Cassazione civile 9612/2009 Contratto atipico di parcheggio: sorge l’obbligo di custodia?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 2 maggio 2008 C.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 15 marzo 2007 dalla Corte d’Appello di Milano, confermativa della sentenza del Tribunale, che aveva respinto la domanda di risarcimento danni per il furto dell’autovettura svolta nei confronti di Lombardia Parcheggi S.p.A., la quale aveva chiamato in giudizio la Interunfall Versicherung Aktiengesellschaft per esserne tenuta indenne.

La Lombardia Parcheggi S.r.l. (già S.p.A.) ha resistito con controricorso, mentre l’Interunfall Versicherung Aktiengesellschaft non ha espletato attività difensiva.

2 – Il ricorrente denuncia con il primo motivo violazione e falsa applicazione dell’art. 1366 c.c. in relazione al successivo art. 1766 c.c., avendo la Corte d’Appello erroneamente inquadrato la fattispecie de quo nello schema del contratto di locazione e con il secondo violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 149 bis c.p.c., avendo la Corte d’Appello erroneamente statuito l’idoneità del consenso tacito dell’utente al fine della limitazione della responsabilità ex recepto del gestore dell’autorimessa.

Conseguentemente formula un primo quesito con cui chiede di stabilire se trovino applicazione le norme del contratto di deposito di cui all’art. 1766 c.c. segg., nel caso di prestazione di servizi di parcheggio presso un’autorimessa chiusa, con meccanismi di accesso e di uscita automatizzati, in assenza di sistemi di identificazione e di controllo dei veicoli e di personale appositamente incaricato della custodia dei medesimi, in presenza di regolamento affisso in tutti i luoghi di transito dell’autorimessa (entrata, uscita, scale, ascensori, cassa) in cui si dia atto dell’assenza dell’obbligo di custodia in capo al gestore.

Inoltre, con il secondo quesito, chiede di affermare che la clausola con la quale il gestore di un’autorimessa escluda l’obbligo di custodia dei veicoli o limiti la propria responsabilità in caso di furto o di danneggiamento, inserita nelle condizioni generali di fruizione del servizio di parcheggio, ha natura vessatoria ed è quindi nulla o inefficace se non approvata specificamente per iscritto.

3. – Questa stessa sezione (Cass. sez. 3^, n. 3863 del 2004) ha già dato adeguata e condivisibile risposta alle questioni sollevate statuendo che oggetto del contratto di parcheggio meccanizzato (ricorrente nell’ipotesi in cui sussiste la predisposizione di un’area di parcheggio di veicoli, alla quale si accede attraverso sistemi automatici e sono previsti sistemi automatici di pagamento della prestazione e prelievo del veicolo), che è contratto atipico per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito, è la messa a disposizione di uno spazio insieme alla custodia del veicolo, atteso che l’offerta della prestazione di parcheggio, cui segue l’accettazione attraverso l’immissione del veicolo nell’area, ingenera l’affidamento che in essa sia compresa la custodia, restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall’impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia, poichè – per il modo rapidissimo in cui il contratto si conclude – è legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all’utente.

La Corte territoriale ha criticato questi principi che, invece, vanno ribaditi, ma, con accertamento di merito non censurato in questa sede (il ricorrente non ha contestato il vizio di motivazione), ha affermato che nel caso specifico l’offerta al pubblico era visibilmente e adeguatamente manifestata quanto al suo oggetto, che era chiaramente precisato che oggetto dell’offerta era soltanto l’area di sosta e, soprattutto, ha fatto leva sulla circostanza che il C. si fosse rivolto alla persona addetta alla cassa manifestando i suoi timori per un possibile furto e ricevendone l’invito, rimasto inascoltato, a parcheggiare l’auto in uno spazio vicino alla cassa. Da ciò la Corte territoriale ha inferito la piena consapevolezza del ricorrente di avere introdotto l’auto in un parcheggio privo del servizio di custodia.

4. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria e ha chiesto d’essere ascoltato in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte con la memoria non inducono a diversa statuizione; la relazione ha già enunciato i principi giuridici che regolano la materia e ha riconosciuto che la Corte territoriale non si è attenuta ad essi; è però decisiva la considerazione che essa ha insindacabilmente accertato in linea di fatto che il C. fosse consapevole di avere introdotto il veicolo in un parcheggio privo del servizio di custodia;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; spese compensate sussistendone giusti motivi;

visti gli artt. 380 – bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2009

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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