Cassazione penale 10006/2010 La mancata conoscenza della lingua italiana va eccepita subito!

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

N.O., personalmente, ricorre in Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Perugia del 30.06.2009 che confermava il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale in data 16.06.2009 gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere con riferimento ai reati di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana.
Motivi della decisione

Il ricorrente censura l’ordinanza del Tribunale del riesame di Perugia e ne chiede l’annullamento per violazione di legge in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. c) ed all’art. 143 c.p.p. in ordine alla mancata nomina di un interprete nell’udienza del 29.06.2009, tenutasi dinanzi al Tribunale di Perugia, Sezione Riesame ed Appelli, alla quale partecipava.

Lamenta il N.O. che la circostanza che egli non conosceva la lingua italiana risultava agli atti fin dal primo contatto dello stesso con l’Autorità Giudiziaria Italiana e cioè fin dal 12 giugno 2009, data del suo arresto, attraverso apposita comunicazione inviata in pari data dalla Casa Circondariale di (OMISSIS) alla Procura della Repubblica di Perugia ed all’ufficio del G.I.P.. Il Tribunale del Riesame, pertanto, avrebbe dovuto prendere atto della sopra indicata circostanza, in considerazione, tra l’altro, che l’interprete era presente all’udienza di convalida del fermo e all’applicazione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, e avrebbe dovuto nominare un interprete per consentirgli la partecipazione consapevole all’udienza ex art. 309 c.p.p. e soprattutto per assicurargli il diritto di rendere, in una lingua da lui conosciuta, spontanee dichiarazioni.

Osserva la Corte di Cassazione che il proposto motivo non è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, (cfr Cass. Sez. 1^, Sent. n. 21669 dell’11.3.2009 rv. 243794), la difesa del ricorrente avrebbe dovuto eccepire immediatamente, in sede di udienza davanti al tribunale del riesame la mancata conoscenza della lingua italiana, ciò che non risulta essere avvenuto.

La mancata nomina di un interprete all’imputato che non conosce la lingua italiana da luogo infatti ad una nullità che è a regime intermedio e, come tale, deve essere eccepita dalla parte presente prima del compimento dell’atto o, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo.

Il proposto ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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