Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma N. 1005/2009

composto dai Magistrati:

– ELIA ORCIUOLO Presidente

– ELENA STANIZZI Consigliere Rel. Est.

– GIUSEPPE ROTONDO I Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso N. 1005/2009 R.G. proposto da Antonio MARINELLI, rappresentato e difeso da se medesimo e domiciliato presso la Segreteria della Sezione in Roma, Via Flaminia n. 189;

CONTRO

– il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è, ope legis, domiciliato;

PER L’ACCERTAMENTO

* dell’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza del ricorrente volta ad ottenere l’accesso al processo verbale n. 11 del 4 aprile 2003;

E PER OTTENERE

– l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente all’accesso, mediante visione ed estrazione di copia, alla predetta documentazione, con conseguente ordine all’intimata Amministrazione di provvedere alla sua esibizione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Nessuno comparso per le parti alla camera di consiglio del 18 marzo 2009 – Giudice relatore il Consigliere Elena Stanizzi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Espone in fatto l’odierno ricorrente di essere cessato dal servizio in data 13 febbraio 2001 e di aver prodotto, in data 11 dicembre 2008, istanza volta ad ottenere l’accesso al processo verbale n. 11 del 4 aprile 2003.

Stante l’inerzia dell’Amministrazione della Difesa su tale istanza, il ricorrente ha quindi adito questo Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, nonché l’accertamento del proprio diritto all’accesso alla richiesta documentazione, con conseguente ordine di esibizione della stessa a carico dell’Amministrazione, deducendo, a sostegno della pretesa, i vizi di eccesso di potere e di violazione di legge per violazione degli artt. 2, 10, 22, 23 e 25 della legge n. 241 del 1990.

Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione con formula di rito.

Alla camera di consiglio del 18 marzo 2009, la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

D I R I T T O

Con il ricorso in esame l’odierno ricorrente si duole del silenzio serbato dall’intimata Amministrazione della Difesa sull’istanza, dallo stesso avanzata, volta ad ottenere l’accesso al processo verbale n. 11 del 4 aprile 2003.

Ciò posto, rileva innanzitutto il Collegio la mancata indicazione, da parte del ricorrente, degli elementi che consentano l’individuazione dell’autorità emanante il richiesto provvedimento.

Inoltre, non viene in alcun modo specificato, in relazione al contenuto dell’atto di cui si chiede l’accesso, l’interesse personale giuridicamente rilevante dell’istante.

In proposito, va ricordato che l’accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 è finalizzato a consentire al privato richiedente, che vi abbia un apprezzabile interesse, la conoscenza di un atto fisicamente esistente e puntualmente individuato, esulando dall’ambito di esperibilità di tale azione quei documenti non indicati nei loro riferimenti essenziali e la cui esibizione imporrebbe all’Amministrazione la prestazione di un facere, consistente nella ricerca ed individuazione degli stessi, non potendo farsi ricadere, mediante l’attivazione del diritto di accesso, sull’Amministrazione destinataria della relativa richiesta, un onere di ricerca e di individuazione della documentazione che si presenti funzionale agli interessi dell’istante e che non sia individuata nei suoi estremi.

Inoltre, l’art. 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, riconosce il diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione a “chiunque vi abbia interesse” ricollegando tale interesse all’esigenza di tutela di “situazioni giuridicamente rilevanti”.

Rimane dunque fermo che l’accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti direttamente o indirettamente si rivolgono, e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva, con la conseguenza che incombe sull’istante l’onere di specificare, nell’istanza di accesso, l’interesse allo stesso sotteso in relazione al contenuto dell’atto, e la rilevanza della sua conoscenza per la tutela della propria posizione di interesse.

Tale onere, nella fattispecie in esame, non risulta in alcun modo assolto non essendo indicato, né nell’istanza di accesso né nel ricorso – oltre che l’autorità emanante – l’interesse dell’istante alla conoscenza dell’atto indicato, di cui non è peraltro fornita alcuna indicazione circa il contenuto, nella sua relazione con la posizione del richiedente.

Ne consegue che l’istanza di accesso deve essere dichiarata inammissibile, e con essa anche il ricorso in esame.

Stante la costituzione solo formale dell’Amministrazione e considerata la difesa in proprio del ricorrente, possono equamente compensarsi tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

– Roma -Sezione Prima bis-

Pronunciando sul ricorso N. 1005/2009 R.G., come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2009.

Elia ORCIUOLO – Presidente

Elena STANIZZI – Cons. Relatore Estensore

N. 1005/2009 R.G.

TAR Lazio –Roma – Sez. I bis- ric. n. 1005/2009 r.g.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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