CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – SENTENZA 15 aprile 2010, n.9082 CRITERI DI IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1193 secondo comma ce, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che i debiti nascenti dai primi due contratti di compravendita ( il primo stipulato il 28-4-1978 dove il prezzo era stato fissato in lire 32.000.000 da versarsi dilazionatamente in tre anni al tasso del 18%, ed il secondo il 20-10-1978 dove il prezzo era stato pattuito in lire 36.500.000 da corrispondersi dilazionatamente in tre anni al tasso del 18%) erano egualmente onerosi, tenuto conto degli interessi e non del capitale; tale valutazione era erronea, posto che invece a tal riguardo occorre considerare il debito nella sua interezza, con riferimento sia al capitale – dal momento che l’importo degli interessi varia in funzione dell’importo del capitale su cui gli stessi vengono calcolati – che al tasso degli interessi.

Il Z quindi sostiene che l’erronea e falsa interpretazione del criterio normativo del debito più oneroso ha determinato il convincimento di considerare ugualmente onerosi debiti con capitali diversi (lire 32.000.000 il preliminare del 27-4-1978 e lire 36.500.000 il preliminare del 28-10-1978) ed identici tassi di interesse, con la conseguente violazione dell’ordine dei criteri legali di imputazione stabiliti dall’art. 1193 secondo comma ce, avendo il giudice di appello applicato il quarto ed ultimo criterio di imputazione, ovvero quello del debito più antico (quello sorto con il primo preliminare del 27-4-1978) in luogo del criterio del debito più oneroso.

La censura è fondata.

La Corte territoriale, esaminando la questione dell’imputazione dei diversi pagamenti parziali effettuati dall’ (Z) con riferimento all’obbligo del pagamento del prezzo previsto nei primi due preliminari suddetti, ha ritenuto entrambi detti debiti ugualmente garantiti ed ugualmente onerosi, tenendo conto a tal fine degli interessi e non del capitale, cosicché i predetti pagamenti dovevano essere imputati al debito più antico (ovvero quello sorto il 27-4-1978) e successivamente al secondo debito.

Tale convincimento non può essere condiviso perché basato sull’erroneo assunto che l’onerosità di un debito prescinde dalla valutazione della somma capitale dovuta, dovendosi fare riferimento solo agli interessi; in senso contrario è invece sufficiente rilevare che il fondamentale criterio per apprezzare il grado di onerosità di un debito è costituito proprio dall’entità della somma dovuta come capitale, essendo evidente che l’ulteriore componente del debito riguardante gli interessi varia in funzione del debito base cui accede, rappresentando essi una obbligazione accessoria alla obbligazione principale costituita appunto dal capitale.

Erroneamente pertanto il giudice di appello, nel procedere alla comparazione tra i due suddetti debiti a carico dell'(Y) relativi all’obbligo di pagamento del prezzo dei preliminari di compravendita suddetti, ne ha rilevato una uguale onerosità prescindendo dalla valutazione dei rispettivi importi dovuti a titolo di capitale e rappresentati dall’entità del prezzo stesso, limitandosi ad evidenziare l’identica misura del tasso degli interessi pattuito; di qui dunque la conseguente erroneità dell’applicazione del residuo criterio normativo di imputazione dei pagamenti eseguiti dall’Y costituito dal riferimento al debito più antico.

Con il secondo motivo il Z, deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il debito più antico, relativo al primo preliminare di compravendita concluso il 27-4-1978, era stato saldato entro il pattuito termine di tre anni dalla suddetta stipula.

Tale motivo resta assorbito all’esito dell’accoglimento del primo motivo.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame della controversia in conformità del principio di diritto sopra enunciato ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze che provvedere anche alla pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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