Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma N. 3527/2009

nelle persone dei Signori:

EDUARDO PUGLIESE Presidente

RAFFAELLO SESTINI Cons. , relatore

MARIANGELA CAMINITI Primo Ref.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ex art. 9, l. n. 205 del 2000

nella Camera di Consiglio del 07 Maggio 2009

Visto il ricorso 3527/2009 proposto da:

PARTITO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA DC + 1

BORDI MARCO

rappresentato e difeso da:

FRASCAROLI AVV. RUGGERO

LAURENZI AVV. PINO

SCHIANO AVV. ANGELO

con domicilio eletto in ROMA

VIA DEL BABUINO, 107

presso

SCHIANO AVV. ANGELO

contro

MINISTERO DELL’INTERNO

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI, 12

presso la sua sede

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

e nei confronti di

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO UDC

rappresentato e difeso da:

GALOPPI AVV. GIOVANNI

MARTUCCELLI CARLO

con domicilio eletto in ROMA

PIAZZALE DON MINZONI,9

presso

MARTUCCELLI CARLO

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

– della decisione n. 2r/OPP. 2009 pronunziata il 26.04.2009 dalla Corte di Cassazione, Ufficio Elettorale Centrale Nazionale per il Parlamento Europeo;

– del provvedimento del Ministero dell’Interno del 21 aprile 2009, notificato in data 22 aprile 2009;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELL’INTERNO

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO UDC

Udito il relatore Cons. RAFFAELLO SESTINI e uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto:

che, in primo luogo, deve essere affrontata la questione attinente all’eccepito difetto di giurisdizione;

che deve rilevarsi che questo Tribunale si è già pronunziato su questione attinente al procedimento elettorale per le elezioni europee del 2004, con la sentenza n. 10330 del 2004, della Sezione I, ritenendo implicitamente la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine agli atti del procedimento (in quel caso relativamente alla decisione di ricusazione di una lista da parte dellUfficio circoscrizionale elettorale);

che, al contrario, i precedenti di questa Sezione, invocati da parte resistente, nei quali si è deciso per l’inammissibilità dei ricorsi in materia elettorale riguardano fattispecie estremamente differenti, sicchè non è possibile ad essi far richiamo per menzionare un orientamento del Collegio applicabile al caso in esame;

che con siffatte pronunzie (ex multis, TAR Lazio, sez. II bis, n. 1855 del 2008 e, precedentemente, n.7074 deol 2007) il difetto di giurisdizione era dichiarato in ragione di quanto prescritto, per le elezioni politiche, dal nostro ordinamento, come delineato dal d.P.R. n. 361 del 1957 (in particolare l’art. 87) e dal d.lgs. n. 533 del 1993 (in particolare art. 27, che fa rinvio alle norme per l’elezione della Camera dei deputati) che riservano a ciascuna delle Camere la risoluzione delle questioni relative alle elezioni dei propri componenti, assegnando alle stesse l’autodichia;

che a siffatta conclusione (confermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9155 del 2008), la Sezione è pervenuta in ragione della considerazione che – nell’ambito delle elezioni per il Parlamento nazionale – l’autodichia di ciascuna Camera non può essere intesa unicamente con riferimento a quanto potrebbe desumersi da una lettura di stretta interpretazione dell’art. 66 Cost., ma – secondo quanto voluto dal legislatore – va interpretata come estesa all’accertamento della legittimità di tutte le operazioni elettorali e, quindi anche di quelle ricomprese nella fase precedente lo svolgimento della competizione elettorale vera e propria;

che nella fattispecie in esame non trova ragione d’essere il riferimento all’autodichia del Parlamento, poiché si tratta del procedimento che conduce all’elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo;

che a siffata prima considerazione deve aggiungersi che alla valutazione della sussistenza del procedimento, predisposto e tipizzato dalla l. n. 18 del 1979 e per rinvio dal d.P.R. n. 361 del 1957, si unisce la necessità della valutazione, in sede di composizione del Parlamento sovranazionale, di principi di cui alla Costituzione, con particolare riferimento all’art. 49 Cost., che tutela la partecipazione politica di ciascun cittadino attraverso i partiti politici;

che tale principio non può prescindere dal regolare svolgimento del procedimento teso a determinare il concorso dei partiti democraticamente nelle competizioni elettorali;

che, al di fuori delle limitazioni predisposte dalle leggi nazionali per quanto riguarda le garanzie di tutela giurisdizionale con riferimento al caso eccezionale della autodichia, deve farsi ricorso a quanto generalmente predisposto dall’ordinamento a garanzia dell’espletamento dei rimedi giurisdizionali;

che in disparte di ogni ulteriore considerazione d’ordine procedurale, il Collegio ritiene dunque in ossequio al superiore principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, di dover esaminare il ricorso in epigrafe nel merito;

– che, al riguardo, il giudizio in esame appare suscettibile di decisione con sentenza redatta in forma succintamente motivata, e che di tale possibilità sono stati informati i difensori presenti in udienza;

– che le complesse e “sofferte” vicende storiche concernenti il successivo utilizzo del simbolo del partito della Democrazia Cristiana quale storicamente operò fin dalla Liberazione e dalla nascita della Repubblica, appaiono non rilevanti rispetto alla più semplice e limitata fattispecie in esame;

– che Parte ricorrente impugna, infatti, il provvedimento di rigetto dell’opposizione all’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale contro la ricusazione del proprio simbolo da parte del Ministero dell’interno;

– che il gravato provvedimento risulta essere stato adottato in applicazione dell’art. 14, commi 3, 4. 6. del DPR n. 361 del 1957, richiamato per le elezioni del Parlamento Europeo dall’art. 11, primo comma, della legge n. 18 del 1979;

– che la normativa di riferimento richiamata mira a tutelare la libera scelta dell’elettore, garantita dall’art. 49 della Costituzione, evitando la compresenza di simboli, immagini e scritte idonee a generare confusione fra i diversi partiti politici in competizione;

– che nella fattispecie in esame l’individuazione dell’idoneità dei due simboli ad ingenerare confusione nell’elettore munito di ordinaria conoscenza e diligenza appare scevra da vizi logici apprezzabili in questa sede, stante la loro evidente ed oggettiva somiglianza;

– che diviene quindi obbligata la scelta di dare priorità ai <>, qual’è il partito politico controinteressato, che ha attualmente propri eletti al Parlamento Europeo ed anche una sorta di “legittimazione democratica” nazionale del proprio simbolo mediante la presenza di numerosi rappresentanti nel Parlamento italiano;

– che il ricorso deve quindi essere respinto nel merito, e che sussistono tuttavia idonee ragioni per compensare le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. Seconda Bis pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo RESPINGE.

Compensa le spese di giudizio.

La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 07 Maggio 2009

PRESIDENTE

CONSIGLIERE

N.R.G. 3527/2009

N.R.G. «RegGen»

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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