CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 2 luglio 2010, n.15698 CONSENSO INFORMATO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alle espletate consulenze in sede di giudizio penale nonché alla sentenza di proscioglimento in tale giudizio su cui la sentenza impugnata ha fondato la propria decisione.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1218, 2729, 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. là dove la Corte d’Appello ha ritenuto non allegata da parte dell’odierna ricorrente la prova della proposta domanda, stante la natura contrattuale della responsabilità dell’A..

Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 2 e 32 Cost., e relativo difetto di motivazione, là dove si afferma che le intervenute variazioni nell’intervento chirurgico non necessariamente dovevano essere comunicate alla paziente.

Con l’ultimo motivo si deduce difetto di motivazione della Corte d’Appello “là dove ritiene di non dover pronunciarsi sull’ultimo motivo di gravame per l’estrema genericità consistita nel non aver espressamente indicato i punti dove le consulenze divergano e quali siano i reali contrasti”.

Meritevole di accoglimento è il terzo motivo di ricorso mentre infondati sono gli altri motivi.

Errata è infatti la decisione impugnata nel punto in cui ritiene che le variazioni del programma operatorio non dovessero essere comunicate alla odierna ricorrente, riguardando il consenso informato “la tecnica concordata”.

A parte la genericità e l’insufficienza motivazionale di detto assunto, tale da non far comprendere la ratio decidendi in base alla quale ha escluso la responsabilità dell’A., pur non avendo correttamente ed esaustivamente informato la paziente delle modalità di intervento, deve ribadirsi in proposito quanto già statuito da questa Corte (tra le altre, Cass. n. 10741/2009 e n. 24791/2008), secondo cui il professionista sanitario ha l’obbligo di fornire tutte le informazioni possibili al paziente in ordine alle cure mediche o all’intervento chirurgico da effettuare, tanto è vero che deve sottoporre al paziente, perché lo sottoscriva, un modulo non generico, dal quale sia possibile desumere con certezza l’ottenimento in modo esaustivo da parte del paziente di dette informazioni.

Inammissibili sono, poi, i primi due motivi in quanto vertenti su dati documentali (come le espletate consulenze in sede penale) e probatori non ulteriormente censurabili nella presente sede di legittimità e su cui la Corte territoriale ha fornito sufficiente e logica motivazione ed altresì inammissibile è l’ultima censura perché priva del requisito di autosufficienza.

In relazione all’accoglimento di detto terzo motivo, in sede di rinvio la Corte di merito dovrà attenersi al seguente principio di diritto: il medico-chirurgo viene meno all’obbligo a suo carico in ordine all’ottenimento del c.d. consenso informato ove non fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l’intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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