carenza di interesse all’impugnativa della modifica del bando proposta con i motivi aggiunti, atteso che la relativa previsione non comporta alcuna specifica lesione della posizione giuridica della ricorrente, in quanto la controinteressata è qualificata a partecipare alla gara già sulla base delle regole stabilite in origine dal bando.

Il secondo motivo, volto a contestare la mancata attestazione, da parte dell’aggiudicataria, del possesso dei requisiti dichiarati entro il termine, ritenuto perentorio, di dieci giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, dovuta dal fatto che la mandataria D’Angeli avrebbe perso i requisiti di qualificazione per la categoria prevalente OG1, classifica III, è del pari privo di fondamento.

Dagli atti di causa emerge che l’iscrizione nella categoria OG1 per la classifica III è stata rilasciata alla società D’Angeli il 26 ottobre 2005, con validità quinquennale. L’attestazione medesima era soggetta a verifica triennale con scadenza il 25 ottobre 2008, che veniva richiesta, da parte dell’A.T.I. D’Angeli, in data 3 novembre 2008, comunque prima della definizione della procedura di gara di cui trattasi. La Società di certificazione provvedeva in data 12 gennaio 2009, con esito positivo in ordine a tale richiesta avendo confermato la validità dell’attestazione per cinque anni (scadenza 25 ottobre 2010).

Osserva il Collegio che ai sensi dell’art. 40 del decreto legislativo n. 163 del 2006, la durata dell’efficacia dell’attestazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale.

Ai sensi dell’art. 15 bis, comma 5, del d.P.R. n. 34 del 2000, aggiunto dall’art. 1 del d.P.R. 10 marzo 2004, n. 93 (che continua ad applicarsi nelle more dell’adozione del regolamento previsto dagli artt. 40 e 5 del Codice dei contratti), l’efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dal rilascio dell’attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l’efficacia della stessa decorre dalla ricezione della comunicazione da parte dell’Impresa. Proprio per evitare che la verifica sia completata dopo la scadenza del triennio, con la conseguenza che l’Impresa rimarrebbe per un certo arco temporale senza attestazione, l’art. 15 bis, comma 1, del predetto d.P.R. n. 34 del 2000, dispone che l’impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto di revisione almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale e che la SOA, nei trenta giorni successivi, deve compiere l’istruttoria.

Detta disposizione è stata interpretata dal giudice di appello (Cons. Stato, Sez. IV, 20 settembre 2005, n. 4817) nel senso che all’omissione dell’adempimento della verifica triennale non possono connettersi, in via ermeneutica, effetti solutori o decadenziali che la disposizione omette di sancire e che, anzi, ricollega esplicitamente al solo esito negativo della verifica. Da ciò deriva che la verifica triennale ha effetti solutori della validità della SOA solo nel caso in cui essa accerti la perdita dei requisiti di qualificazione posseduti dall’impresa al momento del rilascio dell’attestazione ed in tal senso sarebbe comunque indifferente il giorno in cui è stata chiesta.

A tale indirizzo il Collegio intende uniformarsi, con la consequenziale infondatezza del profilo di censura esaminato.

Quanto al secondo profilo di censura relativo alla mancata osservanza da parte dell’A.T.I. convenuta del termine per l’attestazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta, il Collegio osserva che con riferimento alla disciplina di cui all’art. 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, mentre la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il termine di dieci giorni ivi previsto sia perentorio ove riferito al caso di verifica a campione in corso di gara sulla sussistenza dei requisiti dichiarati, al contrario, nel diverso caso in cui l’Amministrazione proceda a verifica ex post nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio, il predetto termine è considerato non perentorio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16.6.2003, nr. 3358, e 22.4.2002, nr. 2197).

Tale diversità è di solito giustificata con la diversa ratio della disposizione che, mentre nel caso di verifica a campione ha una funzione chiaramente acceleratoria, non potendo tollerarsi che la verifica si protragga ad libitum paralizzando l’ulteriore svolgimento di una gara in corso (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11.11.2004, nr. 7294), viceversa nella fase successiva all’aggiudicazione provvisoria serve unicamente a rendere sollecite le operazioni di verifica da parte della stazione appaltante.

Tali principi risultano pacificamente rispettati nel caso di specie, poiché l’A.T.I. odierna controinteressata ha trasmesso, nel termine prescritto, tutta la documentazione in suo possesso, sicché può parlarsi di mancato rispetto del termine assegnato solo con riferimento all’attestazione di qualificazione SOA

Del pari privo di pregio è il terzo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente censura la mancanza in capo all’A.T.I. aggiudicataria del requisito necessario, vale a dire della certificazione di qualità, per beneficiare del dimezzamento della cauzione.

Va, preliminarmente, chiarito che la certificazione di qualità era richiesta dalla lex specialis di gara al solo fine di poter beneficiare del dimezzamento della cauzione e non quale ulteriore requisito di qualificazione. Infatti, il disciplinare di gara dispone che: “l’importo di garanzia è ridotto del 50% per le imprese certificate ai sensi dell’art. 40, c. 7 e 75, c. 7I, D. lgs. 163/06, a condizione che segnalino in sede di offerta il possesso del requisito e lo documentino nel modi prescritti dalle norme vigenti”.

Dagli atti di gara, si rileva che le Imprese controinteressate hanno allegato alla propria domanda di partecipazione alla gara copia delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2000, in quanto: l’Impresa Di Cori era in possesso di un certificato di qualità in corso di validità, rilasciato in data 13 maggio 2005 e con data di scadenza 8 maggio 2011; l’Impresa D’Angeli era in possesso di un certificato di qualità in corso di validità in quanto rilasciato il 25 ottobre 2005, alla cui scadenza ha ottenuto una nuova certificazione di qualità con validità sino al 9 gennaio 2012.

Tale produzione documentale, finalizzata ad usufruire del beneficio della riduzione della cauzione provvisoria, risulta, quindi, essere pienamente conforme alle prescrizioni di gara. Ininfluente è poi la circostanza che la suddetta certificazione, scaduta il 25 ottobre 2008 è stata rinnovata solo il 9 gennaio 2009.

Ciò che rileva in questa sede, infatti, è che la società D’Angeli fosse in possesso della certificazione sia al momento in cui ha prodotto la cauzione che al momento in cui ha ottenuto il provvedimento di aggiudicazione.

Per le argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto ed i motivi aggiunti dichiarati inammissibili.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III ter, respinge il ricorso in epigrafe e, dichiara inammissibili i motivi aggiunti.

Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 30 aprile 2009.

Italo Riggio – Presidente

Maria Luisa De Leoni – Consigliere estensore

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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