CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO – ORDINANZA 31 agosto 2010, n.18983 MALATTIE TRASFUSIONALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Preliminarmente, si deve osservare che l’atto con il quale C. C. V. e S. V. M., P. M., C. M., S. M., B. T. M., R. R. G. M., R. M., M. M., R. M., E. M. e M. M., quali eredi del resistente nel frattempo deceduto, hanno dichiarato di rinunciare alla prosecuzione del giudizio, atto depositato dal difensore nominato con procura in calce, è nullo, a parte ogni questione sulla rilevanza nel presente giudizio della dichiarazione di rinuncia alla sua prosecuzione che provenga dal resistente o dai suoi aventi causa. Si deve infatti evidenziare che nel giudizio di cassazione, in cui, come è noto, è ininfluente la sopravvenuta morte della parte, coloro che intendano prendervi parte, in proprio nome e nella qualità di eredi, possono farlo con atto di intervento o con ricorso, ma mai con comparsa di costituzione, non prevista per siffatto procedimento, e previo rilascio di apposita procura notarile, stante la perdurante valenza del mandato rilasciato dall’originario ricorrente; con la conseguenza che la costituzione in qualità di eredi nel giudizio di cassazione a mezzo di deposito di comparsa di costituzione (o con memoria, come nella specie), è nulla (Cass. 23 febbraio 2007 n. 4233).

Passando all’esame del ricorso dell’Amministrazione, il primo motivo denuncia violazione dell’art. 4 legge 25 febbraio 1992 n. 210 e critica la sentenza impugnata per avere riconosciuto il diritto del M. all’assegno una tantum previsto dalla legge n. 210 del 1992 e successive modificazioni, pur in mancanza di prova del nesso di causalità tra la trasfusione e la malattia e pur non essendo questa ascrivibile ad alcuna delle categorie previste dalla legge.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 1, primo comma, legge 25 febbraio 1992 n. 210. Sostiene che lo speciale assegno in questione è riferibile, in base alla norma denunciata, soltanto ai soggetti che abbiano subito lesioni o infermità in conseguenza di vaccinazioni obbligatorie: ha errato la Corte di merito nel ritenere l’ampliamento della platea dei beneficiari dell’assegno speciale a seguito della legge 25 luglio 1997 n. 238, avendola invece ristretta.

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 2 della medesima legge n. 210 del 1992 e deduce che non spettano gli interessi sull’indennizzo previsto dalla norma denunciata, la quale non ha natura assistenziale; del resto gli interessi sono espressamente esclusi dalla norma per l’assegno una tantum.

Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.

Nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., si è rilevato che la questione posta dal secondo motivo di ricorso, se cioè fra i soggetti che hanno diritto all’indennizzo aggiuntivo definito come assegno una tantum, per il periodo antecedente l’entrata in vigore della legge medesima, siano compresi anche coloro che avevano subito danni irreversibili da epatiti contratte a seguito di trasfusioni, è stata risolta dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che detto beneficio aggiuntivo è limitato ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, della citata legge stessa, e cioè a quanti abbiano subito una menomazione permanente alla salute a seguito di vaccinazione obbligatoria (v. Cass. 7 aprile 2008 n. 8976, Cass. 29 ottobre 2007 n. 22661, e per utili riferimenti, fra le più recenti Cass. 6 novembre 2009 n. 23591).

Nella relazione si è pure osservato quanto al terzo motivo, innanzitutto che esso deve essere riferito agli interessi maturati sull’indennizzo già corrisposto ma versato in ritardo rispetto alla domanda amministrativa, unica statuizione in tema di accessori contenuta nella sentenza impugnata, e poi che essendo la prestazione de qua un credito di natura assistenziale, l’ente debitore, in caso di ritardo nell’adempimento, è tenuto a corrispondere gli interessi o la rivalutazione monetaria, ex art. 429 cod. proc. civ., nella maggiore misura, alla stregua dell’art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Cass. 13 ottobre 2009 n. 21703, oltre che da Cass. 10 novembre 2008 n. 26883).

Il Collegio condivide le suesposte argomentazioni ed i principi richiamati, argomentazioni a cui del resto le parti non hanno replicato.

Si deve perciò concludere per l’accoglimento del secondo motivo, che determina l’assorbimento del primo, e per il rigetto del terzo.

Cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto della domanda per la parte concernente l’assegno una tantum nella misura pari per ciascun anno al trenta per cento dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 per il periodo compreso fra il 1982 e la decorrenza dell’indennizzo riconosciuto ai sensi della medesima normativa.

Tenuto conto dei limiti di accoglimento della domanda dell’assistibile e dell’esito complessivo del giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti le spese delle fasi di merito e del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, e rigetta il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e decidendo nel merito, rigetta la domanda di concessione dell’assegno una tantum ex lege n. 210 del 1992; compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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