Cassazione penale 32404/2010 Stalking tramite facebook: il sì della Cassazione!

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto – Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con l’ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Potenza ha parzialmente accolto l’istanza di riesame formulata da Distefano Paolo Giuseppe avverso il provvedimento del g.i.p. del Tribunale di Lagonegro in data 16 febbraio 2010, sostituendo la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

All’indagato è stato contestato il reato di cui all’art. 612 bis c.p. ("Atti persecutori") nei confronti di I.N. (con la quale aveva avuto una relazione sentimentale che la donna aveva voluto interrompere), e di calunnia nei confronti della stessa e di P.S., nuovo fidanzato della I..

Avverso tale decisione propone ricorso l’indagato che deduce, con un primo motivo, "violazione di diritto", perchè non sarebbero sussistiti i gravi indizi, e i descritti comportamenti non avrebbero potuto integrare il reato contestato. Quanto alla calunnia, non erano stati sentiti due testi da lui indicati. Assume poi, con altro motivo, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Le investigazioni erano basate sulle sole parole della I., prive di riscontri, e sulle dichiarazioni di suoi familiari. Non era stato interrogato il teste a discarico S.G. indicato dall’esponente. Le argomentazioni del Collegio non erano condivisibili, in quanto non era vero che il quadro indiziario era univoco: infatti nel 2009 era la stessa persona offesa a chiedere e ottenere "un contatto con il presunto stalker". Sostiene che le espressioni usate nella ordinanza sulla sua personalità, di connotazione particolarmente negativa (come "incapace di controllare i propri istinti"; "carattere allarmante"; "spregiudicato"; "con elevata propensione a delinquere"), nonchè quelle utilizzate per evidenziare i pericula libertatis (quali "pericolo di recidiva";

"stillicidio persecutorio") non erano in linea con la misura (come sostituita) ma semmai con la custodia cautelare in carcere (si trattava probabilmente di un errore del Tribunale che aveva utilizzato espressioni riferibili a tale C.E.).

Il ricorso è inammissibile per contenere censure di merito, oltretutto genericamente esposte, sulla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, avverso un’ordinanza assistita da motivazione congrua e immune da censure di ordine logico.

Il Tribunale ha, infatti, ritenuto la sussistenza dei gravi indizi relativamente alla condotta del reato previsto dall’art. 612 bis c.p..

Ha correttamente osservato, in proposito, che i comportamenti persecutori erano iniziati proprio dopo la fine della relazione tra il ricorrente e la I. ((OMISSIS)), fine che il D. S. non aveva voluto accettare e che avrebbe voluto riallacciare.

Le investigazioni hanno dato conto di continui episodi di molestie, concretatisi in telefonate, invii di sms e di messaggi di posta elettronica, nonchè di messaggi tramite internet (facebook), anche nell’ufficio dove la I. prestava il suo lavoro. Sono state poste a base del provvedimento anche le dichiarazioni della I. (motivatamente ritenuta attendibile anche per i riscontri documentali delle sue dichiarazioni), che aveva presentato varie denunce, nonchè le sommarie informazioni di diverse persone informate sui fatti. La condotta persecutoria e ossessionante dell’indagato, sempre più pressante, era anche caratterizzata dall’avere trasmesso il D., tramite facebook, un filmato che ritraeva un rapporto sessuale tra lui e la donna, nonchè dall’avere avvicinato la I., che si trovava con un collega di lavoro, con atteggiamento aggressivo, manifestando l’intenzione di picchiare l’uomo. Il D. aveva anche inviato presso l’ufficio della denunciante cinque buste contenenti compact disc con immagini intime che la riguardavano. Ciò provocava nella donna un grave stato di ansia e di vergogna che la costringeva a dimettersi. Ancora: il giorno (OMISSIS) l’indagato aveva indirizzato al P. S., nuovo compagno della I., una lettera fortemente ingiuriosa e minacciosa alla quale aveva allegato fotografie che riproducevano un rapporto sessuale che il D. aveva avuto con la vittima. Tutti tali comportamenti, minacciosi e molesti, concretavano, ad avviso del Tribunale, il reato contestato anche sotto il profilo del requisito della genesi di uno stato d’animo di profondo disagio e paura nella vittima in conseguenza delle vessazioni patite. Va sottolineato che il ricorrente non ha contestato specificamente uno solo dei comportamenti di vessazione individuati nella ordinanza.

Ha ritenuto il Tribunale la piena sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con motivazione adeguata, anche in ordine al reato di calunnia in relazione alla denuncia presentata dal D. nei confronti della I. e del P. nella quale il ricorrente affermava di avere subito una estorsione da parte di quest’ultimo che gli aveva chiesto la somma di Euro 1.700 per il ritiro di una denuncia che il P. non aveva poi ritirato nonostante gli avesse consegnato la somma richiesta. Tale comportamento era ritenuto certamente calunnioso in quanto la consegna del denaro era stata smentita proprio dal teste indicato dal D., L.C..

Ha esattamente evidenziato, infine, il Tribunale che i mancati accertamenti istruttori dedotti dal ricorrente non erano idonei ad elidere il grave quadro indiziario.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro 1.000 (mille).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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