CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – SENTENZA 5 luglio 2010, n.15835 OCCUPAZIONE ESPROPRIATIVA E CRITERI DI CALCOLO DELL’INDENNIZZO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. perché proposti contro la medesima sentenza.

Con il primo motivo Caio e Tizia, deducendo violazione degli art. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., censurano la sentenza impugnata per averle attribuito in proprietà il fondo espropriato soltanto nella misura di 3/4 senza considerare che sulla scrittura del 13 aprile 1977 si era svolto un giudizio contro gli eredi dei venditori V. e F., nel corso del quale il Tribunale di Benevento con sentenza 399/1987 aveva dichiarato che detta scrittura doveva essere qualificata come vendita definitiva; che tutti gli eredi F. ad accezione di C. con atto del 28 gennaio 1984 avevano riconosciuto che la scrittura del 1977 costituiva una vendita comunque da essi formalizzata con il nuovo atto; e che la Corte di appello aveva respinto la propria domanda nei confronti di F. sol perché costei aveva escluso di avere accettato l’eredità.

Con il secondo motivo, deducendo violazione degli art. 136 Costit. e 5 bis legge 359 del 1992 si duole che la Corte di appello abbia confermato il criterio riduttivo di calcolo dell’indennizzo introdotto dal comma 7 bis dell’art. 5 bis senza considerare che detta norma è stata dichiarata incostituzionale dalla nota decisione della Consulta 349/2007 con la conseguenza che non era più applicabile ed il risarcimento del danno dovuto per l’illegittima espropriazione doveva essere calcolato in misura corrispondente al valore dell’immobile.

Identiche censure ha formulato Caio cui Tizia ha donato il fondo e tutti i diritti derivati con atto notarile del 5 ottobre 2006 (Cass. 11322/2005).

Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata ha congruamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto che la ricorrente non avesse acquistato l’intera quota del fondo di cui alla menzionata scrittura del 13 aprile 1977, ravvisandole: a) nel contenuto della stessa qualificato mera promessa di vendita e non seguito dall’atto pubblico di trasferimento per la morte dei venditori; b) nella circostanza che nel giudizio instaurato nei confronti degli eredi, il Tribunale di Benevento con sentenza 339/1987 dichiarò cessata la materia del contendere nei confronti della maggior parte di essi che con atto notarile del 28 gennaio 1984 avevano formalizzato il trasferimento della loro quota di proprietà del terreno alla Cutillo; c) e che invece la Corte di appello su impugnazione di F., con sentenza 324/1992 aveva rigettato la domanda della Tizia nei confronti di quest’ultima che non aveva accettato l’eredità dei promittenti venditori; d) nella conseguente impossibilità di opporre la scrittura predetta, priva di data certa all’Istituto X, nonché ai possibili eredi di F., nelle more deceduta, titolari del diritto di rappresentazione, che non avevano partecipato al giudizio e mantenuto la titolarità della quota di comproprietà dell’immobile che sarebbe spettata alla loro dante causa.

Ora, i ricorrenti non hanno contestato alcuna di dette circostanze, ma hanno sostenuto che, in conseguenza della sentenza del Tribunale di Benevento sarebbe rimasto accertato che la scrittura 13 aprile 1977 conteneva in realtà una vendita vera e propria, perciò non bisognevole di ulteriori atti di trasferimento: senza tuttavia riportare nel ricorso, né il contenuto di detto atto, né quello della decisione del Tribunale di Benevento che avrebbe compiuto l’accertamento; né tanto meno quello della sentenza di appello che detta decisione ha modificato; e non hanno prospettato infine quali soggetti abbiano preso parte al giudizio suddetto. Per cui la Corte deve confermare la propria giurisprudenza secondo cui il controllo della congruità e logicità della motivazione, al fine del sindacato di legittimità su un apprezzamento di fatto del giudice di merito, postula la specificazione da parte del ricorrente anche mediante la trascrizione integrale nel ricorso – della risultanza (parte di un documento, di un’affermazione del consulente tecnico, di una deposizione testimoniale, di una dichiarazione della controparte, ecc.) che egli assume decisiva e non valutata o erroneamente valutata dal giudice, perché solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione – alla quale è precluso, salva la denunzia di “error in procedendo”, l’esame diretto dei fatti di causa – di delibare la decisività della risultanza trascurata; con la conseguenza che deve ritenersi inidoneo allo scopo il ricorso con cui la parte si limiti a denunziare l’omessa o erronea valutazione da parte del giudice di merito di una circostanza decisiva, senza trascriverne o il contenuto ovvero rinviando alla prospettazione dello stesso fatta negli atti di causa.

I ricorrenti, poi, non hanno impugnato la sentenza del Tribunale che per l’espropriazione illegittima subita aveva liquidato a Tizia la somma di euro 22.924,46 oltre accessori; sicché se è vero che dopo questa pronuncia il criterio riduttivo applicato dal Tribunale per determinare l’indennizzo suddetto è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla nota decisione 349/2007 della Corte Costituzionale, è pur vero che Tizia ha fatto acquiescenza alla liquidazione; sicché la relativa questione non può essere riesaminata e risolta a suo favore, essendo stato l’appello proposto dalla sola amministrazione espropriante con richiesta di diminuzione del quantum già liquidato dal giudice a quo. E non potendo la declaratoria di incostituzionalità comportare l’introduzione di una eccezione al corollario generale che regola il rapporto tra i due gradi del giudizio di merito, nonché quello di legittimità in relazione a quello di merito (Cass. 13467/2000; 9526/1999; 465/1999; 3941/1997). Il quale, ponendo nei motivi dell’impugnazione il limite alla cognizione devoluta al giudice di essa, si esprime nel divieto della riforma in peggio pur nell’ambito dello stesso capo.

Né può invocarsi nel caso il principio che tuttavia il giudice di appello seppure non poteva in nessun modo aumentare la liquidazione, altrimenti risultando per l’espropriato più favorevole della decisione che egli non ha ritenuto di impugnare, non poteva del pari più applicare il criterio riduttivo introdotto dal comma 7 bis, perché dichiarato incostituzionale e modificato dalla nuova formulazione dell’art. 55 T.U.; per cui doveva escludere in nome del nuovo criterio più vantaggioso per il proprietario, la riduzione della liquidazione risarcitoria richiesta dalla controparte allorché questa ne avesse avuto diritto in base al previgente meccanismo riduttivo. In quanto detto principio era invocabile soltanto se l’Istituto X avesse proposto l’atto di appello per porre in discussione la determinazione dell’indennizzo dovuto all’espropriata, chiedendo la riduzione dell’ammontare ancora dovuto. Ma nel caso nessuna censura è stata formulata dall’Istituto nei confronti della relativa liquidazione, essendo stata contestata soltanto la proprietà esclusiva del fondo da parte della Tizia: e quindi la sua legittimazione a conseguire una quota dell’indennizzo superiore ai 3/4. Per cui ogni questione sulla relativa liquidazione si è consolidata in primo grado, rendendo inapplicabile anche sotto tale profilo la declaratoria di incostituzionalità di cui alla menzionata decisione 349/2007: non invocabile secondo la giurisprudenza di questa Corte allorché il rapporto sia ormai esaurito in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d’incostituzionalità.

Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese processuali perché l’Istituto X non ha spiegato difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *