Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma N. 632/2009

composto dai Magistrati:

– ELIA ORCIUOLO Presidente

– ELENA STANIZZI Consigliere Rel. Est.

– ROBERTO PROIETTI Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso N. 632/2009 R.G. proposto da Nicola CASTELLO, rappresentato e difeso dall’Avv. Sergio Segna e dall’Avv. Ada De Marco ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale di quest’ultimo sito in Roma, Piazza della Libertà n. 20;

CONTRO

– il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è, ope legis, domiciliato;

PER OTTENERE

– l’accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione del supplemento giornaliero previsto dall’art. 2 della legge n. 135 del 1975, nella misura intera, a decorrere dall’1 gennaio 1984, oltre gli interessi legali sulle somme rivalutate, delle differenze non corrisposte, a decorrere dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo;

E PER L’ANNULLAMENTO

– del provvedimento prot. n. 7/4F-1/828/291 del 20 novembre 1997, adottato dal Direttore della 7° Divisione — Direzione Generale per gli Ufficiali dell’Esercito, recante il diniego di corresponsione del supplemento giornaliero dell’indennità mensile di istituto nella misura prevista dall’art. 2 della legge n. 135 del 1975;

– del provvedimento prot. n. 1121/1/TE-2557/1997 del 24 novembre 1997, adottato dal Vicedirettore Generale della 7° Divisione — 1° Sezione TE — Direzione Generale per Sottufficiali e Militari di Truppa dell’Esercito, recante il diniego di corresponsione del supplemento giornaliero dell’indennità mensile di istituto nella misura intera prevista dall’art. 2 della legge n. 135 del 1975;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Fissata la camera di consiglio per la definizione del ricorso con sentenza succintamente motivata ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificati dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000;

Udita, alla Camera di Consiglio del 24 aprile 2009, l’Avv. De Marco per la parte ricorrente e l’Avv. dello Stato per l’Amministrazione resistente – Giudice relatore il Consigliere Elena Stanizzi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Espone in fatto l’odierno ricorrente di aver prestato servizio presso il Carcere Militare di Torino e di aver ripetutamente sollecitato la corresponsione del supplemento giornaliero previsto dall’art. 2 della legge n. 135 del 1975, nella misura intera, mediante istanze esitate negativamente dall’Amministrazione della Difesa.

Ha dunque sottoscritto, unitamente ad altri militari versanti nelle medesime condizioni, mandato per la proposizione di ricorso giurisdizionale al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto patrimoniale e l’annullamento dei provvedimenti di diniego di tale diritto.

Il ricorso, iscritto al n. 2268/1998 del ruolo generale, è stato definito con sentenza di accoglimento n. 13172/2004, ma il nome del ricorrente non veniva incluso nell’epigrafe della sentenza in quanto, per errore, non riportato nell’epigrafe del ricorso.

Stante il diniego dell’Amministrazione di provvedere all’estensione del giudicato discendente dalla predetta sentenza anche a favore dell’odierno ricorrente, e sul presupposto che non possa esperirsi la procedura di correzione dell’errore materiale della sentenza, non emergendo dalla stessa senza possibilità di equivoci l’identità della parte quale destinatario della pronuncia, il ricorrente ha quindi adito questo Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla percezione della richiesta indennità, con annullamento dei gravati provvedimenti, in senso analogo a quanto stabilito nella sentenza n. 13172/2004.

Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione, eccependo l’intervenuta prescrizione del diritto del ricorrente e sostenendo, nel merito del ricorso, la sua infondatezza con richiesta di corrispondente pronuncia.

La causa è stata fissata ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificati dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000.

Alla Camera di Consiglio del 24 aprile 2009, la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti, trattenuta per la decisione, come da verbale.

D I R I T T O

La causa è stata fissata ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificati dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000, ai sensi del quale: “Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata. …La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare ovvero fissata d’ufficio a seguito dell’esame istruttorio previsto dal secondo comma dell’articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni”, stante la completezza dell’istruttoria e la manifesta infondatezza del ricorso, con il quale è proposta azione di accertamento del diritto del ricorrente alla percezione del supplemento giornaliero dell’indennità mensile di istituto nella misura prevista dall’art. 2 della legge n. 135 del 1975, oltre interessi legali sulle somme rivalutate a decorrere dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo, nonché azione impugnatoria avverso i provvedimenti – meglio indicati in epigrafe nei loro estremi – recanti il diniego di corresponsione delle richieste somme.

Preliminarmente alla delibazione nel merito del ricorso, va precisato in punto di fatto che il ricorrente ha sottoscritto, unitamente ad altri militari versanti nelle medesime condizioni, mandato per la proposizione di ricorso giurisdizionale collettivo al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto patrimoniale e l’annullamento dei provvedimenti di diniego di tale diritto.

Il ricorso, iscritto al n. 2268/1998 del ruolo generale, è stato definito con sentenza di accoglimento n. 13172/2004 ma il nome del ricorrente non è stato incluso nell’epigrafe della sentenza in quanto, per errore, non riportato nell’epigrafe del ricorso.

Ed infatti, il ricorso introduttivo del giudizio definito con la citata sentenza non riporta nella sua epigrafe il nome del ricorrente, il quale è indicato solo nel corpo del ricorso, laddove vengono effettuati i conteggi delle somme asseritamene spettanti a ciascun ricorrente, e ricompreso tra i soggetti che hanno conferito mandato legale, con relativa sottoscrizione.

Nel ritenuto presupposto che non possa esperirsi la procedura di correzione dell’errore materiale della sentenza, non emergendo dalla stessa senza possibilità di equivoci l’identità della parte quale destinatario della pronuncia, il ricorrente ha quindi proposto autonomo ricorso al fine di ottenere il riconoscimento del vantato diritto e l’annullamento dei gravati provvedimenti.

Ciò posto il Collegio – alla luce del modificato quadro giurisprudenziale formatosi in materia – non può che negativamente delibare in ordine alle azioni proposte dal ricorrente, il che consente di prescindere dall’esame dell’eccezione, sollevata dalla resistente Amministrazione, di prescrizione del vantato diritto alla corresponsione del supplemento giornaliero dell’indennità mensile di istituto nella misura prevista dall’art. 2 della legge n. 135 del 1975.

Come già statuito dalla Sezione in precedenti pronunce, ed a modifica dell’orientamento precedentemente assunto, la disamina della normativa di riferimento non consente il riconoscimento del diritto vantato dal ricorrente.

In tale direzione va precisato che con la legge 22 dicembre 1969, n. 967, è stata attribuita alle Forze di pubblica sicurezza, Carabinieri, Guardia di finanza e agenti di custodia, una “indennità mensile” per servizi d’Istituto.

La legge 23 dicembre 1970, n. 1054, contenente “Norme per il riordinamento dell’indennità mensile per servizio d’Istituto dovuta al/e forze di polizia e al persona/e civile dell’Amministrazione penitenziaria”, ha riordinato l’indennità in parola fissandone i relativi importi, in dipendenza del grado rivestito e dell’anzianità di servizio maturata, ferma restando all’epoca la quota pensionabile che la legge precedente aveva determinato in £ 15.000.

Leggi successive (legge n.. 628/21973; legge n. 926/1973), aumentarono la misura dell’indennità in oggetto e la quota pensionabile.

La legge n. 135/1975, peraltro ha istituito un “supplemento giornaliero dell’indennità d’Istituto nella, misura di £. 1300 per ogni giornata di effettivo servizio” (£. 1800 per i turni effettuati tra le h. 22:00 e le ore 6:00 e a £ 3300 per turni continuativi eccezionalmente di durata non inferiore alle 12 ore comprendenti una prestazione notturna di almeno 8 ore).

Con la legge 10 agosto 1981, n. 475 è stata estesa anche al personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica “in servizio presso gli Stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, l’indennità per i servizi d’istituto” che la legge n. 1054/1970 aveva istituito a favore di Carabinieri, Guardia di Finanza, P.S., e Agenti di custodia in servizio presso le Carceri comuni. Tale indennità doveva essere corrisposta “limitatamente al periodo di effettivo servizio prestato per la diretta custodia e vigilanza dei detenuti” e non era cumulabile con l’indennità di impiego operativo prevista dalla legge n. 187/1976. Spettava al militare scegliere tra le due indennità quella più favorevole. L’indennità in parola era “pensionabile sino all’importo massimo previsto per l’indennità di impiego operativo”.

La legge 20 marzo 1984, n. 34 ha soppresso l’indennità mensile di istituto, di cui alla legge n. 1054/1970 per il personale della Polizia di Stato e degli altri corpi di polizia, sostituendola con una speciale indennità pensionabile secondo le misure indicate nella legge, “… fatto salvo il supplemento giornaliero dell’Indennità mensile d’istituto previsto dall’art. 2, L. 28 aprile 1975, n. 135”.

La legge 14 novembre 1987 n. 468, nell’ambito del riordino del trattamento economico del personale militare delle Forze armate, ha istituito, per detto personale, un’indennità militare forfettaria lorda non pensionabile riconoscendo, ai militari prestanti servizio presso le carceri militari, una quota pari al 25% dell’indennità spettante alla forze di polizia ai sensi dell’art. 43, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121, a titolo di indennità pensionabile.

In seguito, il D.P.R. del 31 luglio 1995 n. 395, ha previsto, limitatamente alle Forze di polizia, nell’ambito di un generale riordino del trattamento economico della categoria, l’aumento degli importi relativi all’indennità pensionabile (che questo personale percepiva in virtù della legge n. 69/84) con contestuale soppressione del supplemento giornaliero.

Successivamente il D.P.R. 10 maggio 1996 n. 360, all’art. 7, disciplinando gli aspetti retributivi del personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena ha stabilito che “.. la quota percentuale dell’indennità pensionabile”(già spettante al predetto personale nella misura del 25% di quella spettante alle forze di polizia) fosse “… rapportata alle misure dell’indennità pensionabile per il personale delle forze di polizia a ordinamento militare previste dal comma 3 dell’art. 37 del D.P.R. n. 395 del 1995”.

Poiché l’art. 37 richiamato, oltre a riordinare il trattamento economico delle Forze di polizia (comma 3), ha anche soppresso, con riferimento alle stesse, il supplemento giornaliero (comma 2), si pone il problema se, il rinvio all’art 37, comma 3, oltre a individuare la base per il calcolo dell’indennità pensionabile, spettante ai militari, implichi anche l’estensione agli stessi della soppressione del supplemento giornaliero (prevista al comma 2).

A tale quesito occorre dare risposta affermativa per le ragioni di seguito indicate.

L’indennità in parola è stata regolata, in passato, dalla legge 10 agosto 1981, n. 475, che all’articolo l prevedeva a favore del personale delle F.A. in servizio presso gli stabilimenti di pena, l’indennità d’istituto ed all’art. 2 il supplemento giornaliero a favore del personale di truppa di leva destinato presso gli stessi stabilimenti, già attribuito con l’art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 al personale dell’Arma dei Carabinieri.

Successivamente, con l’emanazione dell’art. 2, comma 2 bis, della legge 14 novembre 1987, n. 468, l’indennità d’istituto è stata sostituita dall’indennità pensionabile del personale militare in servizio presso gli istituti di pena, pari al 25% di quella spettante al personale dell’Arma ai sensi della legge 1 aprile 1981, n. 121. Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, all’articolo 37, ha incrementato l’importo dell’indennità pensionabile (comma 1), fissando gli importi mensili ripartiti per grado (comma 3) e sopprimendo il supplemento giornaliero (comma 2).

Di tali ultime disposizioni, quella indicata al comma 3 dell’art. 37 del D.P.R. 395/95, è stata fissata come nuovo parametro di riferimento dal D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360 (recepimento del provvedimento di concertazione, riguardante il biennio 1996-97, per il personale non dirigenziale delle F.A.: art.7) per calcolare la quota percentuale da attribuire al personale militare in servizio presso gli stabilimenti di pena, utilizzando lo stesso criterio normativo già impiegato nei confronti di altro personale.

Ne discende che l’art. 37 del D.P.R. n. 395/95, ha efficacia nei confronti delle forze di polizia e dell’arma dei carabinieri, ma non anche del personale militare. Tale articolo ha previsto, al comma 1, un aumento dell’indennità pensionabile pari al 6% con decorrenza 1 novembre 1995, mentre, al secondo comma, è stato previsto un ulteriore incremento, pari a lire 37.400 mensili lorde, con decorrenza 1 novembre 1995, in sostituzione del supplemento giornaliero dell’indennità di istituto, soppresso con medesima decorrenza; – gli importi, come rideterminati ai sensi delle disposizioni indicate, hanno subito un ulteriore incremento con decorrenza 31 dicembre 1995, in ragione della fissazione del nuovo orario di lavoro (comma 4); – il personale militare, è destinatario del D.P.R. n. 394/95 (e non del D.P.R. n. 395/95) il quale, all’articolo 9 dispone che “a decorrere dal 1° novembre 1995 per il personale delle capitanerie di porto e per il personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, di cui all’art. 2, comma 2 bis, della legge 468/87, la quota percentuale dell’indennità pensionabile prevista nella predetta norma va rapportata alle misure di detta indennità incrementata unicamente del 6%”.

Dal quadro normativo descritto, emerge che il legislatore ha inteso riconoscere un aumento complessivo alla data del 1° novembre del solo 6% cumulativo e non più la maggiorazione di lire 37.400, assorbita dai successivi aumenti di trattamento economico. Ciò appare rispondente alla medesima ratio che ha caratterizzato l’erogazione degli aumenti corrisposti al personale delle forze di polizia ed arma carabinieri (fissazione del nuovo orario di lavoro – art. 37, comma 4 del D.P.R. n. 395/95), la quale è analoga a quella che ha determinato il riconoscimento, in favore del personale militare, dell’assegno pensionabile (art. 4 del D.P.R. n. 394/95).

Va, peraltro, considerato, che la correlazione tra l’importo base dell’indennità pensionabile e l’indennità d’istituto prevista a favore del personale in servizio presso gli stabilimenti di pena (pari al 25% dell’indennità pensionabile delle Forze di polizia) è stata introdotta solo successivamente, con il D.P.R. n. 360/96 (articolo 7), sicché, appare chiara la volontà del legislatore di quantificare diversamente gli importi dell’indennità.

E’ evidente, in tale situazione, che il cumulo degli emolumenti comporterebbe una inammissibile duplicazione di trattamenti economici.

Discende, dalle considerazioni che precedono, l’infondatezza del ricorso che va, pertanto, respinto.

Sussistono validi motivi – connessi alla peculiarità della fattispecie – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

– Roma -Sezione Prima bis-

Pronunciando sul ricorso N. 632/2009 R.G., come in epigrafe proposto – deciso ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (come modificati dall’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205) – lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 aprile 2009.

Elia ORCIUOLO Elena STANIZZI

(Presidente) (Giudice Relatore Estensore)

N. 632/2009 R.G.

TAR Lazio –Roma – Sez. I bis- ric. n. 632/2009 r.g.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *