CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – SENTENZA 22 giugno 2010, n.15120 SIMULAZIONE SUL PREZZO E ONERE PROBATORIO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando falsa applicazione degli artt. 1414, 1417, 2722 e 2726 cod. civ. e violazione degli artt. 2723 e 2724 cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), deducono che nella specie la scrittura del 18-9-1982 rappresentava l’accordo simulatorio mentre il contratto simulato era da identificarsi in quello del 7-10-1982, tenuto conto che l’accordo simulatorio deve essere anteriore alla dichiarazione simulata; la ricognizione di debito e la contestuale promessa di pagamento non incontravano limiti in materia di prova testimoniale che comunque era ammissibile sia ai sensi dell’art. 2724 cod. civ., sussistendo un principio di prova rappresentato dalla scrittura del 18-9-1982 sia perché concerneva la prova del prezzo pattuito. In ogni caso, nella specie, non si versava neppure in tema di simulazione, dovendo piuttosto stabilirsi in presenza di due contratti, quale fosse quello vero e reale; il divieto di provare per testi e per presunzioni non trova applicazione in tema di quietanza.

Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando omessa valutazione di un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), censurano la sentenza laddove: non aveva considerato quale controdichiarazione la scrittura del 18-9-1982, tenuto che la stessa può essere anche anteriore al contratto simulato; non aveva motivato in ordine alla mancanza di prova in ordine alla riduzione del prezzo e al presunto pagamento.

I motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.

Le censure vanno accolte per quanto di ragione.

Occorre premettere che: a) con la scrittura privata del 18-9-1982 le parti avevano proceduto alla vendita dell’immobile de quo per cui, in conseguenza del consenso ivi dichiarato, si era verificato l’effetto traslativo della proprietà alle condizioni ivi pattuite; b) l’attore ha posto a base dell’azione, quale fatto costitutivo della domanda, il predetto contratto, chiedendone la risoluzione a causa dell’inadempimento della convenuta relativamente all’obbligazione di pagamento del prezzo in esso pattuito; c) la convenuta, al fine di paralizzare tale pretesa, ha dedotto che in realtà il prezzo dovuto era non quello di cui alla predetta scrittura ma quello minore di cui al successivo rogito ed era stato integralmente pagato.

Orbene, deve ritenersi erronea l’impostazione della sentenza impugnata che, nel rigettare la domanda proposta dall’attore, ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare che era simulato il prezzo indicato nel successivo contratto di cui al rogito invocato dalla convenuta, posto che sarebbe stato piuttosto onere di quest’ultima: 1) fornire la prova della simulazione e dunque della improduttività di effetti del primo contratto di cui alla richiamata scrittura privata che, integrando – come si è detto – la vendita del terreno, era idoneo a determinare il trasferimento della proprietà, che dunque si era già verificato alle condizioni pattuite per effetto del consenso prestato ; 2) in mancanza di tale prova, nessuna efficacia poteva attribuirsi al successivo rogito che evidentemente aveva la funzione di formalizzare con l’atto pubblico gli effetti già prodottisi con la richiamata scrittura privata, per cui la convenuta avrebbe dovuto dimostrare di avere estinto l’obbligazione di pagamento del prezzo stabilito nella scrittura privata del 18-9-1982.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono che il mancato avverarsi della condizione risolutiva, alla quale era subordinata l’efficacia del contratto del 18-9-1982, avrebbe dovuto comportare il ripristino della situazione antecedente al preliminare.

Il motivo è inammissibile

La questione, non essendo trattata dalla decisione impugnata è da considerarsi nuova e, come tale, è inammissibile in sede di legittimità: il ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare di avere ritualmente avanzato la domanda – evidentemente di accertamento della inefficacia del contratto-e di averla riproposta, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. nel giudizio di gravame quale appellato vittorioso, tenuto conto che la decisione del primo grado aveva accolto la domanda di risoluzione per inadempimento relativo al mancato pagamento del prezzo.

Con il quarto motivo i ricorrenti, lamentando insufficiente e motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), censurano la sentenza impugnata che in modo sbrigativo aveva ritenuto assorbito il motivo con cui l’appellante aveva dedotto l’inattendibilità della prova testimoniale; rilevavano – a dimostrazione della frettolosa lettura da parte della Corte di appello della decisione di primo grado – che erroneamente i Giudici di gravame avevano ritenuto che il Tribunale aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno non fosse stata accolta in primo grado.

In considerazione dell’accoglimento del primo e del secondo mezzo, il motivo è assorbito, mentre del tutto irrilevanti sono le considerazioni circa il riferimento, contenuto nell’esposizione del fatto della decisione impugnata, al rigetto da parte del primo giudice della domanda di risarcimento del danno che non ha formato oggetto del giudizio di gravame.

La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso per quanto in motivazione, dichiara inammissibile il terzo assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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