nelle persone dei Signori:
LUIGI TOSTI Presidente
SILVESTRO MARIA RUSSO Cons. , relatore
STEFANO TOSCHEI Cons.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA
nella Camera di Consiglio del 08 Aprile 2009
Visto il ricorso 418/2009 proposto da:
VERRUSO NICOLA
rappresentato e difeso da:
PIROZZI AVV. PALMINA
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI MONTI TIBURTINI, 558
presso
FERRONE SIG.RA ANTONIETTA
contro
COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede
CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
* del provvedimento emesso il 15.12.08 con il quale il Centro Reclutamento della Guardia di Finanza dichiarava il ricorrente “NON IDONEO” al concorso per l’ammissione di 310 Allievi Marescialli alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della GDF per l’anno accademico 2008-2009 con la seguente motivazione: “non raggiunge la statura minima prevista dal bando di concorso”;
di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Udito il relatore Cons. SILVESTRO MARIA RUSSO e uditi altresì, per le parti, l’avv. PIROZZI e l’Avvocato dello Stato PALATIELLO;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto in fatto che il sig. Nicola VERRUSO dichiara d’aver partecipato al concorso per l’ammissione di 310 allievi marescialli alla Scuola Ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza per l’a.a. 2008/2009;
Rilevato che il sig. VERRUSIO rende noto d’esser stato escluso dalla procedura de qua, in quanto egli non avrebbe raggiunto l’altezza minima prescritta;
Rilevato altresì che il sig. VERRUSIO si grava innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, impugnando detta esclusione e deducendo in punto di diritto vari profili di censura;
Considerato in diritto che, sussistendone i presupposti ed avvertite le parti, il ricorso in epigrafe è assunto dal Collegio, all’udienza camerale dell’8 aprile 2009, per esser deciso nelle forme di cui all’art. 9, c. 2 della l. 205/2000;
Considerato altresì che, sul punto, la Sezione ha disposto incombenti istruttori con l’ordinanza collegiale n. 132 del 29 gennaio u.s., ordinando una verificazione presso la CMO dell’Ospedale militare del Celio in Roma, ai finidell’esatta misurazione dell’altezza del ricorrente;
Considerato inoltre che, in esito a detta verificazione effettuata nella visita collegiale del 26 febbraio 2009, la CMO ha accertato l’effettiva altezza del ricorrente, risultata pari a cm 165, 02, sicché egli raggiunge la statura minima prescritta dal bando, che dev’esser non inferiore a cm 165;
Considerato al riguardo che il ricorso in epigrafe s’appalesa meritevole d’accoglimento, in relazione alle risultanze della predetta verificazione da cui evincesi il possesso, in capo al medesimo sig. VERRUSIO, del requisito della statura;
Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che giusti motivi ne suggeriscono l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione 2^, accoglie ilr icorso n. 418/2009 in epigrafe e per l’effetto annulla, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, l’impugnata esclusione meglio indicata in premessa. Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
ROMA , li 08 Aprile 2009
Presidente
Consigliere
N.R.G. «RegGen»
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it