CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 13 luglio 2010, n.16381 OMESSA TEMPESTIVA DIAGNOSI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che i resistenti deducono alcune eccezioni di inammissibilità del ricorso sia in relazione, a loro avviso, della necessità dei quesiti ex art. 366 bis c.p.c. sia per violazione dell’art. 366 primo comma n. 5, nella formulazione novellata ex dec. leg.vo n. 40/2006, ovvero per generica indicazione degli atti processuali e documenti sui quali i ricorrenti pretendono di fondare la propria impugnativa.

2. Ciò posto punto centrale del ricorso, che contiene due motivi principali e due subordinati, sembra essere quello in merito alla statuizione del giudice del gravame che non ha riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra la condotta del medico che aveva repertato il omissis una radiografia toracica a G. G., che non aveva evidenziato alcun tumore al polmone e la morte del G. avvenuta il omissis all’ospedale omissis, ove era stato trasferito dall’Ospedale omissis il omissis per acclarato duplice tumore cerebrale probabilmente non primitivo, ma secondario riscontrato nello stesso nosocomio in cui era stata effettuata la radiografia toracica.

3. Al riguardo, premette il Collegio che la prima eccezione dei resistenti va disattesa, essendo la sentenza impugnata di data anteriore al 2 marzo 2006.

Così come va disattesa la seconda deduzione, in quanto, sia pure in maniera non del tutto completa, in tutto il ricorso viene ricostruita con indicazione di vari documenti la vicenda controversa.

4. Ciò posto, e passando all’esame dei primi due motivi, che rappresentano il “cuore del ricorso” e vanno esaminati congiuntamente per la loro interconnessione, il Collegio osserva quanto segue.

4.1. Contrariamente al loro contenuto, la sentenza impugnata non ha affatto omesso di pronunciarsi su tutte le domande proposte dagli appellanti ed, in particolare, sulla domanda principale formulata sul rapporto di causalità da ricollegare non tanto ad errore di diagnosi sulla presenza o meno di un tumore al polmone desunto da constatati reperti patologici (diagnosi mai formulata dal radiologo), bensì alla mancata individuazione di qualsivoglia alterazione patologica in atto (presenza di noduli), quindi da caratterizzare con indagini aggiuntive dal cui esame si sarebbe potuta con certezza formulare diagnosi sulla sua natura (presenza o meno di neoplasia), specie e gravità ed, in particolare, sulla presenza di disseminazioni in atto, con immediato ricorso alle terapie del caso.

Al riguardo, va sottolineato che questa Corte, con una decisione che affronta in modo approfondito il tema del rapporto intercorrente tra la fattispecie del nesso causale e quello della colpa (Cass. n. 7997/05), dopo aver distinto il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento da quello di causalità giuridica e aver affermato che la valutazione del nesso di causalità giuridica, tanto sotto il profilo della dipendenza dell’evento dai suoi antecedenti fattuali, quanto sotto l’aspetto della individuazione del novus actus interveniens, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica, ove questi risultino esaustivi ,di logica, in caso contrario, ha poi ulteriormente precisato quanto segue.

Nell’illecito omissivo, come nella specie, l’analisi morfologica della fattispecie segue un percorso affatto speculare – quanto al profilo probabilistico – rispetto a quello commissivo, dovendosi in altri termini accertare il collegamento evento/condotta omissiva in termini di probabilità inversa, onde dedurne che l’incidenza del comportamento omesso si ponga in relazione o meno probabilistica con l’evento che, comunque si sarebbe avverato anche se il comportamento fosse stato posto in essere (Cass. n. 7997/05, in motivazione).

4.2. Applicando questo principio interpretativo al caso in esame (presunta responsabilità del radiologo per erronea diagnosi sulla presenza nel torace del paziente della malattia tumorale), si constata che il giudice dell’appello esamina tutto il materiale acquisito al processo, documentale e peritale, anche di parte, dei cui consulenti sottolinea la onestà intellettuale, per condividere la indicazione fornita dai CTU per i quali “non è possibile con i dati oggi disponibili escludere con certezza che tali lesioni secondarie fossero già presenti al momento dell’esame radiologico in contestazione (ovviamente con dimensioni minori)… è difficile affermare con sicurezza quanto una diagnosi al momento dell’esame radiografico del torace avrebbe potuto influire sulla sopravvivenza del paziente”.

In virtù di tali indicazioni e precisato che la domanda è stata proposta ex art. 2043 c.c., per cui la responsabilità presuppone, se non la certezza, una ragionevole probabilità di nesso causale tra condotta colpevole ed evento dannoso, il giudice dell’appello, riportandosi alle modalità di evoluzione del tumore, acclarate dalla letteratura medica e dal quale risultò affetto il G., giunge a concludere che non è possibile formulare un giudizio circa la sussistenza del nesso causale tra la condotta del radiologo e la malattia, neppure fondato sul mero calcolo probabilistico e, quindi, disattende la domanda risarcitoria.

Quanto argomentato in sentenza, di cui si sono per completezza riportati ampli, se non tutti gli stralci, consente di ritenere assolutamente non meritevole di accoglimento la censura che nulla aggiunge in questa sede di diverso da quanto già denunciato con l’appello.

In altri termini, risulta accertato:

1) che non era probabile rinvenire nella condotta omissiva del radiologo la causa della irreversibilità e della diffusività della malattia del G., che morì il omissis, mentre l’errata od omessa diagnosi, quale evidenziata dal referto radiologico era dell’omissis;

2) che, anche se il radiologo avesse diagnostico il tumore, indicandolo nel referto, la natura del male, la diffusione di esso in forma di metastasi al cervello già prima dell’esame radiologico, la scarsa sensibilità di quella forma neoplastica ai trattamenti terapeutici inducevano ad escludere la sussistenza dell’invocato nesso causale tra la ritardata scoperta e l’esito letale neppure sotto il profilo di una prolungata permanenza in vita in condizioni apprezzabili, come aveva già individuato il giudice di primo grado.

Non vi è, pertanto, affatto omessa pronuncia, in quanto l’errore colposo del radiologo non è stato ritenuto causa determinante della malattia poi acclarata, escludendosi che l’azione omessa, corretta lettura della radiografia eseguita nell’omissis, se fosse stata compiuta, avrebbe impedito l’evento o ne avrebbe ridotto le conseguenze.

Di qui il rigetto del secondo motivo, che affronta lo stesso problema, ma sotto il profilo del difetto di motivazione.

5. Il quarto motivo resta assorbito dal rigetto dei precedenti, una volta che è stata escluso ogni nesso di causalità tra l’errata diagnosi e l’evento verificatosi in capo al dante causa dei ricorrenti.

6. Il terzo motivo (sulla compensazione delle spese disconosciuta dal giudice dell’appello) è inammissibile, perché non coglie nel segno.

Infatti, l’appello incidentale, si legge nella sentenza impugnata, e che riguardava la esclusione in capo al radiologo dell’errore diagnostico, è stato ritenuto assorbito dalla decisione, di rigetto, dell’appello principale, per cui non si rinviene alcuna violazione dell’art. 91 c.p.c.

In effetti, sono risultati sostanzialmente soccombenti gli attuali ricorrenti ed il giudizio di compensazione è rimesso alla ricorrenza dei giusti motivi, che evidentemente in piena discrezionalità il giudice dell’appello non ha ritenuto sussistenti.

In conclusione il ricorso va respinto, ma sussistono giusti motivi, data la complessità e la dolorosità della vicenda per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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