CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 2 novembre 2010, n.22280 CESSIONE DEL CREDITO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 1264 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

I giudici di appello avevano fondato la loro decisione sull’ – erroneo – presupposto che la comunicazione tra cedente X e cessionario B. non fosse mai intervenuta, stabilendo che la opposizione a precetto era fondata “difettando la pretesa con essa fatta valere dei necessari elementi costitutivi”.

In realtà, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la cessione del credito contemplata dall’art. 1250 c.c. si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, senza che sia necessario l’assenso del debitore ceduto e produce immediatamente l’effetto reale tipico di trasferire al cessionario la titolarità del credito.

L’atto di precetto – opposto dalla Z. – costituiva la informazione corretta e giuridicamente rilevante che era stata data alla debitrice ceduta della cessione del credito.

Osserva il Collegio:

I principi di diritto segnalati dal ricorrente corrispondono alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale:

“La natura consensuale del contratto comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell’accordo, mentre l’efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore (in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega l’unica conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente) conseguono alla notificazione o all’accettazione della cessione al contraente ceduto, che non si identificano peraltro con gli istituti dell’ordinamento processuale e non sono pertanto soggetti a particolari discipline o formalità ma sono atti a forma libera, sicché ove la notificazione, consistente in una dichiarazione recettizia, venga fatta in forma scritta, non deve essere necessariamente sottoscritta dal creditore cedente, essendo al riguardo sufficiente che vi siano inequivoci elementi indicanti la relativa provenienza, in modo che risulti al debitore ceduto pienamente assicurata la prova e la non problematica conoscenza dell’avvenuta cessione” (Cass. 26 aprile 2004 n. 7919).

Ed ancora:

“La natura consensuale del contratto comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell’accordo, mentre l’efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore (in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega l’unica conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente) conseguono alla notificazione o all’accettazione della cessione al contraente ceduto” (Cass. 16 giugno 2006 n. 13954).

Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, la cessione è valida ed efficace tra cedente e cessionario quando sia stata data la comunicazione di essa al debitore ceduto.

Con accertamento che sfugge a qualsiasi censura, in quanto esente da vizi logici ed errori giuridici, la Corte territoriale ha escluso che, nel caso di specie, il B. avesse fornito la prova della comunicazione dell’avvenuta cessione alla debitrice ceduta.

Tanto è sufficiente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per escludere la validità ed efficacia della cessione.

Sfugge, pertanto, a qualsiasi censura la conclusione cui sono pervenuti i giudici di appello, i quali hanno riconosciuto la fondatezza della opposizione al precetto, difettando la pretesa fatta valere con esso dei necessari elementi costitutivi.

Rimane assorbito l’ulteriore profilo della vicenda, relativo alla inesistenza del credito al momento della cessione, per effetto della transazione raggiunta tra la debitrice e l’originaria creditrice e del successivo pagamento effettuato dalla Z. nelle mani della X.

Si ricorda, tuttavia, che:

“In tema di cessione dei crediti, la responsabilità del debitore ceduto è configurabile solo in relazione al mancato adempimento di un debito effettivo, mentre, ove egli dimostri la inesistenza del credito che ha formato oggetto della cessione, tale fatto è impeditivo della nascita della pretesa creditoria, ancorché la cessione sia stata notificata al debitore ai sensi dell’art. 1264 cod. civ.” (Cass., 26 luglio 2002 n. 11073).

“Perfezionatasi la cessione, il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti la esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e le eccezioni riguardanti l’esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi” (Cass. 7 aprile 2009 n. 8373).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

Nessuna pronuncia in ordine alle spese, non avendo l’intimata svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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